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Legge 13/2005 - Legge Scoglio - Caduta del Governo

Capo I
Cause dovute al Gran Consiglio

Articolo 1
Il Governo termina il suo operato contemporaneamente con la chiusura del Gran Consiglio al termine della legislatura, ovvero dopo 6 mesi dalle avvenute elezioni. Le modalità di proroga di tale termine sono specificate nella Costituzione, nel Capo dell'Ordinamento riguardante il Governo.

Articolo 2
In caso di scioglimento anticipato del Gran Consiglio, le modalità del quale sono esposte nella legge 12/2005, anche il Governo termina il suo operato.

Articolo 3
Comma I
Il GC può, tramite votazione, decretare la caduta del Governo. Tale possibilità assume il nome di voto di Sfiducia. La proposta del voto di sfiducia deve essere proposta al Presidente del GC da almeno 5 (cinque) deputati, motivata in maniera esauriente.

Comma II
Le motivazioni che possono essere portate all'attenzione del Presidente del GC per proporre il voto di sfiducia devono basarsi su: inattività dei ministeri; incompetenza della squadra di governo; comportamenti non consoni del PM e del Vice PM. Tali motivazioni non devono essere generiche ma devono riportare i dati e i fatti in questione.

Comma III
Prima di aprire la discussione, il Presidente del GC informa l'Imperatore e il PM della richiesta ricevuta. Le motivazioni devono essere esposte in GC affinché anche il Governo ne possa prendere visione. Al Governo viene concesso un periodo non inferiore ai 10 (dieci) giorni per rispondere ed eventualmente giustificarsi presso il GC. Scaduto il termine dei 10 giorni, qualora i 5 parlamentari non siano stati convinti dalle giustificazioni portate dal Governo, la proposta di sfiducia viene messa ai voti. La sfiducia diviene effettiva solo in caso si raggiunga la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del GC, ovvero 6 (sei) voti. La sfiducia non può essere riproposta prima che dall'avvenuta votazione sia trascorso un periodo non inferiore ai 30 (trenta) giorni.

Articolo 4
Qualora il GC approvi la sfiducia al Governo, questo rimane in carica, per svolgere la normale amministrazione, sino alle elezioni anticipate, che devono avvenire dopo 1 (un) mese dalla sfiducia.

Capo II
Cause dovute al Governo

Articolo 1
Il Governo cessa il suo operato nel caso, dopo le dimissioni o il licenziamento del PM, anche il sostituto, il vice PM, decide di dimettersi o viene destituito dal GC o dall'Imperatore, come previsto dalla legge 6/2005. In tale caso ad assumere la carica di PM dovrà essere l'Imperatore o una persona da lui nominata, con l'incarico di portare la nazione alle elezioni e di svolgere la normale amministrazione.

Articolo 2
In caso di inadempienza, cioè il mancato svolgimento delle attività di base riportate nella legge Lovernato 2/2005, oppure se si verifica una assenza ingiustificata per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni di più ministri, o se le attività ministeriali non vengono monitorate e seguite con costante attenzione, vale a dire se più ministeri rimangono inattivi per più di 30 (trenta) giorni, l'Imperatore può decretare la caduta del Governo e le elezioni anticipate, dopo essersi confrontato con il PM (se presente e se non è uno degli assenteisti) e con il CGM. Sarà comunque buona cosa prima di decretare una decisione così drastica, favorire un rimpasto all'interno del Governo o nuove nomine ministeriali, oppure interpellare il GC, per un eventuale voto di sfiducia.

Capo III
Cause dovute ai Partiti e alla situazione politica

Articolo 1
Il Governo cade se uno o più partiti della coalizione che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni escono dalla stessa procurando una perdita di voti tale che la coalizione perde la maggioranza acquisita. Non rientrano in questa procedura i partiti che cessano di essere attivi.

Capo IV
Considerazioni

Articolo 1
Per quanto possibile è preferibile che il Governo cerchi di sostituire gli eventuali Ministri assenti o incompetenti, per evitare di porre l'istituzione governativa in cattiva luce, poiché l'eventuale caduta del Governo, in qualsiasi modo essa avvenga, è una pessima pubblicità per la nazione e per la sua vita politica.

Articolo 2
Si invitano tutte le istituzioni che hanno una parte nella possibilità di decretare la caduta del Governo, a cercare prima eventuali soluzioni alternative, di concerto con le forze politiche e tra di loro.

Articolo 3
Alla sfiducia dell'intero Governo si preferisca la rimozione dei singoli ministri; si cerchi sempre il dialogo tra forze politiche contrapposte e si eviti di utilizzare l'arma rappresentata nella presente legge per scopi personali o per favorire la propria parte politica.

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