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Legge 22/2006 - Legge Navajo - Contratti
Articolo 1
In Impero si distinguono due tipi di contratti: registrati e concordati. I primi possono essere effettuati tra Stato e Privati e tra Privati stessi e si distinguono dai secondi poiché vengono registrati presso il Ministero della Giustizia. I secondi possono essere realizzati esclusivamente tra Privati.
Articolo 2
I contratti registrati sono tutelati dallo Stato, il quale su richiesta delle parti e in caso di contrasti tra le stesse, può intervenire verificandone le infrazioni e procedere affinché il contratto venga rispettato.
Articolo 3
I cittadini o gli enti che intendano registrare un contratto debbono presentarlo presso il Giudice. Verificatane la legalità, esso viene registrato e ratificato con la firma delle parti contraenti e del Ministro della Giustizia (o dell'Imperatore in caso di assenza di quest'ultimo).
Articolo 4
I contratti concordati non godono di alcuna tutela e non possono prevedere alcuna rivendicazione presso le autorità. Spetta alle parti contraenti agire con assennatezza ed adoperarsi perché il contratto venga rispettato.
Articolo 5
I contratti registrati vengono inseriti in un'apposito archivio, fino a scadenza di validità degli stessi.