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Legge 12/2005 - Legge Marchese di Cavenago - Deputati del Gran Consiglio
Articolo 1
Vengono eletti a deputati gli iscritti alle liste elettorali di un partito ottenente seggi, che acquisiscono il maggior numero di voti; in caso di un uguale numero di voti è la dirigenza del partito, per le liste partitiche, o il cittadino indicato come capolista, per liste civiche, a stabilire quale iscritto occuperà il seggio.
Articolo 2
I cittadini che sono stati eletti deputati del Gran Consiglio ricevono la notifica tramite e-mail e tramite pubblicazione di decreto d’elezione da parte dell’Imperatore nel Ministero degli Interni.
Articolo 3
Qualora il deputato eletto non prenda possesso del seggio entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del decreto d’elezione (si prende possesso dell’ufficio rispondendo in maniera favorevole al decreto d’elezione e prestando giuramento alla Costituzione ovvero all'Impero) decade dall’incarico.
Articolo 4
Si decade inoltre dalla carica di deputato:
a. Se non si partecipa per un periodo minimo di 30 (trenta) giorni ai lavori del Gran Consiglio, o per un periodo di tempo maggiore che contenga però almeno 3 (tre) votazioni;
b. Per Tradimento, Spionaggio, Sovversione o attentato alla Costituzione o per una condanna dovuta a reati che comportino la perdita dei diritti politici passivi o la revoca di eventuali incarichi ricoperti;
c. Per uscita dal Partito o dalla Coalizione d’elezione.
Articolo 5
Il deputato che intenda dimettersi dalla carica deve dichiararlo esplicitamente al Gran Consiglio, motivando la sua decisione.
Articolo 6
Il Ministero degli Interni, nei casi di dimissioni o decadenza, procede alla surroga dei deputati scegliendo i primi non eletti nelle liste elettorali di riferimento, secondo le modalità espresse dalla legge per l'elezione del Gran Consiglio.
I deputati nominati nel corso della legislatura possono votare solo nelle votazioni aperte dopo il loro ingresso in GC, non in quelle che sono state aperte prima della loro nomina.
Articolo 7
Qualora non vi sia possibilità di surroga per mancanza di candidati non eletti, questi possono essere assegnati a membri del partito che non erano stati candidati alle elezioni, su indicazione del capopartito. Se non si verifica nemmeno questa eventualità, il Ministero dell’Interno procede al congelamento dei seggi.
Articolo 8
Qualora non vi sia possibilità di rimpiazzare i seggi congelati e i seggi occupati diventino sette (7), il Gran Consiglio è sciolto dall’Imperatore e vengono indette nuove elezioni. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Gran Consiglio in carica.
Articolo 9
Nel caso un deputato dovesse assentarsi per un periodo pari o inferiore a un mese, può essere momentaneamente sostituito, con la sua autorizzazione, e dopo averne informato il Presidente del Gran Consiglio o il Ministro degli Interni, da un altro membro del suo partito o della sua coalizione senza bisogno di doversi dimettere. Il sostituto assume la denominazione di supplente per cui non ottiene ufficialmente la carica di deputato né l'eventuale promozione a Pari. Allo scadere del periodo di assenza segnalato, che può essere prorogato fino alla durata massima di 30 (trenta) giorni, il sostituto cessa di ricoprire l’incarico e il seggio rimane vacante.