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COSTITUZIONE | KONSTITUTION

* Principi fondamentali
* Ordinamento
# Capo 1 - Il Gran Consiglio
# Capo 2 - Il Consiglio dei Gran Maestri
# Capo 3 - Il Governo
# Capo 4 - La Magistratura

PRINCIPI FONDAMENTALI | PRINCIPIOS ESSENTIAL

Articolo 1
L'Impero è una nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla libertà e sull'uguaglianza formale di tutti e basata sul diritto di autodeterminazione del popolo imperiale e sul diritto della nazione imperiale di esercitare la sua sovranità in forma aterritoriale e territoriale.

Artikulo 1
Le Impero es un nation soveran, libera e independente fundate sur le libertate e sur le equalitate formal de totos. In su forma virtual alias non territorial illa se reface al Jus Cerebri Electronici, in un eventual forma territorial al Principio de Autodetermination del populos.

Articolo 2
La Micronazione Sovrana Impero è uno stato costituito dall'associazione libera e spontanea di individui che da esso possono disassociarsi, rinunciando alla cittadinanza, qualora non desiderassero più farne parte.

Artikulo 2
Le Impero es un stato konstituite dal assocation libere e spontanee de individuos le quales da illo pote dissocar se se illos non desiderarea plus esser parte de isto.

Articolo 3
La vita, la libertà e la proprietà di ogni cittadino sono inattaccabili a condizione che non intacchino i medesimi diritti naturali di altri soggetti. La libertà di pensiero, opinione, espressione e critica di ogni cittadino è sacra e inviolabile e non può essere assoggettata al buon gusto. La libertà è affidata al buon senso e alla coscienza dei cittadini.

Artikulo 3
Le libertate individual es inattakkabile a kondition que ista non invadea le libertate del alteres; le libertate de pensamento, opinion e expression non es subjugate al bon gusto e es sacre e inviolabile, sakre e inviolabile, sik komo le kritikas e judicos riferite a illa. Le libertate es submittite al bon senso e al koscentia del citatanos.

Articolo 4
Il rispetto della natura e il rispetto della vita e della libertà d'ogni essere vivente è doveroso e può essere violato solo per necessità di sopravvivenza. Ogni animale o essere senziente ha diritto alla tutela dei suoi diritti in base alla sua natura.

Artikulo 4
Le respekto del natura, del vita e del libertate de omne esser vivente es debite e illo pote esser violate sol per le necessitate de superviver. Partikularmente isto artikulo es direkte a tutelar le esseres senziente, alias le animales human e non human.

Articolo 5
L'Impero, il suo nome, la sua storia e la sua immagine sono legati innegabilmente al suo fondatore Emanuele Spikas.

Artikulo 5
Le Impero, su nomine, su historia e su imajine es ligate indenegabilemente a su kreator Emanuele Spikas.

Articolo 6
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio dei Gran Maestri, del Governo o del Gran Consiglio. Analogamente le azioni compiute dai vertici della micronazione non sono legate ai cittadini che non partecipano all'azione compiuta, ma vengono attuate nei loro interessi al fine ultimo di garantire prosperità alla micronazione.

Artikulo 6
Le aktiones complite dal singule citatanos imperial non es ligate al Impero e inde illas non es imputabile a illo, nisi que illas non esseva exequite sub delegation del Imperator, del Konsilio del Grande Maestros, del Governamento o del Magne Konsilio. Analojemente le aktiones komplite dal vertices del mikronation non es legate al citatanos qui non participa al aktion komplite, ma illas es aktuate per lor interesses al fin ultime de garantir prosperitate al mikronation.

Articolo 7
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei Principi Fondamentali di questa Costituzione non possono, in nessun caso e da nessuna autorità, Imperatore compreso, essere abrogati o limitati nella loro azione. Tutti i più piccoli cambiamenti o le più piccole variazioni della loro forma devono essere votate all'unanimità dal Gran Consiglio e dal Consiglio dei Gran Maestri. La sostanza di quanto in essi esplicitato non deve essere assolutamente cambiata, pena l'esautorazione immediata della persona che tenta una così ignobile azione. Al medesimo trattamento è sottoposto questo stesso articolo.

Artikulo 7
Le artikulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Principios Essential de ista Konstitution non pote in nekun kaso e da nekun autoritate, Imperator komprendite, esser abrogate o limitate in lor aktion. Totos le plus parve kambios o le plus parve variationes de lor forma debe esser votate unanimemente dal Magne Konsilio e dal Konsilio del Grande Maestros. Le substantia de cello que in illos es explikate non debe esser absolutemente kambiate, pena le depletion immediate del persona qui tenta un aktion assi ignobile. Al mesme traktamento es subjacite isto ipse artikulo.

