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Legge 1/2005 - Legge Ospitaletto - Elezioni
Articolo 1
Le elezioni vengono decretate un mese prima della scadenza della legislatura del Gran Consiglio in carica con un decreto dell'Imperatore, sentito il parere del Governo.
Sarà compito dell'Imperatore o della persona da lui delegata avvisare tramite apposita e-mail, entro sette (7) giorni, i cittadini della pubblicazione del decreto. La mail inviata ai cittadini dovrà contenere tutte le indicazioni e le date relative alle elezioni.
Articolo 2
Nel corso del mese che porta alle elezioni, dovranno pervenire al Ministero degli Affari Interni i programmi e le liste elettorali, i cui candidati dovranno poi confermare la propria disponibilità. Le coalizioni devono presentare un programma elettorale unico.
Articolo 3
Le votazioni saranno aperte tramite un annuncio da parte dell'Imperatore nel Ministero degli Interni.
Articolo 4
Il sistema elettorale non ha particolari descrizioni, né sono previsti soglie di sbarramento o premi di maggioranza fissi, bensì questi sono ancorati al risultato delle elezioni. L’Imperatore, in quanto responsabile delle operazioni di ricezione, conservazione e conteggio dei voti è anche responsabile della ripartizione dei seggi scaturita dalle elezioni.
Per una maggior trasparenza, alla pubblicazione dei risultati l’Imperatore riporterà i seguenti dati:
- numero degli aventi diritto al voto;
- numero e percentuale degli elettori che hanno espresso la volontà di non votare;
- numero e percentuale dei voti non validi;
- numero e percentuale dei voti validi;
- numero e percentuale dei voti necessari per il conseguimento di un seggio in Gran Consiglio;
- eventuali premi di maggioranza e/o arrotondamenti (per eccesso o per difetto) applicati per l’assegnazione dei seggi.
Articolo 5
I cittadini possono sia votare un solo candidato in una sola lista, sia assegnare il proprio voto alla sola lista senza preferenza. In questo caso, i voti assegnati alla sola lista sono distribuiti in parti uguali ai candidati; qualora dopo l’equa divisione dei voti tra i candidati vi siano dei voti rimanenti,che non è dunque possibile assegnare in parti uguali ai candidati, questi sono distribuiti assegnando un voto ad ogni candidato partendo da quello in prima posizione, fino all’esaurimento di questi voti di resto, secondo la seguente tabella:
LISTA X-Voti assegnati alla lista senza preferenza: 13
Candidato A: Riceve quattro voti senza preferenza + 1 di resto
Candidato B: Riceve quattro voti senza preferenza
Candidato C: Riceve quattro voti senza preferenza
Il candidato della lista, che abbia ricevuto più voti viene eletto deputato in rappresentanza della sua lista di appartenenza, sempre che abbia superato la soglia di sbarramento calcolata dall’Imperatore di elezione in elezione sulla base degli aventi diritto al voto, del numero di liste presentate e dei voti ricevuti da ogni lista.
I seggi sono assegnati alle liste elettorali.
Se si ha parità di voti tra un numero di possibili sostituti maggiore di quello dei seggi in palio, sarà compito del capo della lista a cui appartiene il seggio indicare chi debba subentrare prima della conclusione del giuramento del nuovo Gran Consiglio. Se questa opzione non viene esercitata, si procede assegnando il seggio secondo l'ordine con cui i candidati comparivano nella lista elettorale.
In caso di esaurimento della lista elettorale i seggi non assegnati possono essere attribuiti ad altri iscritti al partito. Se non vi è questa possibilità, i seggi non assegnati rimangono congelati fino all'arrivo di altri iscritti a cui assegnarli, purché questi non siano stati candidati in altre liste alle elezioni che hanno prodotto la composizione attuale del Gran Consiglio.
Articolo 6
Al termine delle elezioni l'Imperatore avrà una settimana di tempo per conteggiare i voti e per stabilire coloro che avranno ottenuto la maggioranza.
Articolo 7
Sale al Governo il partito o la coalizione che ottiene più voti durante le Elezioni; qualora i due o più partiti o coalizioni più votati ottengano lo stesso numero di voti l’Imperatore li invita a trovare un accordo per la formazione di un nuovo Governo entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.
L’accordo può prevedere una delle seguenti soluzioni:
a) la formazione di un Governo misto composto da personalità la cui nomina sia concordata tra i soggetti politici interessati e presieduto da un Primo Ministro che dovrà tenere conto delle posizioni e dei pareri dei rappresentanti delle altre forze politiche, facenti parte del Governo, che hanno ottenuto lo stesso numero di voti alle elezioni.
b) l’indizione, con decreto dell’Imperatore, di un ballottaggio che chiami la popolazione a scegliere tra i due o più candidati a Primo Ministro più votati quello che dovrà ricevere dall’Imperatore l’incarico di formare il nuovo Governo; la votazione per il ballottaggio, proclamata per la domenica successiva alla pubblicazione dell'esito delle trattative tra le parti politiche in causa o alla scadenza del decimo giorno dopo la pubblicazione dei rislutati elettorali, dura sette giorni, al termine dei quali, chiuse le votazioni, l’Imperatore proclamerà quale tra i candidati a Primo Ministro riceverà l’incarico di formare il nuovo Governo.
Qualora non si giunga ad un accordo condiviso dalle parti politiche in causa entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, l’Imperatore procederà automaticamente alla proclamazione del ballottaggio secondo le modalità di cui al sottocomma b).
Articolo 8
Al termine delle elezioni l’Imperatore incarica il candidato Primo Ministro più votato di formare un nuovo Governo secondo quanto previsto dalla legge. Egli comunica a chi verranno affidati i ministeri di competenza del Governo.
I Ministeri possono essere affidati a qualsiasi cittadino, anche a membri dell'opposizione.
Articolo 9
All’insediamento del nuovo Gran Consiglio la cartella con i nomi dei candidati aperta all’inizio del periodo elettorale dovrà essere chiusa per evitare confusione alle elezioni successive.
Articolo 10
Alla formazione del nuovo Gran Consiglio e del nuovo Governo gli eletti deputati e i ministri nominati hanno il dovere di giurare fedeltà alla Costituzione.
Il giuramento dura 10 (dieci) giorni dalla formazione di Governo e Gran Consiglio, si svolge nel Ministero degli Interni e con modalità libera.
Il giuramento è obbligatorio anche per i deputati e i ministri nominati successivamente, durante la legislatura.
Coloro i quali non prestano giuramento non possono accedere alle cariche assegnate.
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