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Legge 7/2005 - Legge Gabriele - Referendum
Articolo 1
I referendum sono indetti per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge ordinaria o di un decreto. Gli articoli costituzionali e le delibere inerenti agli Affari Esteri e alla Difesa, invece, non sono soggette a referendum se non per decisione dell'Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri.
Articolo 2
Per indire un referendum è necessaria la maggioranza del Gran Consiglio, con approvazione dell'Imperatore oppure una richiesta presentata da un cittadino all'Imperatore o al Giudice, con approvazione della maggioranza del Gran Consiglio. La votazione in Gran Consiglio non è assommabile al limite di votazioni e può essere eseguita in ogni caso
Articolo 3
Non sono ammessi referendum su materie quali la grazia per i condannati e la ratifica o meno dei trattati esteri.
Come previsto dalla Costituzione, non sono ammessi referendum che attentino alla forma di governo monarchica della nazione.
Articolo 4
Dopo l'approvazione il procedimento per il referendum si articola in queste fasi:
- decreto di indizione del referendum da parte del Giudice, contenente data e organizzazione;
- due settimane di dibattito pubblico sul forum, al termine delle quali il Giudice pubblica, sul forum e inviato tramite newsletter, la comunicazione ufficiale sul referendum, con gli effetti della vittoria del SI o del NO;
- una volta presentato il testo un'ulteriore settimana per chiarimenti e dibattito;
- svolgimento delle votazioni;
- spoglio delle schede e comunicazione dei risultati.
Articolo 5
Hanno diritto di voto ai referendum tutti i cittadini dell'Impero.
Articolo 6
Non esiste nessun tipo di quorum. Per ogni referendum passa la proposta che ottiene la maggioranza delle preferenze.
Articolo 7
I cittadini voteranno tramite e-mail, inviando il loro voto (SI, NO, oppure ASTENSIONE) all'indirizzo indicato nella newsletter che avviserà dell'indizione del referendum.
La durata delle votazioni è di 10 (dieci) giorni.