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Legge 5/2005 - Legge Emanuele - Disegni di legge e modifica degli articoli della Costituzione

Articolo 1
Le proposte relative alla modifica o alla creazione di un Articolo della Costituzione della parte "Ordinamento" devono seguire il seguente procedimento:
- apertura della discussione della proposta, tramite un topic dal titolo contenente l'azione che si intende operare (PROPOSTA/MODIFICA/ABROGAZIONE), il numero dell'articolo, l'oggetto o una parola chiave relativa al tema trattato dall'articolo, il tutto preceduto dal termine "DISCUSSIONE".
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta; il dibattito deve avere la durata minima di sette (7) giorni e può essere considerato concluso dopo 3 (tre) giorni dall'ultimo intervento, al termine dei quali il propositore deve presentare la bozza finale degli articoli che intende mandare ai voti. Se questa è identica a quella presentata in apertura la discussione viene chiusa; altrimenti vengono lasciati ulteriori 3 giorni per discutere le eventuali modifiche. Discusse le modifiche, il procedimento si ripete e se la bozza finale rimane identica a quella precedente (modificata) allora si passa ai voti; altrimenti se è modificata nuovamente viene concesso un altro periodo di 3 giorni;
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica della forma da parte del Giudice. Se la proposta viene giudicata costituzionale e non ci sono cambiamenti il topic di discussione viene chiuso.
- avviamento delle votazioni, aperte tramite un topic dal titolo contenente l'azione proposta (PROPOSTA/MODIFICA/ABROGAZIONE), il numero dell'articolo, l'oggetto o una parola chiave relativa al tema trattato dall'articolo, il tutto preceduto dal termine "VOTAZIONE". Nel post di apertura devono essere contenuti, nei casi in cui venga richiesta la modifica di un articolo, l'attuale articolo e quello con la modifica proposta. I Parlamentari possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario o Astenuto; tutte le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo.
- La votazione viene chiusa dopo 7 giorni o prima nel caso tutti i deputati si siano espressi. La decisione del Gran Consiglio viene quindi ratificata dall'Imperatore, che attua le modifiche stabilite alla Costituzione.

Articolo 2
Le proposte relative alla creazione o alla modifica di un Articolo dei Principi Fondamentali della Costituzione devono seguire il qui descritto procedimento:
- apertura della discussione della proposta; alla dicitura "DISCUSSIONE" deve seguire in caso di modifica il numero dell'articolo in discussione, nel caso di un nuovo articolo l'oggetto o il tema trattato dallo stesso;
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta; il dibattito deve avere la durata minima di sette (7) giorni e può essere considerato concluso dopo 3 (tre) giorni dall'ultimo intervento, al termine dei quali il propositore deve presentare la bozza finale della legge che intende mandare ai voti. Se questa è identica a quella presentata in apertura la discussione viene chiusa; altrimenti vengono lasciati ulteriori 3 giorni per discutere le eventuali modifiche. Discusse le modifiche, il procedimento si ripete e se la bozza finale rimane identica a quella precedente (modificata) allora si passa ai voti; altrimenti se è modificata nuovamente viene concesso un altro periodo di 3 giorni;
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica della forma da parte del Giudice. I principi devono sottostare completamente ai primi 7 articoli della Costituzione e non possono limitarne il campo di azione o alterarne il significato;
- avviamento della votazione, aperta tramite un topic dal titolo contenente il numero dell'articolo, l'oggetto o una parola chiave relativa al tema trattato dall'articolo, il tutto preceduto dal termine "VOTAZIONE". Nel post di apertura devono essere contenuti, nei casi in cui venga richiesta la modifica di un articolo, l'attuale articolo e quello con la modifica proposta. I deputati possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario o Astenuto; tutte le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo. Partecipa alla votazione anche il Consiglio dei Gran Maestri. La proposta viene approvata solo in caso di raggiungimento dell'unanimità.
- La votazione viene chiusa dopo 10 giorni o una volta raggiunta l'unanimità. La decisione del Gran Consiglio viene quindi ratificata dall'Imperatore, che inserisce l'articolo tra i Principi Fondamentali.

Articolo 3
Il precedente articolo non è valido per l'introduzione di nuovi articoli inviolabili in quanto protetti dall'Articolo 7 della Costituzione.

