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Legge 27/2008 - Legge Decreti - Decreti emanati da un qualsiasi organismo imperiale

Articolo 1
Si dichiarano competenti ed abilitati all'emanazione di decreti le seguenti istituzioni/organismi:
- Imperatore
- Consiglio dei Gran Maestri
- Ministeri
- Presidente del Gran Consiglio

Articolo 2
I decreti vengono emanati senza votazione, direttamente dall'organismo che li propone, hanno durata limitata, massimo di 6 mesi, ma possono essere nuovamente pubblicati alla fine del termine di scadenza; i decreti possono essere abrogati come le leggi vigenti (previa votazione in Gran Consiglio).
In caso un decreto venga abrogato questo non può essere reiterato senza una riformulazione del testo (sostanziale e non formale).

Articolo 3
I ministeri ed il Gran Consiglio possono varare unicamente decreti che ne regolino l' attività interna, senza poter porre obblighi o leggi specifiche al resto della cittadinanza.
GM ed Imperatore possono varare decreti che influenzino l'intera cittadinanza imperiale.

Articolo 4
Per avere valore legale un decreto deve essere sottoscritto dal responsabile dell' istituzione.
Nel caso di decreti varati da Gran Consiglio o Ministeri il valore del decreto decade nel momento in cui chi ha sottoscritto il decreto non si trovi più alla guida dell' istituzione che l'ha varato.

Articolo 5
Tutti i decreti devono essere giudicati conformi alla Costituzione dal Giudice, il quale deve esporre i motivi che invaliderebbero un decreto, in caso di un rifiuto. Inoltre, se un decreto proposto è in contrasto con una o più leggi in vigore, esso verrà considerato nullo e quindi verrà immediatamente ritirato.

Aricolo 6
Come da Costituzione tutti i decreti devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per avere valore legale. Essi devono riportare data di emissione, carica e nome dell'autorità che ne è fautrice e titolo ovvero la tematica di riferimento.

Articolo 7
I decreti possono venire convertiti in legge a tutti gli effetti, previa votazione in Gran Consiglio e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

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