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Legge 6/2005 - Legge Rubagotti - Istituzione della carica di Primo Ministro

Articolo 1
Il Primo Ministro è il capo del Governo, nomina e revoca i Ministri, dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l'attività dei Ministri e ne controlla l'operato, sul quale può intervenire e opporre il suo veto; presiede il Consiglio dei Ministri e ne fissa l'Ordine del Giorno; cura i vari aspetti della vita amministrativa dell'Impero.

Articolo 2
L'Imperatore nomina alla carica di Primo Ministro il candidato della Lista che ottiene la maggioranza alle elezioni. Nel caso di rifiuto o di impossibilità di quest'ultimo ad assumere la carica, diviene PM la persona indicata come Vice PM; nel caso anche quest'ultima sia impossibilitata o rifiuti, l'Imperatore provvederà a nominare un governo di transizione con il compito di organizzare, a un mese dal termine delle ultime, le nuove elezioni.

Articolo 3
Il Primo Ministro, una volta ricevuta la nomina ufficiale, provvederà a fare pervenire all'Imperatore il nome dei Ministri del suo Governo entro tre giorni dalla nomina stessa. Il Primo Ministro può assumere provvisoriamente ad interim o stabilmente solamente un Ministero.

Articolo 4
Il numero dei Ministeri è determinato dalla Costituzione Imperiale e non può essere variato senza una votazione del Gran Consiglio, e secondo le norme della Legge 2/2005, Legge Lovernato sulle Competenze. Nel caso in cui durante la legislatura un ministero rimanga vacante, un ministro può assumerne la supplenza, temporaneamente, per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni non prorogabili, durante i quali il PM si attiverà per cercare una persona idonea a ricoprire l'incarico di ministro presso il ministero vacante.
Nel caso di supplenza per revoca o dimissioni del Ministro, se il cittadino non ricopre già la carica di Ministro il periodo massimo di supplenza è di trenta (30) giorni, al termine dei quali deve essere nominato il nuovo Ministro.
Nel caso di supplenza per assenza, la supplenza assegnata ad un cittadino che non ricopre la carica di Ministro deve essere limitata al periodo di assenza, dichiarata, del Ministro. Il tempo massimo in cui una assenza prevede una supplenza è di tre (3) mesi. Scaduti i tre mesi o il tempo dichiarato dal Ministro assente, deve essere nominato un nuovo Ministro. La supplenza non comporta la nomina a Ministro.

Articolo 5
Nella nomina del Governo il Primo Ministro è tenuto a designare un eventuale sostituto tra i componenti del governo o della maggioranza ad esclusione del Presidente del Gran Consiglio. In caso di dimissioni, assenza prolungata o rimozione forzata del Primo Ministro ne assume la carica il sostituto.

Articolo 6
Il Primo Ministro può essere rimosso dal Gran Consiglio con la maggioranza dei voti in caso di assenteismo o incapacità di assolvere il proprio compito. In tal caso gli subentra nella carica il sostituto nominato in precedenza. Se anche questi dà successivamente le dimissioni o viene rimosso, la sua carica viene revocata e rimessa nelle mani dell'Imperatore o di una persona da lui delegata, che svolgerà le funzioni di Primo Ministro per il tempo necessario allo svolgimento di nuove elezioni anticipate.
L'iter per la sfiducia del Primo Ministro sia conforme a quanto previsto dalla "Legge 13/2005 - Legge Scoglio - Caduta del Governo" sulla caduta del governo.

Articolo 7
A metà mandato il Governo, nella persona del Primo Ministro, è tenuto a pubblicare una relazione dove, informato dai Ministri, illustra il lavoro svolto in ogni Ministero di sua competenza e quanto realizzato del programma per cui è stato eletto.
L'Imperatore deve invece presentare un resoconto informativo in cui espone, ove possibile, l'operato dei Ministeri di sua competenza.
Entrambe le operazioni debbono ripetersi a fine mandato: nel caso in cui nel resconto del Governo compaiano informazioni palesemente false è possibile segnalarlo all'Imperatore, il quale può chiedere delucidazioni ufficiali al Primo Ministro.

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