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Legge 12/2005 - Legge Marchese di Cavenago - Deputati del Gran Consiglio

Articolo 1
Vengono eletti a deputati gli iscritti alle liste elettorali di un partito ottenente seggi, che acquisiscono il maggior numero di voti; in caso di un uguale numero di voti è la dirigenza del partito, per le liste partitiche, o il cittadino indicato come capolista, per liste civiche, a stabilire quale iscritto occuperà il seggio.

Articolo 2
I cittadini che sono stati eletti deputati del Gran Consiglio ricevono la notifica tramite pubblicazione dei risultati elettorali da parte dell'Imperatore nel Ministero degli Interni.

Articolo 3
Qualora il deputato eletto non prenda possesso del seggio entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del decreto d'elezione (si prende possesso dell'ufficio rispondendo in maniera favorevole al decreto d'elezione e prestando giuramento alla Costituzione ovvero all'Impero) decade dall'incarico.

Articolo 4
Si decade inoltre dalla carica di deputato:
a. Per assenza dal Gran Consiglio per un periodo di tempo di minimo 30 (trenta) giorni che contenga almeno 3 (tre) votazioni;
b. Per Tradimento, Spionaggio, Sovversione o attentato alla Costituzione o per una condanna dovuta a reati che comportino la perdita dei diritti politici passivi o la revoca di eventuali incarichi ricoperti;
c. Per uscita dal Partito d'elezione.

Articolo 5
Il deputato che intenda dimettersi dalla carica deve dichiararlo esplicitamente al Gran Consiglio, motivando la sua decisione.

Articolo 6
Il Presidente del Gran Consiglio, nei casi di dimissioni o decadenza, procede alla surroga dei deputati scegliendo i primi non eletti nelle liste elettorali di riferimento, secondo le modalità espresse dalla legge per l'elezione del Gran Consiglio. I deputati nominati nel corso della legislatura possono votare solo nelle votazioni aperte dopo il loro ingresso in Gran Consiglio, non in quelle che sono state aperte prima della loro nomina.

Articolo 7
Qualora non vi sia possibilità di surroga per mancanza di candidati non eletti, questi possono essere assegnati a membri del partito che non erano stati candidati alle elezioni, su indicazione del capopartito. Se non si verifica nemmeno questa eventualità, il Presidente del Gran Consiglio procede al congelamento dei seggi.

Articolo 8
Qualora non vi sia possibilità di rimpiazzare i seggi congelati e i seggi occupati diventino quattro (4), il Gran Consiglio è sciolto dall'Imperatore e vengono indette nuove elezioni. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Gran Consiglio in carica.

Articolo 9
Nel caso un deputato dovesse assentarsi per un periodo pari o inferiore a un mese, può essere momentaneamente sostituito, con la sua autorizzazione, e dopo averne informato il Presidente del Gran Consiglio o il Ministro degli Interni, da un altro membro del suo partito o della sua coalizione senza bisogno di doversi dimettere. Il sostituto assume la denominazione di supplente per cui non ottiene ufficialmente la carica di deputato né l'eventuale promozione a Pari. Allo scadere del periodo di assenza segnalato, che può essere prorogato fino alla durata massima di 30 (trenta) giorni, il sostituto cessa di ricoprire l'incarico e il seggio rimane vacante.

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