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Webmaster: Emanuele P.
Sito creato l'1 luglio 2000
Aggiornato il 27 dicembre 2007

                            

COSTITUZIONE | KONSTITUTION

* Principi fondamentali
* Ordinamento
# Capo 1 - Il Gran Consiglio
# Capo 2 - Il Consiglio dei Gran Maestri
# Capo 3 - Il Governo
# Capo 4 - Ordinamento Giudiziario

PRINCIPI FONDAMENTALI | PRINCIPIOS ESSENTIAL

Articolo 1
L'Impero è una nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla libertà e sull'uguaglianza formale di tutti. Nella sua forma virtuale ovvero aterritoriale essa si rifà alla Jus Cerebri Electronici, in un'eventuale forma territoriale al Principio di Autodeterminazione dei Popoli.

Articulo 1
Le Impero es un nation soveran, libera e independente fundate sur le libertate e sur le equalitate formal de totos. In su forma virtual alias non territorial illa se reface al Jus Cerebri Electronici, in un eventual forma territorial al Principio de Autodetermination del populos.

Articolo 2
L'Impero è uno stato costituito dall'associazione libera e spontanea di individui che da esso possono secedere qualora non desiderassero più farne parte.

Articulo 2
Le Impero es un stato konstituite dal assocation libere e spontanee de individuos le quales da illo pote dissocar se se illos non desiderarea plus esser parte de isto.

Articolo 3
La libertà individuale è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui; la libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto ed è sacra e inviolabile, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa. La libertà è soggetta al buon senso e alla coscienza dei cittadini.

Articulo 3
Le libertate individual es inattakkabile a kondition que ista non invadea le libertate del alteres; le libertate de pensamento, opinion e expression non es subjugate al bon gusto e es sacre e inviolabile, sakre e inviolabile, sik komo le kritikas e judicos riferite a illa. Le libertate es submittite al bon senso e al koscentia del citatanos.

Articolo 4
Il rispetto della natura, della vita e della libertà d'ogni essere vivente, è doveroso e può essere violato solo per necessità di sopravvivenza. In particolare questo articolo è diretto a tutelare gli esseri senzienti, ovvero gli animali umani e non umani.

Articulo 4
Le respekto del natura, del vita e del libertate de omne esser vivente es debite e illo pote esser violate sol per le necessitate de superviver. Partikularmente isto artikulo es direkte a tutelar le esseres senziente, alias le animales human e non human.

Articolo 5
L'Impero, il suo nome, la sua storia e la sua immagine sono legati innegabilmente al suo fondatore Emanuele P.

Articulo 5
Le Impero, su nomine, su historia e su imajine es ligate indenegabilemente a su kreator Emanuele P.

Articolo 6
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio dei Gran Maestri, del Governo o del Gran Consiglio. Analogamente le azioni compiute dai vertici della micronazione non sono legate ai cittadini che non partecipano all'azione compiuta, ma vengono attuate nei loro interessi al fine ultimo di garantire prosperità alla micronazione.

Articulo 6
Le aktiones complite dal singule citatanos imperial non es ligate al Impero e inde illas non es imputabile a illo, nisi que illas non esseva exequite sub delegation del Imperator, del Konsilio del Grande Maestros, del Governamento o del Magne Konsilio. Analojemente le aktiones komplite dal vertices del mikronation non es legate al citatanos qui non participa al aktion komplite, ma illas es aktuate per lor interesses al fin ultime de garantir prosperitate al mikronation.

Articolo 7
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei Principi Fondamentali di questa Costituzione non possono, in nessun caso e da nessuna autorità, Imperatore compreso, essere abrogati o limitati nella loro azione. Tutti i più piccoli cambiamenti o le più piccole variazioni della loro forma devono essere votate all’unanimità dal Gran Consiglio e dal Consiglio dei Gran Maestri. La sostanza di quanto in essi esplicitato non deve essere assolutamente cambiata, pena l’esautorazione immediata della persona che tenta una così ignobile azione. Al medesimo trattamento è sottoposto questo stesso articolo.

