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Legge 2/2005 - Legge Lovernato - Competenze dei Ministeri

Capo I

Articolo 1
Il numero dei Ministeri è stabilito dalla Costituzione Imperiale, e può essere sottoposto a modifica secondo le modalità espresse all'articolo 3 della presente legge.

Articolo 2
La creazione di altri Ministeri oltre quelli già indicati nella Costituzione determina una correzione obbligatoria da parte del Gran Consiglio della Presente Legge.

Articolo 3
Si stabilisce che la creazione di nuovi Ministeri debba essere debitamente giustificata, per evitare contrasti circa le competenze già assegnate o sovrapposizione dei poteri.
Per questo motivo solo l'Imperatore può decretare la creazione di un nuovo Dicastero, informandone prima il Gran Consiglio e con la sua approvazione a maggioranza assoluta.
Anche il Gran Consiglio ed il Governo possono proporre la creazione di nuovi Ministeri, con l'approvazione dell'Imperatore.

Articolo 4
Le materie di competenza dei vari Ministeri sono stabilite con la presente Legge, che le indica esplicitamente. Esse possono essere sottoposte a correzione solo tramite votazione del Gran Consiglio e su richiesta del Ministro interessato.

Articolo 5
A decorrere dalla promulgazione della seguente legge, ogni nuova competenza che verrà a crearsi in futuro dovrà essere inserita tra le competenze del Ministero più adatto a gestirla.

Capo II

Articolo 1
Sono di competenza del Ministero degli Affari Interni:
- il controllo del corretto svolgimento delle funzioni del Gran Consiglio e del Governo e della loro composizione;
- il controllo, puramente formale e senza implicazioni politiche, dell'operato dei partiti, dei programmi di governo e delle liste elettorali; la tutela dei partiti inattivi e il controllo sui cambi di dirigenza;
- la cura gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;
- il controllo delle scadenze delle cittadinanze passive o prive di contatto attivo su segnalazione dell'Imperatore;
- la gestione del Registro degli Enti Privati.

Articolo 2
Sono di competenza del Ministero della Cultura:
- la promozione di tutte le attività statali a carattere culturale ed identitario della Micronazione;
- il patrocinio di tutte le iniziative culturali ed identitarie;
- l’aggiornamento della storia e dell’enciclopedia imperiale;
- l’organizzazione e l’onoramento delle ricorrenze e festività imperiali;
- la tutela del patrimonio culturale imperiale;
- la promozione della lingua imperial;
- il Registro per le Produzioni coperte dal Diritto d'Autore.

Articolo 3
Sono di competenza del Ministero dell'Informatica:
- la cura dell'immagine pubblica delle piattaforme virtuali della Micronazione;
- la definizione e l'attuazione dei servizi tecnologici offerti dalla micronazione;
- la verifica e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti di piattaforme e servizi virtuali imperiali;
- il supporto all'aggiornamento dei contenuti delle piattaforme virtuali imperiali.

Articolo 4
Sono di competenza del Ministero della Propaganda:
- la gestione dell'immagine di Impero a scopo pubblicitario in ambiti virtuali e non;
- la propaganda per la ricerca di nuovi cittadini e la ricerca delle forme con le quali svolgere tale attività;
- Il controllo delle operazioni propagandistiche attuate presso forum e siti.

Articolo 5
Sono di competenza del Ministero dell'Informazione:
- l'informare i cittadini dei temi di Attualità Imperiale;
- redigere i testi delle Comunicazioni della Micronazione tramite Newsletter;
- la gestione dei Media statali dell'Impero e del Governo.

Articolo 6
Tutte le materie non esplicitamente inserite nella legge saranno di competenza del Ministero più idoneo ad occuparsene.
I Ministri possono concordare con le altre istituzioni le modalità più opportune per svolgere i loro compiti.
È fatto obbligo di aggiornare, proponendone la modifica in Gran Consiglio, la presente legge nel caso di assegnazione di nuove competenze specifiche e permanenti, non consuetudinarie, ad un Ministero.

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