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Legge 1/2005 - Legge Ospitaletto - Elezioni

Articolo 1
Le elezioni vengono decretate un mese prima della scadenza della legislatura del Gran Consiglio in carica con un decreto dell'Imperatore, sentito il parere del Governo.
Sarà compito dell'Imperatore o della persona da lui delegata avvisare tramite apposita e-mail, entro sette (7) giorni, i cittadini della pubblicazione del decreto. La mail inviata ai cittadini dovrà contenere tutte le indicazioni e le date relative alle elezioni.

Articolo 2
Nel corso del mese che porta alle elezioni, dovranno pervenire al Ministero degli Affari Interni i programmi e le liste elettorali, i cui candidati dovranno poi confermare la propria disponibilità. Le coalizioni devono presentare un programma elettorale unico. I candidati al Gran Consiglio presenti nelle liste elettorali devono essere presenti nella lista iscritti del partito di riferimento al momento della presentazione delle candidature. Le liste degli iscritti al partito devono essere conformi alle disposizioni previste dalle leggi ordinarie.

Articolo 3
Le votazioni saranno aperte tramite un annuncio da parte dell'Imperatore nel Ministero degli Interni.

Articolo 4
Il sistema elettorale non ha particolari descrizioni, né sono previsti soglie di sbarramento o premi di maggioranza fissi, bensì questi sono ancorati al risultato delle elezioni. L'Imperatore, in quanto responsabile delle operazioni di ricezione, conservazione e conteggio dei voti è anche responsabile della ripartizione dei seggi scaturita dalle elezioni.
Per una maggior trasparenza, alla pubblicazione dei risultati l'Imperatore riporterà i seguenti dati:
- numero degli aventi diritto al voto;
- numero e percentuale degli elettori che hanno espresso la volontà di non votare;
- numero e percentuale dei voti non validi;
- numero e percentuale dei voti validi.

Articolo 5
I cittadini possono sia votare un solo candidato in una sola lista, sia assegnare il proprio voto alla sola lista senza preferenza. In questo caso, i voti assegnati alla sola lista sono distribuiti in parti uguali ai candidati; qualora dopo l'equa divisione dei voti tra i candidati vi siano dei voti rimanenti,che non è dunque possibile assegnare in parti uguali ai candidati, questi sono distribuiti assegnando un voto ad ogni candidato partendo da quello in prima posizione, fino all'esaurimento di questi voti di resto, secondo la seguente tabella:
LISTA X-Voti assegnati alla lista senza preferenza: 13
Candidato A: Riceve quattro voti senza preferenza + 1 di resto
Candidato B: Riceve quattro voti senza preferenza
Candidato C: Riceve quattro voti senza preferenza
Il candidato della lista, che abbia ricevuto più voti viene eletto deputato in rappresentanza della sua lista di appartenenza, sempre che abbia superato la soglia di sbarramento calcolata dall'Imperatore di elezione in elezione sulla base degli aventi diritto al voto, del numero di liste presentate e dei voti ricevuti da ogni lista.
I seggi sono assegnati alle liste elettorali.
Se si ha parità di voti tra un numero di possibili sostituti maggiore di quello dei seggi in palio, sarà compito del capo della lista a cui appartiene il seggio indicare chi debba subentrare prima della conclusione del giuramento del nuovo Gran Consiglio. Se questa opzione non viene esercitata, si procede assegnando il seggio secondo l'ordine con cui i candidati comparivano nella lista elettorale.
In caso di esaurimento della lista elettorale i seggi non assegnati possono essere attribuiti ad altri iscritti al partito. Se non vi è questa possibilità, i seggi non assegnati rimangono congelati fino all'arrivo di altri iscritti a cui assegnarli, purché questi non siano stati candidati in altre liste alle elezioni che hanno prodotto la composizione attuale del Gran Consiglio.

Articolo 6
Al termine delle elezioni l'Imperatore avrà una settimana di tempo per conteggiare i voti e pubblicare i risultati elettorali con la ripartizione dei seggi.

Articolo 7
Alla formazione del nuovo Gran Consiglio i deputati hanno il dovere di giurare fedeltà alla Costituzione. Il giuramento dura 10 (dieci) giorni dalla formazione del Gran Consiglio e si svolge nel Ministero degli Interni e con modalità libera. Allo stesso modo tutti coloro cui vengono assegnate cariche istituzionali devono necessariamente effettuare il giuramento entro 10 (dieci) giorni dalla loro nomina. Coloro i quali non prestano giuramento non possono accedere alle cariche assegnate.

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