Articulo 7
Le artikulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Principios Essential de ista Konstitution non pote in nekun kaso e da nekun autoritate, Imperator komprendite, esser abrogate o limitate in lor aktion. Totos le plus parve kambios o le plus parve variationes de lor forma debe esser votate unanimemente dal Magne Konsilio e dal Konsilio del Grande Maestros. Le substantia de cello que in illos es explikate non debe esser absolutemente kambiate, pena le depletion immediate del persona qui tenta un aktion assi ignobile. Al mesme traktamento es subjacite isto ipse artikulo.

Articolo 8
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.

Articulo 8
Succede al Imperator aktual qui es selijite da isto ultime, in kaso isto non essea possibile le successor es decidite kon un votation a kuje participa totos le citatanos habente derekto al voto.

Articolo 9
Tutti i cittadini hanno diritto di voto.

Articulo 9
Totos le citatanos ha derekto de voto.

Articolo 10
I cittadini sprovvisti di e-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della cittadinanza.
Per chi si è distinto nel merito ottenendo le cariche di Gran Maestro, Pari Onorario, Pari e Cittadino Onorario tale periodo è prorograto a tre (3) mesi. Non sono soggetti a questo articolo coloro i quali godono di particolare status di Cittadinanza Onoraria.

Articulo 10
Le citatanos disproviste de un e-mail valide o de un kontakto alternative qui non forni kommunikationes al Impero intra le periodo de uno (1) mense, es private del citatanantia.
Per qui se es distinguite in le merito, devenindo Grande Maestro, Pari Honorari, Pari e Citatano Honorari, tal periodo es prorogate a tres (3) menses. Non es submitte a isto artikulo le citatanos qui gaude de un particular status de Citatanantia Honorari.

Articolo 11
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, il quale però non può mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione. I partiti hanno quindi piena libertà di pensiero, mentre la loro azione è vincolata alla Costituzione e alle istituzioni della monarchia costituzionale definite nei Capi 1, 2 e 3 nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.

Articulo 11
Quikunque pote fundar un partito de qualkunque jenere, le qual tamen non pote mirar in le programmas e in le praktika a violar le principios essentual de ista Konstitution. Le partitos ha inde plen libertate de pensamento, dum lor aktion es ligate al Konstitution e al institution del monarkia konstitutional definite in le sektiones 1, 2 e 3 in le parte "Organisation" de ista konstitution.

Articolo 12
L’Impero rifiuta di ricorrere alla guerra come strumento per risolvere le divergenze con le altre micronazioni, verso le quali si impegna a rispettare i trattati diplomatici con esse stipulati.
Tuttavia, con la premessa che solo i reali colpevoli debbano essere colpiti, si riserva di ricorrere alla guerra nei seguenti casi:
- In caso di attacco da parte di un’altra micronazione, come strumento di difesa;
- In soccorso agli alleati e alle micronazioni attaccate ingiustamente;
- In difesa di valori quali libertà e giustizia, anche al di fuori dei propri confini sia fisici che virtuali.

Articulo 12
Le Impero refusa de rekurrer al guerra komo instrumento per resolver le divarios kon le altere mikronationes, in relation al quales garanti de respektar le traktatos diplomatik stipulate kon illas.
Tamen, kon le premissa que sol le real kulpabile debe esser kolpate se reserva de rekurrer al guerra in le sequente kasos: - In kaso de attakko da parte de un altere mikronation, komo instrumento de defensa;
- In sukkurso al alliates e al altere mikronationes attakkate injustemente;
- In defensa de valores quales le libertate e le justitia, anque for dal proprie konfinios sia fisik que virtual.

Articolo 13
Le decisioni relative alla micronazione sono regolamentate dalle norme inserite nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.

Articulo 13
Le deliberationes relative al mikronation es regulate dal normas inserite in le parte "Organisation" de ista Konstitution.

ORDINAMENTO DELL’IMPERO
CAPO I
IL GRAN CONSIGLIO

ORGANISATION DEL IMPERO
PARAGRAFO I
LE MAGNE KONSILIO

Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell’Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell’Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da un singolo partito.