Articolo 8
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.

Artikulo 8
Succede al Imperator aktual qui es selijite da isto ultime, in kaso isto non essea possibile le successor es decidite kon un votation a kuje participa totos le citatanos habente derekto al voto.

Articolo 9
Tutti i cittadini hanno diritto di voto.

Artikulo 9
Totos le citatanos ha derekto de voto.

Articolo 10
Articolo 10 Le persone che si riconoscono nei principi, nell'identità e nelle istituzioni imperiali possono richiedere la cittadinanza imperiale secondo le modalità stabilite dalle autorità imperiali oppure direttamente all'Imperatore fornendo i dati richiesti (reali e completi) e un contatto e-mail valido.
I cittadini sprovvisti di e-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della cittadinanza.
Per chi si è distinto nel merito ottenendo le cariche di Gran Maestro, Pari Onorario, Pari e Cittadino Onorario tale periodo è prorogato a tre (3) mesi.
Non sono soggetti a questo articolo gli stranieri che, grazie al loro apporto alla Nazione, possiedono il particolare status di Cittadino Onorario.

Artikulo 10
Per obtener le citatanantia imperial il es necessari requirer la sekundo le modalitate previdite o direktemente al Imperator, fornindo le datos requirite e un kontakto valide. Istos datos debe esser real e komplete.
Le citatanos disproviste de un e-mail valide o de un kontakto alternative qui non forni kommunikationes al Impero intra le periodo de uno (1) mense, es private del citatanantia.
Per qui se es distinguite in le merito, devenindo Grande Maestro, Pari Honorari, Pari e Citatano Honorari, tal periodo es prorogate a tres (3) menses.
Non es submitte a isto artikulo le estranieros qui, gratias a lor supporto al Nation, possede un particular status de Citatano Honorari.

Articolo 11
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, il quale però non può mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione. I partiti hanno quindi piena libertà di pensiero, mentre la loro azione è vincolata alla Costituzione e alle istituzioni della monarchia costituzionale definite nei Capi 1, 2 e 3 nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.

Artikulo 11
Quikunque pote fundar un partito de qualkunque jenere, le qual tamen non pote mirar in le programmas e in le praktika a violar le principios essentual de ista Konstitution. Le partitos ha inde plen libertate de pensamento, dum lor aktion es ligate al Konstitution e al institution del monarkia konstitutional definite in le sektiones 1, 2 e 3 in le parte "Organisation" de ista konstitution.

Articolo 12
L'Impero rifiuta di ricorrere alla guerra come strumento per risolvere le divergenze con le altre micronazioni, verso le quali si impegna a rispettare i trattati diplomatici con esse stipulati.
Tuttavia, con la premessa che solo i reali colpevoli debbano essere colpiti, si riserva di ricorrere alla guerra nei seguenti casi:
- In caso di attacco da parte di un'altra micronazione, come strumento di difesa;
- In soccorso agli alleati e alle micronazioni attaccate ingiustamente;
- In difesa di valori quali libertà e giustizia, anche al di fuori dei propri confini sia fisici che virtuali.

Artikulo 12
Le Impero refusa de rekurrer al guerra komo instrumento per resolver le divarios kon le altere mikronationes, in relation al quales garanti de respektar le traktatos diplomatik stipulate kon illas.
Tamen, kon le premissa que sol le real kulpabile debe esser kolpate se reserva de rekurrer al guerra in le sequente kasos: - In kaso de attakko da parte de un altere mikronation, komo instrumento de defensa;
- In sukkurso al alliates e al altere mikronationes attakkate injustemente;
- In defensa de valores quales le libertate e le justitia, anque for dal proprie konfinios sia fisik que virtual.

Articolo 13
Le decisioni relative alla micronazione sono regolamentate dalle norme inserite nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.

Artikulo 13
Le deliberationes relative al mikronation es regulate dal normas inserite in le parte "Organisation" de ista Konstitution.

ORDINAMENTO DELL'IMPERO
CAPO I
IL GRAN CONSIGLIO

ORGANISATION DEL IMPERO
PARAGRAFO I
LE MAGNE KONSILIO

Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Artikulo 1
Le Magne Konsilio es elijite da totos le citatanos del Impero kon libere elektiones. Le numero del komponentes es de dece (10) membros.
Illos es elijibile da totos le citatanos del Impero, le quales ha le libertate de acceptar o refusar ista karga.
Le repartition del stallos es proportional al numero del votos recipite da un singule fortia politik.

