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Legge 32/2011 - Legge Vilcabamba - Nomine Ministeriali

Articolo 1
In seguito all'insediamento di un nuovo Gran Consiglio e l'elezione del nuovo Presidente del Gran Consiglio vengono avviate le procedure per la nomina dei nuovi Ministri e del Giudice.

Articolo 2
Per ogni carica il Presidente del Gran Consiglio apre, nell'apposita sede, un topic in cui i cittadini possono presentare la loro candidatura entro 10 (dieci) giorni; alla candidatura possono essere allegati programma, curriculum e intenzioni relative alla gestione della materia del Ministero che il cittadino ambisce ad ottenere e la sua disponibilità in proposito. I programmi devono rispettare la Costituzione, in caso contrario l'Imperatore può evidenziare i punti irrealizzabili in fase di candidatura. Coloro che si candidano alla carica di Giudice devono possedere i requisiti indicati nella Costituzione.

Articolo 3
Alla chiusura delle candidature, il Presidente del Gran Consiglio procede aprendo i topic per la nomina dei Ministri, dove i Deputati dovranno esprimere la loro preferenza per un candidato; alla votazione per la nomina del Giudice partecipano anche i Gran Maestri. Dopo 10 giorni verrà nominato Ministro o Giudice il candidato con il maggior numero di voti.

Articolo 4
Se per una carica vi è un solo candidato, egli diviene automaticamente Ministro o Giudice.
Se per la carica di Giudice non vi sono candidature, tale compito viene assunto dall'Imperatore finché non vi saranno candidature.
Se per un Ministero non vi sono candidature, per garantire il funzionamento dello stesso, la gestione viene provvisoriamente assunta dall'Imperatore assistito dal Consiglio dei Gran Maestri finché non vi saranno candidature.

Articolo 5
I Ministri sono tenuti a far sì che nei limiti delle loro possibilità:
- si svolgano i compiti di base;
- si realizzi il programma da loro presentato;
- si svolgano i progetti che vengono loro commissionati dal Gran Consiglio;
- si svolgano i progetti da loro proposti e approvati dal Gran Consiglio.
Ogni attività può essere, dal Ministro, assegnata a cittadini interessati ad occuparsene o a gestirla. E' compito del Ministro assicurarsi del corretto e puntuale svolgimento delle attività e fornire un elenco delle attività relative al suo dicastero accompagante dei nomi delle persone che se ne occupano. Il Ministro può segnalare eventuali difficoltà nello svolgimento o nel mantenimento di determinate attività, che possono dunque essere momentaneamente sospese.

Articolo 6
Tutti i cittadini, i partiti e gli enti possono proporre progetti relativi alle materie di competenza dei Ministeri, all'interno dell'Assemblea del Regnikolas. Nella medesima sede è possibile discutere degli stessi. Il presentatore del progetto può quindi decidere se realizzare una relazione sullo stesso chiedendo che il Ministro la esponga al vaglio del Gran Consiglio. Se essa supera la verifica di legalità e costituzionalità della proposta e il controllo che non vi siano controindicazioni, da parte dell'Imperatore, il Ministro la presenta al Gran Consiglio che ne vota l'approvazione o meno con una votazione della durata di 10 giorni. E' fatto d'obbligo per il/i propositore/i mettersi a disposizione per lavorare alla realizzazione o al funzionamento di quanto da lui proposto o concordare la cosa con il Ministro in carica.

Articolo 7
Il Gran Consiglio, tramite votazione della durata di 10 giorni, può sfiduciare un Ministro su mozione di un Deputato o dell'Imperatore che devono illustrare le motivazioni di tale scelta. Un Ministro può essere altresì licenziato per assenza ingiustificata superiore a 1 mese.

Articolo 8
In caso di sfiducia o licenziamento o perdita di un Ministro, il Gran Consiglio nomina un sostituto con le modalità già descritte.

Articolo 9
La nomina del Giudice avviene in contemporanea con quella dei Ministri, nei medesimi tempi e modi con le seguenti differenze:
- alla votazione partecipano anche i Gran Maestri;
- nel caso in cui non vi siano candidati tale compito viene assunto dall'Imperatore finché non vi saranno candidature;
- in caso di parità tra due o più candidati, viene escluso chi abbia ricoperto la carica di Giudice nella legislatura precedente e viene eletto Giudice chi abbia ricoperto per più volte la carica di Giudice, ovvero di Ministro della Giustizia, ovvero di Presidente della Corte Costituzionale, ovvero di Giudice della Corte Costituzionale.
La prova d'idoneità prevista dalla Costituzione è sostenibile in qualsiasi momento della legislatura, facendone richiesta all'Imperatore. Qualora uno o più cittadini chiedano di essere sottoposti alla prova durante i 10 (dieci) giorni previsti per la presentazione delle candidature a Giudice, tale termine è prorogato per la durata utile all'espletamento e alla pubblicazione dei risultati della stessa, e alla conseguente candidatura presso il Gran Consiglio, e comunque per non oltre 10 (dieci) giorni.

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