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Legge 17/2005 - Legge Sioux - Presidente del Gran Consiglio

Articolo 1
Compito del Presidente del Gran Consiglio è mantenere l'ordine nel Gran Consiglio, in particolare svolgendo le seguenti funzioni:
- richiesta di verifica della costituzionalità e chiusura delle discussioni;
- apertura e chiusura delle votazioni;
- conteggio dei voti;
- classifica meritocratica dei deputati;
- controllo dell’attività o passività dei deputati ed eventuale segnalazione al Ministro degli Interni.

Articolo 2
Sono eleggibili a tale carica tutti i deputati, tranne chi ricopre la carica di Primo Ministro, Vice Primo Ministro o Giudice della Corte Costituzionale per la legislatura in corso.

Articolo 3
Dopo il giuramento dei deputati eletti viene aperta dal Ministro degli Interni la votazione per l'elezione del Presidente del Gran Consiglio, della durata di sette (7) giorni. Votano tutti i deputati, ai quali è impedito autovotarsi. I supplenti che sostituiscono momentaneamente un deputato e quindi ne fanno le veci, non possono votare la persona che sostituiscono momentaneamente. Diviene Presidente del Gran Consiglio il deputato che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso in cui due o più candidati ricevano un uguale numero di voti, la votazione deve essere ripetuta eliminando, se possibile, i candidati che già ricoprono una carica istituzionale oltre a quella di deputato. Nel caso in cui anche la seconda votazione preveda due o più candidati con uguale numero di voti, vengono eliminati i candidati appartenenti alla forza politica al governo.

Articolo 4
Se un deputato non vuole ricorprire la carica di Presidente del Gran Consiglio, deve farlo presente, comunicando la propria volontà di non essere eletto al Ministro degli Interni, che provvederà ad informare i deputati in fase di votazione.

Articolo 5
Nel caso il Presidente del Gran Consiglio debba assentarsi per un periodo di tempo superiore ai 10 (dieci) giorni, richiede ai deputati la nomina di un supplente, il quale ricopre le sue funzioni fino al rientro del Presidente. Delle assenze e della nomina di un sostituto è necessario avvertire il Ministro degli Interni. Qualora il Presidente non partecipi ai lavori del GC, senza motivazione o senza averne avvertito il Ministro degli Interni, per un periodo di 15 (quindici) giorni, si procede con la nomina di un nuovo Presidente.

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