Articolo 2
I Gran Maestri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato.

Artikulo 2
Le Grande Maestros es parte de derekto del Magne Konsilio, ma illos non ha derekto de voto in le deliberationes de isto organo, excepte in le kaso in kuje illos non koperi le karga de deputato.

Articolo 3
Il Gran Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.
Solo l'Imperatore può prorogare i termini della legislatura, per un periodo definito e non superiore ai tre (3) mesi, prorogabili, per motivi di assoluta gravità, previsti dalle leggi ordinarie.
In caso di proroga dei termini, il Gran Consiglio in carica continua le sue funzioni per il periodo stabilito, scaduto il quale, esso si intende definitivamente sciolto.
Le elezioni di un nuovo Gran Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.

Artikulo 3
Le Magne Konsilio permane in karga per un periodo de sex (6) menses.
Sol le Imperator pote protogar le terminos del lejislatura, per un periodo definitive e non superior al tres (3) menses, prorogabile, per motivos de absolute gravitate, previdite dal lejes ordinari.
In kaso de prorogation del terminos, le Magne Konsilio in karga kontinua in su funktiones per le periodo sancite, quando le termino fixate arriva, illos se intende definitivemente terminate.
Le elektiones de un nove Magne Konsilio debe haber loko intra e non ultra un mense dal klausura del precedente.

Articolo 4
In assenza di una cittadinanza attiva sufficiente a garantire il normale funzionamento delle istituzioni e lo svolgimento delle elezioni, l'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri, ha facoltà di decretare lo Stato di Emergenza.
In tale circostanza, l'Imperatore chiama a raccolta i cittadini attivi, coordina e promuove la gestione delle istituzioni esistenti avvalendosi di cittadini volontari ed è autorizzato a formare istituzioni provvisorie per garantire il funzionamento e la sopravvivenza della micronazione.
Lo Stato di Emergenza viene sospeso dall'Imperatore attraverso l'indizione di nuove elezioni, facendo seguito a tale richiesta avanzata da almeno 8 cittadini; cessa se a seguito delle elezioni si ritiene esaurita la situazione grave che l'ha originato.
Le istituzioni provvisorie possono essere rese ufficiali, attraverso un referendum speciale su proposta dell'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri.

Artikulo 4
In absentia de un citatanantia aktive sufficente a garantir le normal funktionar del institutiones e le developpamento del elektiones, le Imperator, sentite le Konsilio del Grande Maestros, ha fakultate de dekretar le Stato de Emerjentia.
In ista cirkumstantia, le Imperator klama a rekolta le citatanos aktive, kohordina e promove le jestion del institutiones existente servendo se de citatanos voluntari e es autorisate a formar insitutiones provisori per garantir le funktionar e le superviver del mikronation.
Le Stato de Emerjentia es suspendite dal Imperator trans le proklamation de nove elektiones, subsequente a ista requesta avantiate da al minus 8 citatanos; le Stato de Emerjentia cessa si post le elektiones il se retene exaurite le situation grave que lo ha orijinate.
Le institutiones provisori pote esser rendite offical, trans un referendum specal sur proposition del Imperator, sentite le Konsilio del Grande Maestros.

Articolo 5
Il Gran Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, che farà da referente presso l'Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Artikulo 5
Le Magne Konsilio nomina autonomemente su Presidente, qui facerà da referente presso le Imperator del deliberationes que le Magne Konsilio prende.

Articolo 6
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell'Imperatore, tranne quelle che ottengono il voto favorevole di tutti gli aventi diritto a votare.

Artikulo 6
Le deliberationes es publik e non pote haber karakter sekrete.
Le deliberationes non es valide si non es recipite dal voto favorabile del majoritate del membros qui exprime lor voto non abstinendo se.
Nekun deliberation es valide si non obtene le konsenso del Imperator, excepte celle que obtene le voto favorabile de totos le habente derekto a votar.

Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.

Artikulo 7
Exklusivemente le Deputatos, le Minsitros, le Judice, le Imperator e le Grande Maestros pote proponer e diskuter lejes in Magne Konsilio.

Articolo 8
Il Gran Consiglio delibera su tutte le materie che interessano la vita dell'Impero tranne quelle di competenza del Consiglio dei Gran Maestri, che riferisce al Gran Consiglio le deliberazioni adottate.

