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Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri

Articolo 1
La Micronazione Sovrana Impero è disponibile ad avere rapporti diplomatici e di collaborazione con stati, nazioni, micronazioni, associazioni, organizzazioni, movimenti e enti esteri.

Articolo 2
Nel caso specifico delle micronazioni vengono riconosciute come tali quelle che si attengono alla seguente definizione:
"Entità territoriale o extra-territoriale formata da un piccolo gruppo di persone con propria identità che ambisce alla propria autodeterminazione."
In virtù di ciò l'Impero fissa quindi dei requisiti minimi importanti:
- fini reali: le entità che intendono avere a che fare con l'Impero devono avere finalità quali l'indipendenza; il micronazionalismo non è un hobby ma un fenomeno politico, sociale e culturale;
- reale senso di appartenenza;
- esistenza comprovata da un certo periodo di tempo;
- nessun rapporto con entità avverse a Impero.

Articolo 3
L'Impero depreca la creazione e l'esistenza di false micronazioni, come forum, blog o giochi di ruolo che si definiscono erroneamente o in malafede "micronazione" senza avere alcuno scopo reale né attinenza ai tratti micronazionalisti.

Articolo 4
L'Impero, con grande coerenza, è sempre favorevole all'autodeterminazione dei popoli e degli individui.

Articolo 5
Le entità che intendono proporre rapporti diplomatici o di altro genere con l'Impero devono inviarne comunicazione ai contatti indicati nel sito ufficiale; eventuali trattative verranno effettuate in via del tutto riservata.

Articolo 6
Le pratiche inerenti ai rapporti con entità estere sono prerogativa ed esclusiva competenza dell'Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri riunito.

Articolo 7
E' vietato ai cittadini compiere qualsiasi genere di azione nell'ambito dei rapporti diplomatici o per questioni riguardanti gli Affari Esteri.
Salvo le eccezioni previste dalla legge per motivi legali è vietato ai cittadini qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con false micronazioni ed i partecipanti ad esse e per motivi di sicurezza e di immagine è vietato loro qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con entità il cui status non è definito. Queste ultime potranno essere segnalate privatamente al Consiglio dei Gran Maestri che potrà valutarle ed eventualmente fornire le sue indicazioni.
Fanno eccezione, sebbene altamente sconsigliati:
- rapporti personali con tali individui purché questi rapporti siano completamente estranei al contesto imperiale e micronazionalista e non riguardino in alcun modo l'entità cui la persona in questione è associata;
- interazioni con tali individui, in sedi e contesti completamente estranei al micronazionalismo e all'Impero e su tematiche estranee agli stessi;
- la partecipazione a discussioni che avvengano presso le piattaforme imperiali, la quale non deve però prevedere aperture di alcun genere;
- la partecipazione a discussioni occasionali e casuali su piattaforme estranee all'Impero ed alle entità in questione ove il cittadino si sia ritrovato, agendo per difendere l'onorabilità dell'Impero e la realtà del micronazionalismo, a replicare inconsapevolmente a un affiliato a false micronazioni; il cittadino è tenuto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti o sarà passibile di denuncia.
Il Consiglio dei Gran Maestri segnalerà ai cittadini informazioni utili sulle entità che nulla hanno a che fare o entità avverse al micronazionalismo e quindi anche ad Impero.
Tali informazioni saranno fornite secondo i criteri e modalità stabilite dal Consiglio dei Gran Maestri.

Articolo 8
E' permesso interagire, privatamente e non a nome della nazione e delle sue istituzioni, con enti, partiti e cittadini di nazioni alleate o riconosciute dalla Micronazione Sovrana Impero, nel pieno rispetto delle loro regole e di quanto stabilito da eventuali trattati.
Non è permesso invece contattare, senza esplicito permesso del Consiglio dei Gran Maestri, i governi o le istituzioni delle nazioni riconosciute o alleate. E' permesso interagire, privatamente e non a nome della nazione e delle sue istituzioni, con enti, partiti e cittadini di entità straniere con cui Impero ancora non ha allacciato relazioni diplomatiche esclusivamente previa autorizzazione del Ministero degli Esteri purché tali azioni non intacchino gli interessi della Micronazione Sovrana Impero e non implichino rapporti con entità ufficialmente nemiche dell'Impero o false micronazioni.

Articolo 9
Coloro che posseggono altre cittadinanze possono nel contesto dello stato che gliele ha rilasciate, in sua vece ed unicamente in veste di cittadini o esponenti di quello stato interagire all'interno dello stesso o con entità estere purché le loro azioni non intacchino gli interessi della Micronazione Sovrana Impero. Questa dispensa non comprende rapporti con entità ufficialmente nemiche dell'Impero o false micronazioni.

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