Articulo 1
Le Magne Konsilio es elijite da totos le citatanos del Impero kon libere elektiones. Le numero del komponentes es de dece (10) membros.
Illos es elijibile da totos le citatanos del Impero, le quales ha le libertate de acceptar o refusar ista karga.
Le repartition del stallos es proportional al numero del votos recipite da un singule partito.

Articolo 2
I Gran Maestri ed i Ministri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo.

Articulo 2
Le Grande Maestros e le Ministros es parte de jure del Magne Konsilio, ma illos non ha derekto de voto in le deliberationes de isto organo.

Articolo 3
Il Gran Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.
Tale durata non può essere prorogata dal Gran Consiglio stesso ma esclusivamente dall’Imperatore, solo per motivi particolari (stato di guerra, motivi politici), che dovranno essere giustificati dal Governo.

Articulo 3
Le Magne Konsilio permane in karga per un periodo de sex (6) menses.
Ista durata non pote esser prorogate dal Magne Konsilio ipse ma exklusivemente dal Imperator, sol per motivos partikular (stato de guerra, motivos politik), que deberà esser justifikate dal Governamento.

Articolo 4
Le elezioni di un nuovo Gran Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.
Finché non viene eletto un nuovo Gran Consiglio, quello in carica continua il suo operato.
Terminato il periodo di un mese il Gran Consiglio in carica perde i suoi poteri, che vengono momentaneamente assunti dal Consiglio dei Gran Maestri, fino alla creazione di un nuovo Gran Consiglio.

Articulo 4
Le elektiones de un nove Magne Konsilio debe haber loko intra e non ultra un mense dal klausura del precedente.
Usque non es elijite un nove Magne Konsilio, cello in karga kontinua su obra.
Terminate le periodo de un mense le Magne Konsilio in karga perde su poteres, que es momentanemente assumite dal Konsilio del Grande Maestros, usque al kreation de un nove Magne Konsilio.

Articolo 5
Il Gran Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, dell’Imperatore o del Governo intero.

Articulo 5
Le Magne Konsilio se reuni sur konvokation de su Presidente, del Imperator o del Governamento komplete.

Articolo 6
Il Gran Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, che farà da referente presso l’Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Articulo 6
Le Magne Konsilio nomina autonomemente su Presidente, qui facerà da referente presso le Imperator del deliberationes prendite dal Magne Consilio.

Articolo 7
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Tutti gli atti devono essere controfirmati dall’Imperatore e dal Ministro interessato.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore.
Le deliberazioni che ottengono un voto favorevole unanime (10) non hanno bisogno del consenso imperiale.

Articulo 7
Le deliberationes es publik e non pote haber karakter sekrete.
Le deliberationes non es valide si non es recipite dal voto favorabile del majoritate del membros qui exprime lor voto non abstinendo se.
Totos le aktos debe esser signate dal Imperator e dal Ministro interessate.
Nekun deliberation es valide si non obtene le konsenso del Imperator.
Le deliberationes que obtene un voto favorabile unanime (10) non ha necessitate del konsenso imperial.

Articolo 8
Ciascun membro del Governo, del Consiglio dei Gran Maestri e del Gran Consiglio può proporre leggi al Gran Consiglio stesso.

Articulo 8
Kata uno membro del Governamento, del Konsilio del Grande Maestros e del Magne Konsilio pote proponer lejes al Magne Konsilio ipse.

Articolo 9
Il Gran Consiglio delibera su tutte le materie che interessano la vita dell’Impero tranne quelle inerenti agli Affari Esteri e alla Difesa, che spettano al Consiglio dei Gran Maestri, che però riferisce al Gran Consiglio ed al Governo le deliberazioni adottate.

Articulo 9
Le Magne Konsilio delibera su totas le materias que interessa le vita del Impero excepte cellas inerente al Affaceres Estranieros e al Defensa, que pertine al Konsilio del Grande Maestros, que tamen refere al Magne Konsilio e al Governamento le deliberationes que es adoptate.