Artikulo 8
Le Magne Konsilio delibera su totas le materias que interessa le vita del Impero excepte cellas que pertine al Konsilio del Grande Maestros, que refere al Magne Konsilio le deliberationes que ha adoptate.

Articolo 9
Tutti i cittadini possono proporre nuove leggi, chiedere l'abrogazione di leggi, o di parte di esse, o la loro modifica. Tutte le richieste in tal senso devono essere prima valutate dal Giudice che ne verifica il rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti.
Sarà poi il Giudice a portare tali richieste davanti al Gran Consiglio, rispettando le intenzioni del proponente.

Artikulo 9
Totos le citatanos pote proponer nove lejes, rogar le abrogation de lejes, o de parte de illas, o lor modifikation. Totos le requestas in isto senso debe esser ante valutate dal Judice qui verifika lor respekto del Konstituion e del lejes existente. Esserà pois le Judice a portar istas requestas koram al Magne Konsilio respektando le intentiones de qui las ha proponite.

Articolo 10
Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede con la discussione e la successiva ed eventuale votazione, la quale richiede il previo parere di legalità e costituzionalità. La durata della votazione è di 7 (sette) giorni durante i quali i deputati sono tenuti ad esprimere il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore in seguito alla ratifica dell'imperatore.
Il cittadino può proporre l'abrogazione o la modifica di una legge dal momento in cui questa entra in vigore, e non prima, destinando la proposta al Giudice. Tutte le mozioni approvate dal Giudice saranno discusse in Gran Consiglio.

Artikulo 10
Post que un leje es presentate al Magne Konsilio se procede kon le diskussion e le successive e eventual votation, que require le previe opinion de legalitate e de respekto del konstitution. Le durata del votation es de 7 (septe) dies durante le quales le deputatos es tenite a exprimer lor voto, Favorabile o Kontrari, o a abstiner se. Si le leje obtene le majoritate del votos favorabile es approbate. Illa entrarà in vigore post al ratifikation del Imperator.
Le citatano pote proponer le abrogation o le modifikation de un leje quando ista entra in vigor e non antea, destinando le proposito al Judice. Totos le motiones approbate dal Judice esserà diskutite in le Magne Consilio.

Articolo 11
Leggi e decreti devono essere inseriti nella Gazzetta Ufficiale dell'Impero.
Ogni legge deve essere contrassegnata con un numero d'ordine (numero d'ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che l'ha proposta e la materia che intende regolare.
La Gazzetta Ufficiale dell'Impero è suddivisa nelle seguenti sezioni: Affari Interni, Giustizia, Difesa, Affari Esteri, Cultura, Informatica, Propaganda, Informazione, Trono Vacante, Decreti, Leggi Abrogate.

Artikulo 11
Le lejes e le dekretos debe esser inserite in le Gazetta Offical del Impero.
Omne leje debe esser kontramarkate kon un numero de ordine (numero de ordine/anno exemplo: 3/2008), un nomine selijite dal persona qui la ha proponite e le materia que intende regular.
Le Gazetta Offical del Impero es subdividite in le sequente sektiones: Affaceres Interne, Justitia, Defensa, Affaceres Extranieros, Kultura, Informatika, Propaganda, Information, Trono Vacante, Dekretos, Lejes Abrogate.

CAPO II
IL CONSIGLIO DEI GRAN MAESTRI

PARAGRAFO II
LE KONSILIO DEL GRANDE MAESTROS

Articolo 1
Il Consiglio dei Gran Maestri è composto dall'Imperatore da tutti coloro che hanno ricevuto la nomina a Gran Maestro.
La nomina a Gran Maestro viene concessa esclusivamente dall'Imperatore a coloro che hanno servito l'Impero in modo attivo e con impegno.

Artikulo 1
Le Konsilio del Grande Maestros es komponite dal Imperator da totos cellos qui ha recipite le nomination a Grande Maestro.
Le nomination a Grande Maestro es koncedite exklusivemente dal Imperator a cellos que ha servite le Impero in modo aktive e kon devotion.

Articolo 2
Il Consiglio dei Gran Maestri è tenuto ad assistere l'Imperatore nella gestione delle materie riguardanti Affari Esteri e Difesa dell'Impero.
Il parere dei Gran Maestri deve essere tenuto in considerazione su tutto ciò che riguarda gli aspetti sopra citati.
Il Consiglio dei Gran Maestri ha competenza anche sulla gestione del periodo di vacanza del Trono, qualora tale situazione si presenti, e la gestione dell'elezione eventuale del successore al trono.

