Nuovo menù menù


Cerca
in questo sito

sitelevel.com





Copyright ® IMPERO
E' vietata la riproduzione,
anche parziale, delle
pagine contenute in questo sito.
Sito realizzato con Blocco Note
Sito creato l'1 luglio 2000
Privacy Policy






Legge 29/2009 - Legge Conte di Ospitaletto - Successione al Trono e Reggenza

Articolo 1
Qualora l'Imperatore venga meno, decida di abdicare al trono o di lasciare definitivamente l'Impero o perda il titolo per sentenza penale, gli succede la persona da lui stesso designata attraverso un comunicato imperiale pubblico.

Articolo 2
La persona designata a succedere all'Imperatore deve giurare fedeltà alla Costituzione e all'Impero. Dopo il giuramento gli spetta di diritto il titolo di Imperatore e i poteri connessi alla carica di Capo dello Stato.

Articolo 3
L'Imperatore può, nel caso decida di non designare un unico successore, fornire una lista di candidati al trono da sottoporre al voto della cittadinanza imperiale. La votazione avviene come previsto dall'articolo 9 della presente legge.
La lista approntata dall'Imperatore viene custodita presso il Consiglio dei Gran Maestri in un apposito topic nel quale solo l'Imperatore può scrivere; essa verrà, in seguito alla vacanza del trono, resa nota alla cittadinanza, e non potrà essere integrata con altri candidati; è tuttavia possibile che gli eventuali candidati scelgano di rinunciare alla possibilità di succedere al trono. Nel caso si presenti questa situazione, i candidati che rinunciano non vengono sostituiti.
Nel caso rimanga un solo candidato che abbia accettato la designazione, egli diviene di diritto Imperatore, e deve prestare giuramento come previsto dall'articolo 2.
L'Imperatore può altresì stabilire con lo stesso procedimento, in vece di una lista, i requisiti minimi da soddisfare per potersi candidare alla successione al Trono. Nel caso in cui una sola persona possegga tali requisiti, diventa di diritto Imperatore, e assume la carica giurando come previsto dall'articolo 2.

Articolo 4
Nel caso in cui l'Imperatore non designi un successore o una lista di possibili candidati, la nomina del nuovo Imperatore spetta alla cittadinanza tutta dell'Impero. Il periodo compreso tra l'abdicazione o la fine del regno di un Imperatore e la intronizzazione del suo successore viene definito "Periodo di Reggenza".

Articolo 5
Durante la Reggenza i poteri propri dell'Imperatore vengono affidati al Consiglio dei Gran Maestri, che assume quindi la funzione di Consiglio di Reggenza. Compito principale del Consiglio di Reggenza è portare la cittadinanza al voto per la scelta del nuovo imperatore. La votazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'attività di reggenza.

Aricolo 6
Durante il periodo di reggenza, il Consiglio dei Gran Maestri è presieduto da un Reggente, un Gran Maestro nominato dall'Imperatore e indicato nel topic di cui all'articolo 7. Egli ha il solo compito di rappresentare il Consiglio stesso e di esserne il portavoce, di dirigerne i lavori e di convocarlo. Il Reggente non ha poteri particolari, né è superiore agli altri membri del Consiglio.

Articolo 7
In una apposita sede l'Imperatore deve inserire le istruzioni necessarie per fare in modo che il Consiglio dei Gran Maestri possa contattare tutti i cittadini e possa amministrare il forum e le altre piattaforme imperiali.

Articolo 8
La candidatura al trono è libera e aperta a tutti coloro che soddisfano i requisiti minimi. Tali requisiti sono:
- essere cittadini imperiali da almeno 5 anni, e avere il grado minimo di Pari;
- non essere mai stati condannati per i reati previsti dal settimo capitolo del Codice Penale (reati contro l'Impero); non viene considerata valida l'eventuale grazia ottenuta;
- non essere stati condannati per qualsiasi reato per un periodo pari a 2 anni prima dell'entrata in funzione del Consiglio di Reggenza.
Ogni candidatura deve essere presentata entro 20 (venti) giorni dall'apertura delle candidature presso la sede indicata.
Qualora si presenti un solo candidato costui diventa di fatto Imperatore, e deve giurare come previsto dall'articolo 2.