Articolo 10
Tutti i cittadini possono proporre nuove leggi, chiedere l’abrogazione di leggi già presenti o la loro modifica. Tutte le richieste in tal senso devono essere prima valutate dal Ministro della Giustizia che ne verifica il rispetto della Costituzione.
Sarà poi il Ministro della Giustizia a portare tutti i progetti di legge davanti al Gran Consiglio, rispettando le richieste di chi ha forgiato la legge.

Articulo 10
Totos le citatanos pote proponer nove lejes, rogar le abrogation de lejes jam presente o lor modifikation. Totos le requestas in isto senso debe esser ante valutate dal Ministro del Justitia qui verifika le respekto del Konstituion de illas. Esserà pois le Ministro del Justitia a portar totos le projektos de leje koram al Magne Konsilio respektando le requestas de qui ha facite le leje.

Articolo 11
Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede a votazione. La durata della stessa è di 7 (sette) giorni durante i quali i Parlamentari sono tenuti a dare il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore, a seguito del parere di legalità e costituzionalità da parte del Ministero di Giustizia e della ratifica dell'imperatore.
Il cittadino può proporre l'abolizione o la modifica di una legge dal momento in cui questa entra in vigore, e non prima, destinando la proposta al Ministro di Giustizia. Tutte le mozioni approvate dal Ministro di Giustizia saranno discusse in Gran Consiglio.

Articulo 11
Post que un leje es presentate al Magne Konsilio se procede a votation. Le durataa del ipse es de 7 (septe) dies durante le quales le Parlamentarios es tenite a dar lor voto, Favorabile o Kontrari, o a abstiner se. Si le leje obtene le majoritate del votos favorabile es approbate. Illa entrarà in vigore post le parer konstitutional e de legalitate del Ministro del Justitia e le ratifikation del Imperator.
Le citatano pote proponer le abrogation o le modifikation de un leje quando ista entra in vigor e non antea, destinando le proposito al Ministro del Justitia. Totos le motiones approbate dal Ministro del Justitia esserà diskutite in le Magne Consilio.

Articolo 12
Tutte le leggi promulgate dal Gran Consiglio e i decreti emanati dal Governo, escluse quelle di modifica della Costituzione, dovranno essere inserite nella Gazzetta Ufficiale dell’Impero.
Ogni legge dovrà essere contrassegnata con un numero d’ordine (numero d’ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che l’ha proposta e la materia che intende regolare.
La Gazzetta Ufficiale dell’Impero sarà suddivisa in sezioni, stabilite dal Governo, che al momento sono le seguenti: Affari Interni, Giustizia, Difesa, Affari Esteri, Cultura, Informatica, Propaganda, Informazione.

Articulo 12
Totas le lejes que es promulgate dal Magne Konsilio e le dekretos que es emanate dal Governamento, exkludite cellas de modifikation del Konstitution, deberà esser inserite in le Gazetta Offical del Impero.
Omne leje deberà esser kontramarkate kon un numero de ordine (numero de ordine/anno exemplo: 3/2008), un nomine selijite dal persona qui la ha proponite e le materia que intende regular.
Le Gazetta Offical del Impero esserà subdividite in sektiones, establite dal Governamento, que al momento es le sequente: Affaceres Interne, Justitia, Defensa, Affaceres Extranieros, Kultura, Informatika, Propaganda e Information.

CAPO II
IL CONSIGLIO DEI GRAN MAESTRI

PARAGRAFO II
LE KONSILIO DEL GRANDE MAESTROS

Articolo 1
Il Consiglio dei Gran Maestri è composto da tutti coloro che hanno ricevuto la nomina a Gran Maestro.
La nomina a Gran Maestro viene concessa esclusivamente dall’Imperatore a coloro che hanno servito l’Impero in modo attivo e con impegno.

Articulo 1
Le Konsilio del Grande Maestros es komponete da totos cellos qui ha recipite le nomination a Grande Maestro.
Le nomination a Grande Maestro es koncedite exklusivemente dal Imperator a cellos que ha servite le Impero in modo aktive e kon devotion.