Artikulo 2
Le Konsilio del Grande Maestros es tenite a assister le Imperator in le jestion del materias reguardante le Affaceres Estranieros e del Defensa del Impero.
Le opinion del Grande Maestros debe esser tenite in konsideration sur toto cello que es komprendite in le aspektos citate supra.
Le Konsilio del Grande Maestros ha kompetentia anque sur le jestion del periodo de vakantia del Trono, in le kaso que ista situation se presentea, e le jestion del elektion eventual del successor al trono.

Articolo 3
Il Consiglio dei Gran Maestri gestisce collegialmente le questioni relative agli Affari Esteri e alla Difesa della nazione.

Artikulo 3
Le Konsilio del Grande Maestros administra kollektivemente le questiones relative al Affaceres Estranieros e al Defensa del nation.

Articolo 4
Tutte le decisioni prese dal Consiglio dei Gran Maestri devono essere convalidate dall'Imperatore.

Artikulo 4
Totas le decisiones que es prendite dal Konsilio del Grande Maestros debe esser konfirmate dal Imperator.

Articolo 5
I Gran Maestri svolgono la funzione di Giuria in sede processuale; hanno il compito di emettere un verdetto relativo alla colpevolezza o all'innocenza dell'imputato.

Artikulo 5
Le Grande Maestros disinrola le funktion de Juratos in sede de processo; illos ha le karga de emitter un verdikto relative al esser kulpabile o al innocentia del akkusato.

Articolo 6
Nel caso in cui l'Impero sia momentaneamente sprovvisto di Gran Maestri, le prerogative del Consiglio dei Gran Maestri vengono assunte dall'Imperatore.

Artikulo 6
Nel kaso in kuje le Impero essea momentanehemente disproviste de Grande Maestros, le attributiones del Konsilio del Grande Maestros es assumite dal Imperator.

Articolo 7
Lo stato di guerra viene decretato esclusivamente dall'Imperatore, dopo avere sentito il parere del Gran Consiglio e dei Gran Maestri. Lo stato di guerra è regolato dal Consiglio dei Gran Maestri attraverso leggi ordinarie.

Artikulo 7
Le stato de guerra es dekretate exklusivemente dal Imperator, post haber sentite le opinion del Magne Konsilio e del Grande Maestros.
Le stato de guerra es regulate dal Konsilio del Grande Maestros a transverso lejes ordinari.

Articolo 8
Il Consiglio dei Gran Maestri ha altresì il compito di salvaguardare l'identità imperiale: può quindi, tramite l'intervento dell'Imperatore, richiamare eventuali iniziative in contrasto con la natura e l'identità di Impero e che possano attentare alle stesse, affinché possano essere riviste o ritirate, financo, in casi estremi, porre il veto. Tali azioni dovranno essere debitamente motivate.

Artikulo 8
Le Konsiglio del Grande Maestros ha alsi le kompito de salveguardar le identitate imperial: illo pote inde, per medio del intervention del Imperator, reprocar eventual propositos in kontrasto kon le natura e le identitate de Impero e que pote attentar al mesmas, ut pote esser revidite o retirate, o anque, in kasos extreme, poner le veto. Istas aktiones deberà esser debitemente motivate.

CAPO III
IL GOVERNO

PARAGRAFO III
LE GOVERNAMENTO

Articolo 1
Le attività statali vengono svolte da Ministri nominati dal Gran Consiglio, a sua volta eletto tramite elezioni o nominato nei casi eccezionali previsti dalle leggi.

Artikulo 1
Le aktivitate statal es devellopate da Ministros nominate dal Magne Konsilio, que es elijite kon elektiones o nominate in le kasos exceptional previdite dal lejes.

Articolo 2
Le attività statali svolte dai Ministri e di competenza del Gran Consiglio sono suddivise nelle seguenti materie:
- Propaganda;
- Affari Interni;
- Informatica;
- Cultura;
- Informazione.

Artikulo 2
Le aktivitate statal devellopate dal Ministros e de kompetentia del Magne Konsilio es subdividite in le sequente materias:
Propaganda;
Affaceres Interne;
Informatika;
Kultura;
Information.

Articolo 3
Gli Affari Esteri e la Difesa della nazione sono materie gestite collegialmente dall'Imperatore e dal Consiglio dei Gran Maestri.

