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Legge 30/2009 - Legge Inuit - Diritto D'Autore

Articolo 1
Possono essere coperte dal Diritto d'Autore (DA) tutte le produzioni, di qualsiasi tipo, frutto dell'opera o dell'ingegno dei cittadini imperiali. Il DA è applicabile solo a produzioni già esistenti al momento della registrazione.

Articolo 2
Il Diritto d'Autore (DA) è applicabile alle produzioni di enti statali, di qualsiasi tipo esse siano, a nome dello Stato. IL DA è altresì applicabile alle produzioni che vengono donate allo Stato da privati, i quali però hanno pieno diritto di concordare i termini della donazione. Qualora venga donata una produzione coperta dal DA, l'autore vi rinuncia implicitamente a favore dello Stato.

Articolo 3
Il Diritto d'Autore (DA) può essere acquisito sia da privati, singoli o in gruppo, sia da enti privati. Qualora un autore (indipendentemente dal fatto che sia un privato o un ente) voglia richiedere per la sua opera il Diritto d'Autore (DA) deve dichiararlo esplicitamente, comunicandolo nel Registro per le Produzioni coperte dal Diritto d'Autore, istituito presso il Ministero della Cultura, indicando tutti i dati richiesti. Nel caso di gruppi di privati, la richiesta deve essere condivisa da tutti i membri del gruppo autore dell'opera. Il DA è trasferibile a soggetti diversi dall'autore o dagli autori dell'opera con atto esplicito e pubblico da segnalare presso il Registro di cui sopra.

Articolo 4
All'atto di registrazione è necessario indicare i dati seguenti:
a) Nome del/i proprietario/i
b) Nome dell'opera
c) Tipo e Formato
d) Categoria di DA cui si vuole sottoporre l'opera, da scegliere tra le seguenti:
1) divieto assoluto di riproduzione/citazione;
2) possibile utilizzo concordato con l'autore (o il proprietario del DA);
3) utilizzo condizionato: è possibile riprodurre seguendo le regole indicate nelle condizioni.
4) libero utilizzo con citazione: è possibile riprodurre citando l'autore.
5) libero utilizzo senza limiti.
La categoria scelta può in qualunque momento essere cambiata su richesta esplicita dell'autore o degli autori dell'opera.
Ad ogni registrazione verrà assegnato un numero progressivo e una sigla indicante la categoria di DA cui l'opera è sottoposta, secondo il seguente modello: DA/n/dn, dove
- DA indica che l'opera è coperta dal DA
- n indica il numero progressivo della registrazione
- dn indica la categoria di copertura scelta (esempio d1, d2)
L'indicazione così ottenuta dovrà accompagnare sempre le citazioni di opere registrate.
Tutte le registrazioni saranno archiviate ed elencate in una pagina apposita del sito imperiale nella sezione CULTURA.

Articolo 5
Qualora non sia indicato nella modalità sopra descritta, l'utilizzo, la citazione o la riproduzione di un'opera, o parte di essa, coperta dal Diritto d'Autore (DA) deve essere consentito esplicitamente dall'autore stesso.

Articolo 6
L'eventuale utilizzo all'interno di un'opera coperta dal DA di materiale proveniente da altra opera coperta dal DA, deve essere opportunamente segnalato dall'autore. Qualora l'autore dell'opera da cui proviene il materiale modifichi la tipologia di DA a cui l'opera è sottoposta, questa non viene applicata alle eventuali concessioni di utilizzo precedenti la modifica della tipologia di copertura.

Articolo 7
Nel caso di produzioni di singoli privati il Diritto d'Autore (DA) cessa su decisione dell'autore stesso o con la perdita della cittadinanza dell'autore.
Nel caso di produzioni di gruppi di privati, il DA cessa solo quando tutti i membri del gruppo vi rinuncino esplicitamente o perdano la cittadinanza imperiale.
Nel caso di produzioni di enti privati, il DA cessa per libera scelta dell'amministrazione dell'ente stesso.
Per evitare che la richiesta di fruizione di un'opera rimanga ignorata o bloccata a causa della passività dell'autore dell'opera, il DA cessa dopo 2 (due) anni di passività dell'autore o degli autori dell'opera coperta dal DA.

Articolo 8
Il Ministero della Giustizia, in sede di denuncia o di processo, può riprodurre, su richiesta di una delle parti in causa, opere coperte dal DA con modalità 3, 4 e 5 indicate dall'articolo 4, se queste contengono o sono esse stesse prove utili ai fini delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Nel caso in cui tali prove siano coperte dal DA con modalità 1 e 2 dell'articolo 4 il Magistrato deve fornirne privatamente una copia alle sole parti in causa nel processo ed alla Giuria.

Articolo 9
Quanto viene postato, da un proprietario, all'interno delle piattaforme imperiali è liberamente citabile e quotabile all'interno delle stesse, esclusivamente a scopo di dibattito, informativo e per le funzioni direttamente correlate alle stesse piattaforme.

Articolo 10
Per tutte le opere registrate va fornita una copia all'interno di un file o, nel caso non sia possibile, una sua rappresentazione grafica o riproduzione. La suddetta copia delle opere registrate con un DA deve essere fornita all'atto di registrazione e verrà inserita nel sito ufficiale della Micronazione Sovrana Impero come prova della legittimità della registrazione dell'opera, pubblicamente o meno a seconda del volere del registrante.

Articolo 11
La registrazione può riguardare singole opere o gruppi di opere.
Per quanto riguarda i gruppi di opere, per essere registrati, le opere in essi contenute devono avere lo stesso formato e lo stesso autore o gruppo di autori.
L'atto di registrazione di gruppi di opere è regolato dalle stesse norme previste per la registrazione di opere singole, con l'unica eccezione che una volta registrato un gruppo di opere esso è immodificabile, ovvero non possono essere aggiunte altre opere a quelle registrate o essere espunte opere in esso contenute.

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