Articolo 2
Il Consiglio dei Gran Maestri è tenuto ad assistere l’Imperatore nella gestione delle materie riguardanti Affari Esteri e Difesa dell’Impero.
Il parere dei Gran Maestri deve essere tenuto in considerazione su tutto ciò che riguarda gli aspetti sopra citati.

Articulo 2
Le Konsilio del Grande Maestros es tenite a assister le Imperator in le jestion del materias reguardante le Affaceres Estranieros e del Defensa del Impero.
Le opinion del Grande Maestros debe esser tenite in konsideration sur toto cello que es komprendite in le aspektos citate supra.

Articolo 3
Il Consiglio dei Gran Maestri nomina il Ministro degli Affari Esteri e il ministro della Difesa.
Questi ultimi sono tenuti a riferire ogni loro scelta politica al Consiglio stesso, che può in qualsiasi momento revocare la nomina.

Articulo 3
Le Konsilio del Grande Maestros nomina le Ministro del Affaceres Estranieros e le Ministro del Defensa. Istos ultime es tenite a referer omne lor selektion politik al Konsilio ipse, que pote in quekunque momento revokar le nomination.

Articolo 4
Tutte le decisioni prese dal Consiglio devono essere convalidate dall’Imperatore e dal ministro interessato.

Articulo 4
Totas le decisiones que es prendite dal Konsilio debe esser konfirmate dal Imperator e del ministro koncernente.

Articolo 5
Il Consiglio dei Gran Maestri, quando è presieduto dal Ministro della Giustizia, funge da magistratura; può emettere una sentenza, la quale deve essere però approvata dall’Imperatore, che può decidere diversamente da quanto stabilito dal Consiglio.

Articulo 5
Le Konsilio del Grande Maestros, quando es presidite dal Ministro del Justitia, funktiona da magistratura; illo pote emitter un sententia, que debe esser tamen approbate dal Imperator, qui pote decider diversemente da quanto estabilite dal Konsilio.

Articolo 6
Nel caso in cui l’Impero sia momentaneamente sprovvisto di Gran Maestri, le prerogative del Consiglio dei Gran Maestri vengono assunte dall’Imperatore.

Articulo 6
Nel kaso in kuje le Impero essea momentanehemente disproviste de Grande Maestros, le attributiones del Konsilio del Grande Maestros es assumite dal Imperator.

Articolo 7
Lo stato di guerra viene decretato esclusivamente dall’Imperatore, dopo avere sentito il parere del Governo e dei Gran Maestri.
Il Gran Consiglio è obbligato in tal caso ad approvare le norme che verranno stabilite, temporaneamente, dal Ministero della Difesa, che però non avrà potere legislativo in nessun campo che non lo riguardi espressamente.

Articulo 7
Le stato de guerra es dekretate exklusivemente dal Imperator, post haber sentite le opinion del Governamento e del Grande Maestros.
Le Magne Konsilio es obligate in isto kaso a approbar le normas que esserà estabilite temporanehemente, dal Ministerio del Defensa, que totevia non haberà poter lejislative in nekun kampo que non essea komprendite plan in isto.

CAPO III
IL GOVERNO

PARAGRAFO III
LE GOVERNAMENTO

Articolo 1
Il Governo è composto dai Ministri e presieduto dal Primo Ministro.

Articulo 1
Le Governamento es komponite dal Ministros e presidite dal Prime Ministro.

Articolo 2
Il numero dei Ministri non è fisso, ma esso può variare a seconda delle necessità.
La legge stabilisce comunque quali debbano essere i Ministeri fondamentali.
Essi sono:
Ministro degli Affari Esteri;
Ministro della Difesa;
Ministro della Propaganda;
Ministro degli Affari Interni;
Ministro della Giustizia;
Ministro dell’Informatica;
Ministro della Cultura;
Ministro dell'Informazione.
Le competenze di ciascun ministero sono regolate dalla legge n. 2/2005, Legge Lovernato, inserita nella Gazzetta Ufficiale dell'Impero.