Articolo 4
I Disegni di Legge devono seguire il seguente procedimento:
- apertura della discussione della Legge, tramite un topic dal titolo contenente l'oggetto dell'argomento trattato nella Legge, preceduto dal termine "DISCUSSIONE".
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta; il dibattito deve avere la durata minima di sette (7) giorni e può essere considerato concluso dopo 3 (tre) giorni dall'ultimo intervento, al termine dei quali il propositore deve presentare la bozza finale della legge che intende mandare ai voti. Se questa è identica a quella presentata in apertura la discussione viene chiusa; altrimenti vengono lasciati ulteriori 3 giorni per discutere le eventuali modifiche. Discusse le modifiche, il procedimento si ripete e se la bozza finale rimane identica a quella precedente (modificata) allora si passa ai voti; altrimenti se è modificata nuovamente viene concesso un altro periodo di 3 giorni;
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica della forma da parte del Giudice. Se la proposta è costituzionale e non ci sono cambiamenti il topic di discussione viene chiuso.
- avviamento delle votazioni, aperte tramite un topic dal titolo contenente un numero d'ordine (numero d'ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che ha proposto la legge e la materia che intende regolare, il tutto preceduto dal termine "VOTAZIONE". I Parlamentari possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario o Astenuto; tutti le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo.
- La votazione viene chiusa dopo 7 giorni o prima nel caso tutti i deputati si siano espressi. La decisione del Gran Consiglio viene quindi ratificata dall'Imperatore, che inserisce la Legge nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5
Le Modifiche di Legge, cioè il cambiamento di uno o più articoli di una legge già esistente, devono seguire il seguente procedimento:
- apertura della discussione della Legge, tramite un topic dal titolo "DISCUSSIONE"- Modifica", seguito da nome della legge da modificare e relativo argomento.
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta; il dibattito deve avere la durata minima di sette (7) giorni e può essere considerato concluso dopo 3 (tre) giorni dall'ultimo intervento, al termine dei quali il propositore deve presentare la bozza finale della modifica che intende mandare ai voti. Se questa è identica a quella presentata in apertura la discussione viene chiusa; altrimenti vengono lasciati ulteriori 3 giorni per discutere le eventuali modifiche. Discusse le modifiche, il procedimento si ripete e se la bozza finale rimane identica a quella precedente (modificata) allora si passa ai voti; altrimenti se è modificata nuovamente viene concesso un altro periodo di 3 giorni;
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica della forma da parte del Giudice. Se la proposta viene giudicata costituzionale e non ci sono cambiamenti il topic di discussione viene chiuso.
- avviamento delle votazioni, aperte tramite un topic dal titolo contenente "Modifica", il nome della legge da modificare e argomento, il tutto preceduto dal termine "VOTAZIONE". I Parlamentari possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario o Astenuto; tutte le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo. Tutti gli articoli da modificare sono votati in una sola votazione.
- la votazione viene chiusa dopo 7 giorni o prima nel caso tutti i deputati si siano espressi. La decisione del Gran Consiglio viene quindi ratificata dall'Imperatore, che inserisce la modifica nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6
Nel corso delle votazioni di modifica della Costituzione o di leggi ordinarie, oppure di votazioni di disegni di legge, il deputato può esprimere il proprio voto articolo per articolo; nel caso non lo faccia il suo voto verrà considerato esteso a tutti gli articoli in votazione. Esempio:
Votazione modifica legge X
Articolo 1
FAVOREVOLE
Articolo 2
CONTRARIO
Articolo 3
FAVOREVOLE


Articolo 7
Vengono definite alcune disposizioni generali in merito alla modifica della Costituzione:
- in ogni discussione non possono essere inseriti più di quattro (4) articoli, che devono essere appartenenti allo stesso capo della Costituzione;
- nel corso di una discussione possono subire modifiche solo gli articoli, o l'articolo, presentati al momento dell'apertura della discussione stessa.

Articolo 8
La votazione dura 7 giorni dalla sua apertura. Durante le votazioni è possibile esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO. Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto. Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso. In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo. I deputati sono pertanto invitati ad esprimersi con molta attenzione. Eventuali motivazioni al proprio voto devono essere espresse durante le discussioni e non in sede di votazione.
In caso di votazione nulla (cioè di uguale numero di voti favorevoli e contrari) o di votazione con esito negativo, è concessa la possibilità di aprire nuovamente la discussione relativa a distanza di un periodo minimo di trenta (30) giorni dalla chiusura della votazione, che si possono ridurre a quindici (15) in caso di modifiche al testo che non si limitino a ribadire gli stessi concetti mutando esclusivamente la forma in cui sono presentati.
Ogni votazione deve contenere nel titolo l'indicazione della legge (con numero d'ordine e nome), il numero del capo o del capitolo e il numero del o degli articoli. Il testo riportato deve contenere sia il testo precedente alla modifica o all'abrogazione sia il testo successivo alla modifica o all'abrogazione.

Articolo 9
Una bozza, una modifica o un'abrogazione di una legge ordinaria o parte di essa, di articoli costituzionali, di norme del codice penale non possono essere riproposte nella stessa forma con cui sono state bocciate (cioè abbiano ottenuto la maggioranza di voti contrari) nel corso della stessa legislatura.

Articolo 10
E' possibile proporre il totale ripristino, ovvero comprensivo di nome e numerazione, di leggi interamente abrogate in precedenza, nella versione in vigore al momento dell'abrogazione. Le discussioni per il ripristino di una legge seguono lo stesso iter delle proposte di modifica a una legge, durante il quale possono quindi subire modifiche e adeguamenti.

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