Articolo 9
Succede all'Imperatore il candidato che avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno i 2/3 del totale dei voti dopo la prima votazione.
Qualora non si raggiunga tale quota, si procede con una seconda votazione, dopo 15 (quindici) giorni, con una lista ridotta ai 3 (tre) candidati più votati nella lista precedente, nel caso la lista ne preveda più di tre.
In seguito alla seconda votazione, per la quale sono necessari ancora i 2/3 dei voti, nel caso non si raggiunga tale quota, si procede dopo 15 (quindici) giorni con la terza votazione, con lista ridotta ulteriormente a due (2) candidati, dalla quale risulta eletto il candidato che ottiene il 50% + 1 dei voti.
Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede dopo 15 (quindici) giorni con la quarta e ultima votazione, dalla quale risulta eletto colui che ottiene la maggioranza semplice dei voti. Egli può assumere la carica e salire al trono dopo avere giurato fedeltà alla Costituzione e all'Impero. Con il giuramento, il Consiglio di Reggenza termina di fatto il suo operato e viene immediatamente sciolto.
Ogni votazione deve avere una durata di 15 (quindici) giorni. I risultati di ogni elezione devono essere comunicati pubblicamente.

Articolo 10
Nel caso in cui l'Imperatore si assenti, senza darne comunicazione, per un periodo maggiore di 10 (dieci) giorni, il Consiglio dei Gran Maestri ha il dovere di ricercare contatti o notizie circa la sua situazione. Nel caso in cui, dopo 60 (sessanta) giorni non si ottengano notizie di alcun genere circa la situazione dell'Imperatore, ha inizio il periodo di Reggenza. Dopo un periodo di altri 4 (quattro) mesi, se ancora persiste l'assenza di notizie circa l'Imperatore, la Reggenza da avvio alle operazioni per la successione al trono, secondo quanto indicato dalla presente legge. Qualora invece si ottengano notizie dell'Imperatore, anche per tramite della Principessa o del Principe consorte, con il suo consenso esplicito si può dare avvio alla Reggenza, che termina con il ritorno dell'Imperatore.
Durante la Reggenza l'Imperatore viene sostituito da un Reggente, la cui nomina è stata comunicata in precedenza dall'Imperatore al Consiglio dei Gran Maestri. Qualora esso non sia stato indicato, la carica viene affidata ad uno dei Gran Maestri, secondo l'anzianità di nomina. Il Reggente entrando in carica deve dimettersi da altre cariche che già ricopre e rescindere l'eventuale iscrizione a movimenti o partiti. Egli esercita tutti i poteri spettanti all'Imperatore e previsti dalla Costituzione e dalle leggi Ordinarie, tranne la facoltà di dichiarare Guerra.Durante la Reggenza l'Imperatore viene sostituito da un Reggente, la cui nomina è stata comunicata in precedenza dall'Imperatore al Consiglio dei Gran Maestri. Qualora esso non sia stato indicato, la carica viene affidata ad uno dei Gran Maestri, secondo l'anzianità di nomina. Il Reggente entrando in carica deve dimettersi da altre cariche che già ricopre e rescindere l'eventuale iscrizione a movimenti o partiti. Egli esercita tutti i poteri spettanti all'Imperatore e previsti dalla Costituzione e dalle leggi Ordinarie, tranne la facoltà di dichiarare Guerra.

Articolo 11
In caso di abdicazione al trono, rescissione della cittadinanza o perdita del titolo per sentenza penale sarà onere dell'Imperatore uscente far pervenire al suo successore o, se non possibile, al Consiglio di Reggenza tutto il materiale, le indicazioni e le credenziali legate alla carica e alle funzioni dell'Imperatore e alla gestione degli strumenti e delle piattaforme imperiali.
Negli altri casi tale compito può essere affidato al consorte dell'Imperatore uscente a condizione che:
- sia imperiale;
- abbia ottenuto dall'Imperatore il titolo puramente simbolico di Principessa o Principe Consorte;
- abbia giurato fedeltà alla Costituzione.
Diversamente è compito dell'Imperatore in carica fornire, preventivamente, al Consiglio dei Gran Maestri, indicazioni sulle modalità di assolvere tale adempimento per ogni evenienza.
Il titolo di Principessa o Principe Consorte è incompatibile con l'appartenenza a un partito e decade su richiesta dell'Imperatore o nel momento in cui vengono assolti i compiti previsti dalla presente legge (oppure non provveda agli stessi entro il termine di 1 (uno) mese) o con la perdita della cittadinanza.

menù




NEWS