Articulo 2
Le numero del Ministros non es fixe, ma illo pote variar in relation al necessitates.
Le leje sanci komokunque qual debe esser le Ministerios essential.
Illos es:
Ministro del Affaceres Estranieros;
Ministro del Defensa;
Ministro del Propaganda;
Ministro del Affaceres Interne;
Ministro del Justitia;
Ministro del Informatika;
Ministro del Kultura;
Ministro del Information.
Le kompetentia de omne ministerio es regulate dal leje n. 2/2005, Legge Lovernato, inserite in le Gazetta Offical del Impero.

Articolo 3
I Ministeri degli Esteri e della Difesa vengono nominati dall'Imperatore, e in seguito confermati dal Consiglio dei Gran Maestri. Gli altri vengono nominati dal partito di maggioranza.
Essi possono essere anche membri del Gran Consiglio.
Nel caso in cui non lo siano, hanno il diritto di assistere alle assemblee ma non quello di votare.

Articulo 3
Le Ministerios del Estranieros e del Defensa es nominate dal Imperator, e pois konfirmate dal Konsilio del Grande Maestros. Le alteres es nominate dal partito de majoritate.
Illos pote esser anque membros del Magne Konsilio.
In le kaso in kuje illos non lo essea, illos ha derekto de assister al assembleas ma non cello de votar.

Articolo 4
Tutti gli atti ministeriali devono essere controfirmati dall’Imperatore e approvati dal Gran Consiglio.

Articulo 4
Totos le aktos ministerial debe esser certifikate dal Imperator e approbate dal Magne Konsilio.

Articolo 5
In caso di inadempienza dei propri doveri l’Imperatore può revocare la nomina di Ministro e affidarla a persone più idonee.

Articulo 5
In kaso de non komplimento del proprie deberes le Imperator pote revokar le nomination de Ministro e konfider la a personas plus apte.

Articolo 6
Il Governo resta in carica quanto il Gran Consiglio.
Tuttavia in casi di particolare necessità l’Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.

Articulo 6
Le Governamento resta in karga quanto le Magne Konsilio.
Totevia in kasos de partikular necessitate le Imperator pote prorogar le terminationes del durata de isto organo, kon precedente autorisation del Konsilio del Grande Maestros.

CAPO IV
ORDINAMENTO GIUDIzIARIO

PARAGRAFO IV
ORGANISATION DEL JUSTITIA

Articolo 1
I processi nella micronazione si svolgono secondo il seguente schema:
- Richiesta di apertura di un caso da parte di un cittadino tramite invio di una Email al Ministro della Giustizia;
- Il Ministro della Giustizia espone il caso all'Imperatore;
- Esecuzione del Processo da parte del Ministro della Giustizia e relativa sentenza con la votazione della giuria;
- Il Rapporto delle decisioni e delle varie pene viene inviato all'Imperatore che dovrà prenderne atto;
- L'Imperatore eventualmente può riaprire il caso in caso non condivida le decisioni prese.

Articulo 1
Le processos in le mikronation se disinrola sekundo le sequente skema: - Requesta de apertura de un kaso da parte de un citatano kon le invio de un e-mail al Ministro del Justitia;
- Le Ministro del Justitia expone le kaso al Imperator;
- Exekution del Processo da parte del Ministro del Justitia e relative sententia kon le votation del juratos;
- Le Reporto del decisiones e del varie penas es inviate al Imperator que deberà prender akto de illas;
- Le Imperator eventualmente pote aperir novemente le kaso si illo non approba le decisiones deliberate.

Articolo 2
In caso di assenza del ministro della Giustizia, è l'Imperatore che può decidere se sbrigare il caso da se o avvalersi della Giuria dei Gran maestri per decidere.

Articulo 2
In kaso de absentia del Ministro del Justitia, es le Imperator que pote decider se disinrolar le kaso da se o servir se del juratos Grande Maestros per decider.

Costituzione redatta il 27 ottobre 2004 dal Governo Provvisorio

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