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Legge 21/2006 - Legge Pidichu - Enti Statali e Privati

Articolo 1
Gli Enti di ogni genere creati in Impero si distinguono in Statali e Privati.

Articolo 2
Gli Enti Statali sono sotto il controllo dello Stato e devono sottostare alle disposizioni ed alle regolamentazioni di quest'ultimo. Il loro controllo è affidato all'Autorità competente per le materie ed i servizi trattati e la gestione può variare in funzione ai rapporti tra chi dirige l'attività e i diretti superiori.

Articolo 3
Gli enti privati non possono essere sottoposti a nessun tipo di ingerenza da parte dello Stato; essi devono attenersi alla Costituzione Imperiale, non possono quindi avere obiettivi avversi a quest'ultima né attuare azioni in avversione alla stessa. Nessuna entità può praticare attività contrarie alle Leggi Ordinarie e al Codice Penale Imperiale.

Articolo 4
I cittadini che desiderano avviare un'attività privata possono richiedere l'apertura di una sede virtuale all'interno del forum imperiale; tale sede è proprietà privata del titolare dell'attività che può dunque regolamentarla a sua discrezione.

Articolo 5
Un ente privato viene considerato abbandonato qualora:
- il proprietario lo abbandoni;
- il proprietario perda la cittadinanza;
- il proprietario sia passato a cittadinanza passiva, senza preavviso, da 3 mesi;
- non si palesino attività dell'ente da 3 mesi.

Articolo 6
Qualora un'attività Privata compia azioni o si faccia portatrice di politiche o situazioni che mettano in pericolo Impero, lo Stato può intervenire affinché il titolare attui correzioni tali da evitare rischi per la nazione; nel caso ch'egli rifiuti o non ne sia in grado, saranno le autorità ad apportare le correzioni necessarie ed in casi estremi a chiudere l'attività.

Articolo 7
Lo Stato può contrattare con un ente privato affinché quest'ultimo presti servizi alla nazione.

Articolo 8
Il cittadino che intende aprire un Ente Privato deve segnalarlo, a titolo informativo e per la tutela della sua proprietà, nell'apposita sede del Registro degli Enti Privati, preposta dalle istituzioni. In essa il proprietario deve indicare:
- la denominazione dell'ente;
- il nome o i nomi del o dei proprietario/i;
- l'attività che intende svolgere;
- eventuali regolamenti interni che intende far riconoscere dallo stato;
- se intende usufruire di una sede all'interno delle piattaforme virtuali imperiali;
- l'eventuale url del sito internet o altri contatti che intende rendere pubblici.
Cambi di gestione, per cessione o eredità o richiesta di appropriazione di ente abbandonato, vanno anch'essi segnalati nell'apposita sede. Il medesimo procedimento va seguito per la variazione dei dati dell'ente.

Articolo 9
Lo Stato può verificare, anche su richiesta di un cittadino interessato, se un ente è abbandonato.
In tal caso lo Stato segnala pubblicamente che è in corso la procedura di verifica che avrà la durata di 1 (un) mese durante il quale potrà essere interrotta dal proprietario e durante il quale potranno pervenire richieste da parte di acquisizione da parte di cittadini interessati. Trascorso un mese l'ente può essere statalizzato o assegnato a un cittadino interessato o chiuso con conseguente archiviazione dell'eventuale sede virtuale.

Articolo 10
I regolamenti interni segnalati all'atto della comunicazione nel Registro degli Enti Privati avranno valore legale e potranno essere utilizzati in controversie giudiziarie; diversamente si farà riferimento solo a quanto sancito dal proprietario dell'ente o eventualmente a quanto riportato da Contratti Registrati. Regolamenti non registrati non avranno quindi alcun valore ufficiale.

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