Artikulo 3
Le Affaceres Estranieros e le Defensa del nation es materias jerite collektivemente dal Imperator e dal Konsilio del Grande Maestros.

Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l'Imperatore può revocare la nomina di un Ministro e chiedere una nuova nomina.

Artikulo 4
In kaso de non komplimento del proprie deberes le Imperator pote revokar le nomination de un Ministro e rogar un nove nomination.

Articolo 5
I Ministri mantengono il loro incarico per tutta la durata della legislatura, restano dunque in carica quanto il Gran Consiglio. Tuttavia in casi di particolare necessità l'Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.

Artikulo 5
Le Ministros mantene lor karga per tota le durata del lejislatura, inde illos remane in karga quanto le Magne Konsilio.
Totevia in kasos de partikular necessitate le Imperator pote prorogar le terminationes del durata de isto organo, kon precedente autorisation del Konsilio del Grande Maestros.

CAPO IV
LA MAGISTRATURA

PARAGRAFO IV
LE MAJISTRATURA

Articolo 1
Figura principale nell'amministrazione della giustizia imperiale è il Giudice. Per ricoprire tale carica è necessario essere cittadino da almeno un anno, possedere un Certificato di Cittadinanza valido e superare un test univoco realizzato dall'Imperatore. Ogni 6 mesi gli interessati che soddisfano i criteri citati si candidano per ricoprire la carica e il Giudice viene eletto da Gran Maestri e Deputati. In presenza di un solo candidato che soddisfi i requisiti richiesti, egli diviene automaticamente Giudice. In assenza di candidati che soddisfino i requisiti richiesti tale carica viene ricoperta dall'Imperatore finché non pervengono candidature.

Artikulo 1
Figura principal in le administration del justitia imperial es le Judice. Per koperir ista karga il es necessari esser citatano da al minus uno annos, posseder un Certifikato de Citatanantia valide e superar un test univok realisate dal Imperator. Omne 6 menses le interessate qui satisface le kriterios citate se kandida per koperir le karga e le Judice es elijite da Grande Maestros e Deputatos. In presentia de un sol kandidato que satisface le requisitos requirite, illo deveni automatikmente Judice. In absentia de kandidatos qui satisface le requisitos requirite ista karga es koperite dal Imperator usque le kandidaturas non perveni.

Articolo 2
L'amministrazione dei processi si svolge secondo le norme esposte nel Codice Penale che contiene reati, pene, iter giudiziario e indicazioni sui soggetti coinvolti nei procedimenti penali. Con questo articolo si sancisce comunque che: tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, hanno diritto a un regolare processo, hanno diritto a difendersi dalla accuse loro rivolte e non possono essere considerati colpevoli fino alla provata colpevolezza ovvero alla sentenza della Giuria.
Le cariche coinvolte nei processi sono le seguenti:
- Magistrato: è il Giudice ed è il supervisore del processo a cui spetta anche sancire la pena per eventuali verdetti di colpevolezza; in caso di assenza tale ruolo è svolto dall'Imperatore.
- Giuria: è composta di base da 5 Gran Maestri e decide per l'innocenza o colpevolezza dell'imputato.
- Imperatore: applica la sentenza, ha la facoltà di concedere la grazia e quella di respingere la decisione della giuria e del magistrato, indicandone i motivi.
- Accusa.
- Difesa.

Artikulo 2
Le administration del processos se disinrola sekundo le normas exponite in le Kodice Penal que kontine le kontraventiones, le penas, le procedimentos judicari e le indikationes sur le personas koinvoljite in le procedimentos penal. Kon isto artikulo le Konstitution sanci komokunque que: totos le citatanos es equal ante le leje, illos ha derekto a un processo regular, illos ha derekto de defender se dal akkusas adressate a illos e illos non pote esser konsiderate kulpabile fin al probate kulpa o al sententia del Juria.
Le kargas que es implikate in le processos es le sequente:
- Majistrato: es le Judice e illo es le inspektor del processo qui debe anque sancir le pena per eventual verdikto de kulpa; in kaso de absentia le Imperator koperi isto rolo.
- Juratos: illa es formate de base da 5 Grande Maestros e decide per le innocentia o le kulpa del akkusato.
- Imperator: applika le sententia, ha le fakultate de konceder le gratia e cella de repulsar la decision del juratos e del majistrato, indikando le kausas.
- Akkusa.
- Defensa.

Costituzione redatta il 27 ottobre 2004 dal Governo Provvisorio

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