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Legge 21/2006 - Legge Pidichu - Enti Statali e Privati

Articolo 1
Gli Enti di ogni genere creati in Impero si distinguono in Statali e Privati.

Articolo 2
Gli Enti Statali sono sotto il controllo dello Stato e devono sottostare alle disposizioni ed alle regolamentazioni di quest'ultimo. Il loro controllo è affidato all’Autorità competente per le materie ed i servizi trattati e la gestione può variare in funzione ai rapporti tra chi dirige l'attività e i diretti superiori.

Articolo 3
Gli enti privati non possono essere sottoposti a nessun tipo di ingerenza da parte dello Stato; essi devono attenersi alla Costituzione Imperiale, non possono quindi avere obiettivi avversi a quest'ultima né attuare azioni in avversione alla stessa. Nessuna entità può praticare attività contrarie alle Leggi Ordinarie e al Codice Penale Imperiale.

Articolo 4
I cittadini che desiderano avviare un'attività privata possono richiedere l'apertura di una sede virtuale all'interno del forum imperiale; tale sede è proprietà privata del titolare dell'attività che può dunque regolamentarla a sua discrezione.

Articolo 5
In caso di rinuncia, passività o perdita delle cittadinanza del titolare di un'attività privata, quest'ultima può essere riassegnata; nel caso in cui ciò non sia possibile lo Stato ne prende momentaneamente possesso finché non risulti possibile riaffidarla a un cittadino interessato. Nel caso in cui questo non si verifichi in un tempo massimo di 6 (sei) mesi l'attività può essere resa Statale o in alternativa sciolta ed eliminata con smantellamento della sede virtuale.

Articolo 6
Qualora un'attività Privata compia azioni o si faccia portatrice di politiche o situazioni che mettano in pericolo Impero, lo Stato può intervenire affinché il titolare attui correzioni tali da evitare rischi per la nazione; nel caso ch'egli rifiuti o non ne sia in grado, saranno le autorità ad apportare le correzioni necessarie ed in casi estremi a chiudere l'attività.

Articolo 7
Lo Stato può contrattare con un'ente privato affinché quest'ultimo presti servizi alla nazione.

Articolo 8
Il cittadino che intende aprire un Ente Privato deve segnalarlo, a titolo informativo e per la tutela della sua proprietà, nell'apposita sede del Registro degli Enti Privati, preposta dalle istituzioni. In essa il proprietario deve indicare:
- la denominazione dell'ente;
- il nome o i nomi del o dei proprietario/i;
- l'attività che intende svolgere;
- eventuali regolamenti interni che intende far riconoscere dallo stato;
- se intende usufruire di una sede all'interno delle piattaforme virtuali imperiali;
- l'eventuale url del sito internet o altri contatti che intende rendere pubblici.
Cambi di gestione, per cessione o eredità o richiesta di appropriazione di ente abbandonato, vanno anch'essi segnalati nell'apposita sede. Il medesimo procedimento va seguito per la variazione dei dati dell'ente.

Articolo 9
Un Ente Privato viene considerato in stato di abbandono quando si palesa la cittadinanza passiva per almeno tre (3) mesi, non segnalata, da parte del proprietario oppure nel caso in cui un proprietario si ritiri dall'attività (provvisoriamente o definitivamente) senza comunicare decisioni in merito alla stessa.

Articolo 10
I regolamenti interni segnalati all'atto della comunicazione nel Registro degli Enti Privati avranno valore legale e potranno essere utilizzati in controversie giudiziarie; diversamente si farà riferimento solo a quanto sancito dal proprietario dell'ente o eventualmente a quanto riportato da Contratti Registrati. Regolamenti non registrati non avranno quindi alcun valore ufficiale.

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