Copyright ® IMPERO
E' vietata la riproduzione, anche parziale, delle pagine contenute in questo sito.
Sito realizzato con Blocco Note
Webmaster: Emanuele P.
Sito creato l'1 luglio 2000
Aggiornato: sempre.
Legge 24/2007 - Legge Talref - Pubblicazioni
Articolo 1
La gestione delle pubblicazioni è libera e aperta al cittadino.
Articolo 2
Le pubblicazioni possono essere:
- proprietà di enti. La proprietà delle pubblicazioni è in questo caso legata a chi detiene la proprietà dell'ente; il proprietario può tuttavia concederne la gestione a terzi. La responsabilità di quanto viene pubblicato è del proprietario, che ne risponde in sede penale;
- enti privati a sè stanti;
- proprietà dello Stato. Nel caso di pubblicazioni di proprietà dello Stato, quest'ultimo nella persona del Primo Ministro nomina un gestore delle suddette pubblicazioni; la responsabilità penale di quanto pubblicato ricade sul gestore.
Articolo 3
Viene creato l'Albo delle Pubblicazioni.
Comma 1
L' Albo delle Pubblicazioni è competenza del Ministero dell' Informazione.
Comma 2
L' Albo delle Pubblicazioni raccoglie tutte le pubblicazioni di ogni Editore divise secondo la corretta classificazione.
Comma 3
L' Albo ha la funzione di tutelare e classificare le Pubblicazioni, pertanto i parametri che contiene sono:
a) Nome della pubblicazione
b) Editore o Ente di Appartenenza
c) Direttore responsabile
d) Statale o Privata
e) Codice di Classificazione
I punti b) e c) devono essere accompagnati da un link alla sede dell' Ente ed alla pagina del Direttore.
Il Codice di Classificazione del punto e) è un numero crescente di 6 (sei) cifre proporzionale all'ordine cronologico di registrazione della Pubblicazione.
Comma 4
Una Pubblicazione iscritta all' Albo si definisce Registrata e così lo sono il suo nome e le sue caratteristiche che diventano di proprietà dell' Editore (proprietà intelletuale), la tutela è garantita dalla legge ed è illimitata nel tempo.