Nuovo menù menù


Cerca
in questo sito

sitelevel.com





Copyright ® IMPERO
E' vietata la riproduzione,
anche parziale, delle
pagine contenute in questo sito.
Sito realizzato con Blocco Note
Sito creato l'1 luglio 2000
Privacy Policy






Legge 17/2005 - Legge Sioux - Presidente del Gran Consiglio

Articolo 1
Compito del Presidente del Gran Consiglio è mantenere l'ordine nel Gran Consiglio, in particolare svolgendo le seguenti funzioni:
- richiesta di verifica della costituzionalità e chiusura delle discussioni;
- apertura e chiusura delle votazioni;
- conteggio dei voti;
- classifica meritocratica dei deputati;
- controllo dell’attività o passività dei deputati;
- apertura e chiusura delle nomine e delle votazioni relative a Progetti e Attività Statali;
- apertura e chiusura della nomina del Giudice.

Articolo 2
Sono eleggibili a tale carica tutti i deputati.

Articolo 3
Dopo il giuramento dei deputati eletti viene aperta dall'Imperatore la votazione per l'elezione del Presidente del Gran Consiglio.
La votazione dura 10 (dieci) giorni; i primi 3 (tre) giorni sono dedicati alle candidature. I successivi 7 (sette) giorni sono dedicati alla votazione vera e propria.
Votano tutti i deputati, ai quali è impedito autovotarsi. I supplenti che sostituiscono momentaneamente un deputato e quindi ne fanno le veci, non possono votare la persona che sostituiscono momentaneamente.
Altri contenuti oltre al nominativo del deputato che si intende eleggere annullano il voto, il quale non può essere ripetuto.
Diviene Presidente del Gran Consiglio il deputato che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso in cui due o più candidati ricevano un uguale numero di voti, la votazione deve essere ripetuta. Se l'esito rimane invariato la carica verrà assegnata al candidato legato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni.

Articolo 4
In presenza di un solo candidato questi diviene automaticamente Presidente del Gran Consiglio; in assenza di candidati, tutti i deputati divengono automaticamente candidati.

Articolo 5
Nel caso il Presidente del Gran Consiglio debba assentarsi per un periodo di tempo superiore ai 10 (dieci) giorni, richiede ai deputati la nomina di un supplente, il quale ricopre le sue funzioni fino al rientro del titolare della carica. In caso di passività o assenza ingiustificata dal Gran Consiglio per un periodo di 15 (quindici) giorni, si procede con la nomina di un nuovo Presidente del Gran Consiglio.

Articolo 6
Qualora il Presidente del Gran Consiglio si dimetta dall'incarico, l'Imperatore provvederà ad aprire una nuova elezione entro 7 (sette) giorni dalle dimissioni. Se il Presidente dimissionario mantiene la carica di deputato, non può candidarsi alla nuova elezione. Qualora non ci siano candidati alla carica di Presidente del Gran Consiglio, saranno automaticamente candidati coloro che non svolgono altri incarichi o, secondariamente, coloro che ne svolgono in minor numero.

menù




NEWS