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Legge 31/2010 - Legge Dakota - Testamento

Articolo 1
Si definisce Testamento l'atto scritto con cui un cittadino imperiale dispone delle sue proprietà in vista della sua morte. Solo i cittadini in possesso di una Carta d'Identità valida possono fare testamento.

Articolo 2
Il testamento è revocabile; è cioè possibile a chi lo dispone modificarlo o annullarlo ogni qualvolta lo desideri.
Il testamento, eseguito nelle forme disposte dalla presente legge, è uno degli atti riconosciuti con cui è possibile disporre dei propri beni dopo la morte, accanto al Contratto e ai Regolamenti.
Il testatore può anche nominare uno o più curatori testamentari che collaborino con le autorità affinché siano eseguite le sue volontà, o che comunque vigilino sul rispetto delle stesse.

Articolo 3
Il testamento, eseguito in forma scritta, deve essere convalidato dal Giudice e dall'Imperatore.
Esso deve essere consegnato direttamente dal testatore, e in seguito alla convalida inserito in un apposito archivio. Il testatore può decidere sul carattere di segretezza o meno del testamento, che in tal caso viene chiuso al pubblico. Il Giudice e l'Imperatore sono tenuti al riserbo e al segreto sul contenuto del testamento anche nel caso in cui non ricoprano più tali cariche.

Articolo 4
Possono essere oggetto di lascito testamentario esclusivamente i beni privati, enti compresi, del testatore. È vietato considerare oggetti di lascito testamentario i partiti, che sono regolati da apposite leggi ordinarie.

Articolo 5
All'interno del testamento devono essere indicati chiaramente i cittadini in favore dei quali tale atto è stato dettato. È dovere del Giudice in carica al momento della morte del cittadino testatore fare valere le volontà dello stesso.
In presenza di disposizioni incerte, cioè nel caso in cui si presentino problemi interpretativi o il beneficiario non sia più cittadino o non sia più in vita o i beni che costituiscono il lascito non possono essere individuati, il testamento perde validità.

Articolo 6
Il testatore può prevedere o predisporre nel testamento condizioni o termini attraverso cui i beneficiari possano venire in possesso del lascito. Egli può anche disporre clausole sull'utilizzo che i beneficiari ne deveno fare o eventuali disposizioni in merito alla gestione del lascito.
Affinché tali disposizioni abbiano valore è necessario che il lascito sia accettato dai beneficiari dello stesso.

Articolo 7
A sei mesi dall'ultimo segno palese di attività (scritto o orale) del testatore, è opportuno cercare di contattarlo per stabilirne lo stato.

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