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Legge 3/2005 - Legge Eris - Giornali

Articolo 1
Gli articoli e più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali devono essere prima visionati dal Ministero dell'Informazione che verifica se i contenuti sono leciti e se sono esenti da ideologie e contrari o contrastanti ai valori imperiali. Sono esenti da questo trattamendo tutti gli organi privati ovvero non appartenenti allo stato.

Articolo 2
Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli a Ministri e ad altri funzionari di stato.

Articolo 3
A tutti i cittadini della micronazione è concesso di proporre articoli da pubblicare sui giornali statali, presentandoli al Ministro dell'Informazione, il quale dopo averne verificata la legalità e l'assenza di ideologie contrarie ai valori imperiali, li pubblicherà a nome dell'autore.

Articolo 4
I giornali statali dovranno mantenere una linea imparziale nei confronti delle forze politiche. Gli autori e i funzionari del giornale si dovranno attenere a questa legge e affrontare i suddetti temi come cronisti imparziali. Chi non si atterrà a questa regola sarà passibile di richiamo e, se reticente, andrà incontro all'estromissione dal giornale.

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