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STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE

PREMESSA

La LIM riconosce lo status di micronazione a chi soddisfa il seguente principio: una micronazione è una nazione con propri cittadini, proprie istituzioni, cultura o caratteristiche proprie e ambizione al riconoscimento ufficiale. Chi non soddisfa i requisiti citati e non presenta l'intenzione di seguirli non è una micronazione.

REGOLE DI AMMISSIONE

Articolo 1
Articolo 1
La LIM è un'organizzazione fra le micronazioni virtuali e territoriali di origine italiana.

Articolo 2
L'ingresso è consentito solo alle micronazioni virtuali e territoriali di origine italiana fondate sulla libertà e l'uguaglianza dei propri cittadini e che decidano di accettare il qui presente statuto.

Articolo 3
L'ingresso di nuovi membri è consentito solo al voto favorevole della maggioranza dei membri.

Articolo 4
I nuovi aspiranti membri possono essere riconosciuti come "candidato membro" qualora progressivamente si vanno avvicinando ai canoni d'adesione; oppure può essere attribuito lo status di "osservatore" qualora la micronazione voglia scoprire meglio la LIM e qualora la LIM stessa voglia accertare la reale natura delle entità interessate a diventarne membro.

Articolo 5
Una violazione dei principi dello Statuto comporterà una commissione d'inchiesta ai danni dello stato membro in questione che valuterà se espellerlo o meno.

Articolo 6
Alle micronazioni che non segnaleranno per un tempo di oltre 6 mesi la propria presenza all'interno dell'organizzazione verrà inviato un appello con un ultimatum. In caso di mancata risposta, gli verrà disdetto lo status di membro della LIM.

CARATTERI GENERALI

Articolo 7
La LIM sancisce un'associazione tra gli stati membri. Questa non può interferire con la politica interna dei vari stati ma ha il potere di accogliere o respingere uno stato all'interno di essa a seconda del suo comportamento politico.

Articolo 8
La LIM nasce come associazione spontanea e non come imposizione. Qualora uno stato non si trovi più in sintonia coi principi dettati da questa carta è libero di staccarsi dall'organizazione.

Articolo 9
La LIM non impone ordini agli stati membri al di fuori di quelli quì sanciti. Uno stato che non rispetta le imposizioni e le linee d'azione dettate da questa carta verrà sottoposto al procedimento descritto nell'articolo 5.

Articolo 10
Premesso che gli stati devono essere costituiti dalla libera adesione degli individui e che tale adesione viene sancita da un contratto, il quale può essere riconosciuto in una carta costituzionale e/o in altri documenti, si dichiara che, salvo per violazioni di tali premesse:
- gli stati membri sono uguali e godono di integrità e indipendenza nonchè di piena e inviolabile sovranità;
- ogni stato membro ha diritto a scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale ed è tenuto a rispettare la personalità giuridica internazionale degli altri e a vivere in pace nel contesto micronazionale.

COMPOSIZIONE E OBIETTIVI

Articolo 11
Gli Stati membri si suddividono in Full Members e Additional Members. Vengono istituiti della carica di Full Member gli stati fondatori e tutte le micronazioni facenti parte dell'organizzazione da almeno un anno.

Articolo 12
La LIM è composta ed amministrata da un Consiglio di Sicurezza. Questo è composto da tutti gli Stati membri.

Articolo 13
Il comando delle forze di sicurezza della LIM ruota fra le micronazioni insignite dello status di Full Member. Ogni Stato Full Member mantiene la presidenza e il comando sulle forze di sicurezza per un periodo di 6 (sei) mesi.

Articolo 14
La linea d'azione della LIM è decisa dalla votazione del Consiglio di Sicurezza, lo stato firmatario in turno di presidenza avrà il compito di dirigere i dibattiti.

Articolo 15
Ogni stato membro può proporre le linee d'azione da seguire nelle particolari situazioni.

Articolo 16
Scopo della LIM è la difesa degli interessi delle micronazioni di origine italiana e dei diritti dei cittadini in queste, nonché la promozione del micronazionalismo e del quintomondismo. Se necessario la LIM ricorrerà ad azioni atte a mantenere le condizioni dettate da questo articolo.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Articolo 17
Uno Stato membro aggredito da uno Stato esterno all'organizzazione può chiedere aiuto alla LIM che girerà la richiesta di soccorso ai singoli Stati membri.

Articolo 18
Se uno Stato membro decide di muovere guerra ad un altro stato non membro può richiedere l'aiuto della LIM che girerà la richiesta ai singoli Stati membri. La LIM accoglie solo richieste relative a guerre necessarie e giustificate, ripudia guerre a solo scopo aggressivo.

Articolo 19
In caso di guerra fra due o più Stati membri si tenterà una pacificazione in sede di consiglio. Se questa fallirà la LIM valuterà per l'espulsione di uno o più stati.

Articolo 20
Se uno Stato membro aggredisce un altro Stato membro senza prima farlo presente al consiglio di sicurezza verrà sottoposto ad una commissione d'inchiesta.

Articolo 21
Tutti gli Stati membri s'impegnano ad assistere gli altri Stati membri per la difesa dei diritti dei cittadini e delle micronazioni di origine italiana.

Articolo 22
Gli Stati membri che intendono intraprendere rapporti diplomatici con micronazioni di origine italiana si impegnano a evitare qualsiasi rapporto con quelle entità che la LIM segnala come non riconducibili allo status di micronazione.

Articolo 23
Questo Statuto può essere modificato solo con il voto favorevole di tutti gli Stati Full Members.

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