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Legge 11/2005 - Legge Luca - Gradi
Articolo 1
L’Impero adotta una politica meritocratica nei confronti dei suoi cittadini. Il cambiamento di grado, in positivo o in negativo, avviene in base all’attività svolta dal singolo all’interno della micronazione, all’apporto dato, all’influenza sulla crescita della micronazione stessa in campo politico, sociale, culturale, all'affidabilità, alla dedizione, alla fedeltà che questi dimostra verso la Nazione e alla sua situazione nei confronti della Giustizia.
Articolo 2
In nessun caso i Gradi (Onorificenze) possono essere confusi con una divisione in Classi, in quanto tutti i cittadini godono degli stessi diritti fondamentali garantiti loro dalla Costituzione, e a nessun cittadino è vietato di progredire nella Scala Sociale mediante l’impegno.
Articolo 3
I gradi presenti nella micronazione sono i seguenti, in ordine decrescente di importanza: Imperatore, Gran Maestri, Pari Onorari, Pari, Cittadini Onorari, Discepoli, Gregari. L'introduzione di nuovi gradi può avvenire solamente previa mozione dell’Imperatore o del Consiglio dei Gran Maestri e approvazione del Gran Consiglio, attraverso la modifica di questa legge.
Articolo 4
Le peculiarità di ciascun Grado sono:
Gregari: Cittadini PASSIVI facenti parte della micronazione. Possiedono la cittadinanza ma non partecipano attivamente alle attività micronazionali.
Discepoli: Cittadini che partecipano attivamente alla vita della micronazione o che ne seguono le vicende adempiendo almeno al voto. Se un discepolo resta inattivo può essere nuovamente relegato tra i Gregari a discrezione dell’Imperatore.
Cittadini Onorari: Grado ottenuto da chi si distingue per azioni importanti o per l’apporto dato all’Impero; può essere conferita anche a stranieri che danno il loro appoggio alla micronazione o a diplomatici stranieri. Viene concesso dall’Imperatore o dal Gran Consiglio. E’ un Grado permanente.
Pari: Grado che viene ottenuto automaticamente in seguito alla conclusione, per fine legislatura, di un incarico istituzionale, ovvero al termine di un mandato da Deputato, da Presidente del Gran Consiglio, da Ministro, da Primo Ministro, da Vice Primo Ministro, da Giudice della Corte Costituzionale, da Presidente delle Corte Costituzionale. Non è un grado permanente. I Pari possono essere degradati a Discepoli dal Consiglio dei Gran Maestri, se passivi da almeno 6 (sei) mesi. Il Consiglio dei Gran Maestri si riunisce per decidere in tal senso ogni sei (6) mesi.
Pari Onorari: Possono ottenere questo Grado i Pari che hanno partecipato alla vita parlamentare con particolare impegno. La promozione non avviene automaticamente ma solo l’Imperatore decide a chi deve essere concessa tra i cittadini coi requisiti sopraelencati. Il grado non è permanente e può essere tolto con mozione dell’Imperatore, in accordo con il Consiglio dei Gran Maestri.
Gran Maestri: Cittadini che si prodigano per lo sviluppo della micronazione in maniera DECISIVA. Vengono scelti dall’Imperatore e fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma possono esprimere il proprio voto solo nei casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi. Il grado non è permanente e può essere tolto con mozione dell’Imperatore per motivi fondati, in accordo con i Gran Maestri non coinvolti nella procedura di degradazione.
Imperatore: Colui che ha fondato l’Impero o un suo successore.
Articolo 5
La procedura per la concessione della cittadinanza onoraria da parte del Gran Consiglio è la seguente:
a. apertura di apposito thread in Gran Consiglio con proposta di concessione della cittadinanza onoraria da parte di un deputato, di un Gran Maestro o di un membro del Governo e motivazione;
b. discussione della proposta e messa ai voti nel medesimo thread. La votazione è aperta dal Presidente del Gran Consiglio, dura sette (7) giorni e hanno diritto di voto i soli deputati.
Una discussione per la concessione della cittadinanza onoraria non è assommabile alle altre discussioni in corso.
Articolo 6
Quando gli sia concesso il conferimento di uno dei due gradi superiori (Gran Maestro e Imperatore), qualsiasi cittadino può rifiutarlo adducendo una giusta causa e facendone richiesta all’Imperatore.
Il rifiuto del Grado si ritiene definitivo: un grado rifiutato non può essere più conferito al recedente, salvo casi particolari stabiliti dall'Imperatore o dal Consiglio dei Gran Maestri.
Articolo 7
Le condizioni di cui all’articolo 6 si applicano anche al Grado di Imperatore, sia in caso di recessione mentre esso sia ricoperto (abdicazione) sia in caso di rifiuto qualora il recedente sia eletto o designato al Grado.