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TRATTATO DI MUTUO RICONOSCIMENTO, COOPERAZIONE E RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA DELLE TERRE D'OLTREOCEANO E IMPERO Art. 1 - La Repubblica delle Terre d'Oltreoceano (RTO) riconosce Impero (IMP), come una nazione sovrana ed indipendente. Art. 2 - Ci sarà un pepetuo stato di amicizia e cooperazione tra RTO e IMP. Le due Nazioni firmatarie sottoscriveranno una perpetua risoluzione di pace tra loro e altri stati e microstati. Art. 3 - RTO e IMP rifiutano ogni politica aggressiva, di guerra e/o ostile, ripudiando la guerra come strumento di pressione politica, e di risoluzione dei conflitti internazionali. Art. 4 - RTO e IMP cooperano in ogni campo della politica, per la promozione della pace, libertà, giustizia, prosperità e cultura tra i due Stati, e cooperano perchè questi principi siano condivisi da altri stati e microstati. Art. 5 - RTO e IMP riconoscono ai rispettivi cittadini in visita in entrambi i paesi, gli stessi diritti e la stessa libertà, in rispetto delle leggi vigenti in ciascuno di essi. Art. 6 - La Reggenza della Repubblica delle Terre d'Oltreoceano concederà, previa accettazione, la cittadinanza onoraria a Emanuele Spikas, fondatore di Impero. La cittadinanza di Impero sarà altresì concessa a Valerio Ippolito, Capo dello Stato della Repubblica delle Terre d'Oltreoceano. Art. 8 - Il diritto di visita a cittadini di entrambi gli Stati verrà concesso solo a coloro che accetteranno espressamente la sovranità e l'indipendenza dei due Stati, ovvero ai familiari in visita, con il proposito di stabilire la maggiore cooperazione tra i due Stati. Art. 9 - La Repubblica delle Terre d'Oltreoceano accrediterà presso Impero una missione diplomatica, del rango d'ambasciata, previa comunicazione ed exequatur del Ministero degli Esteri. Altrettanto farà Impero. Art. 10 - La Repubblica delle Terre d'Oltreoceano accrediterà presso Impero una missione consolare, previa comunicazione ed exequatur del Ministero degli Esteri. Altrettanto farà Impero. Art. 11 - In rispetto delle convenzioni internazionali, saranno garantite al personale diplomatico e consolare non onorario le immunità dalla giurisdizione civile e penale degli stati in cui sono in missione. Art. 12 - L'ambasciata della Repubblica delle Terre d'Oltreoceano provvederà ad inviare al Governo di Impero gli specimen dei propri passaporti, ovvero ogni informazione che sarà ritenuta utile per il riconoscimento dei cittadini della RTO e del personale diplomatico e di servizio. Altrettanto potrà fare l'Ambasciata di Impero, a propria discrezione. Art. 13 - Le Ambasciate e i Consolati degli stati firmatari forniranno assistenza e protezione ai cittadini di entrambi gli stati, presso nazioni ed organizzazioni straniere. Art. 14 - Questo Trattato può essere emendato, rivisto, allargato con l'accordo di entrambi gli Stati. Art. 15 - Questo Trattato ha validità indefinita. Ogni modifica deve essere sottoposta alle competenti autorità di entrambe le Nazioni. Art. 16 - Questo Trattato potrà essere redatto in lingua inglese, e sarà pubblicato presso i siti web dei rispettivi governi. Art. 17 - Questo trattato è sottoposto alla ratifica dei governi della RTO e di IMP, entro sette giorni dalla firma dei rappresentanti degli Stati. Lo stesso entrerà in vigore all'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. Fatto il 29 novembre 2003 |
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