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Legge 2/2005 - Legge Lovernato - Competenze dei Ministeri
Capo I
Articolo 1
Il numero dei Ministeri è stabilito dalla Costituzione Imperiale, e può essere sottoposto a modifica secondo le modalità espresse all’articolo 3 della presente legge.
Articolo 2
La creazione di altri Ministeri oltre quelli già indicati nella Costituzione determina una correzione obbligatoria da parte del Gran Consiglio della Presente Legge.
Articolo 3
Si stabilisce che la creazione di nuovi Ministeri debba essere debitamente giustificata, per evitare contrasti circa le competenze già assegnate o sovrapposizione dei poteri.
Per questo motivo solo l’Imperatore può decretare la creazione di un nuovo Dicastero, informandone prima il Gran Consiglio e con la sua approvazione a maggioranza assoluta.
Anche il Gran Consiglio ed il Governo possono proporre la creazione di nuovi Ministeri, con l'approvazione dell'Imperatore.
Articolo 4
Le materie di competenza dei vari Ministeri sono stabilite con la presente Legge, che le indica esplicitamente.
Esse possono essere sottoposte a correzione solo tramite votazione del Gran Consiglio e su richiesta del Ministro interessato.
Articolo 5
A decorrere dalla promulgazione della seguente legge, ogni nuova competenza che verrà a crearsi in futuro dovrà essere inserita tra le competenze del Ministero più adatto a gestirla.
Capo II
Articolo 1
Sono di competenza del Ministero degli Affari Esteri:
- rapporti diplomatici con altre micronazioni e nazioni, territoriali e aterritoriali, e con organizzazioni internazionali;
- la rappresentanza, il coordinamento e la tutela degli interessi nazionali in sede internazionale;
- la stipulazione e la revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali;
Articolo 2
Sono di competenza del Ministero degli Affari Interni:
- il controllo del corretto corretto svolgimento delle funzioni del Gran Consiglio e del Governo e della loro composizione;
- il controllo, puramente formale e senza implicazioni politiche, dell’operato dei partiti, dei programmi di governo e delle liste elettorali; la tutela dei partiti inattivi e il controllo sui cambi di dirigenza;
- cura gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;
- il controllo delle scadenze delle cittadinanze passive o prive di contatto attivo su segnalazione dell'Imperatore;
- la gestione del Registro degli Enti Privati.
Articolo 3
Sono di competenza del Ministero della Cultura:
- la gestione di tutte le attività statali a carattere culturale ed identitario della Micronazione;
- il patrocinio di tutte le iniziative culturali ed identitarie lanciate dal Governo
Articolo 4
Sono di competenza del Ministero dell’Informatica:
- la gestione dell’Immagine pubblica del Sito e del Forum della Micronazione;
- la definizione, l'attuazione e la gestione dei servizi tecnologici offerti dalla micronazione.
Articolo 5
Sono di competenza del Ministero della Giustizia:
- il controllo della Costituzionalità e della legalità delle Leggi;
- la correzione della Forma delle Leggi da fare approvare al Gran Consiglio;
- l’accoglimento delle proposte legislative dei cittadini;
- la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, in accordo con l’Imperatore;
- l’amministrazione della Giustizia Ordinaria, delle Denuncie e l’apertura dei Processi.
Articolo 6
Sono di competenza del Ministero della Difesa:
- Tutte le attività che riguardano la difesa dell’Impero;
- Il controllo e la gestione delle forze armate e di sicurezza imperiali e di tutte le attività connesse.
Articolo 7
Sono di competenza del Ministero della Propaganda:
- La gestione dell'immagine di Impero a scopo pubblicitario in ambiti virtuali e non.
- La Propaganda per la ricerca di nuovi cittadini e la ricerca delle forme con le quali svolgere tale attività.
- Il controllo delle operazioni propagandistiche attuate presso forum e siti.
Articolo 8
Sono di competenza del Ministero dell’Informazione:
- L’informare i cittadini dei temi di Attualità Imperiale;
- Redigere i testi delle Comunicazioni della Micronazione tramite Newsletter;
- La gestione dei Media statali dell’Impero e del Governo.
Articolo 9
Tutte le materie non esplicitamente inserite nella legge saranno di competenza del Ministero più idoneo ad occuparsene. La decisione di quale sia questo Ministero spetta al Primo Ministro o per sua volontà al Consiglio dei Ministri, che decide a maggioranza.
È fatto obbligo di aggiornare, proponendone la modifica in Gran Consiglio, la presente legge nel caso di assegnazione di nuove competenze specifiche e permanenti, non consuetudinarie, ad un Ministero.