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Legge 14/2005 - Legge Cavenago - Revisione di Costituzionalità delle Leggi

Articolo 1
Ogni Disegno di Legge, dopo essere stato discusso e prima di essere sottoposto a votazione, deve essere controllato dal Ministro della Giustizia in merito alla "revisione di costituzionalità" (verificando così se il DDL sia coerente col dettame costituzionale, o crei antinomie con le leggi già esistenti).

Articolo 2
Qualora sul DDL il Ministro della Giustizia non abbia nulla da obiettare in merito alla legittimità costituzionale, il presidente del Gran Consiglio indice la votazione della legge stessa. Se approvata, essa sarà inviata all'imperatore per la promulgazione, necessaria ed indispensabile a norma della Costituzione.

Articolo 3
L'Imperatore si riserva il diritto di promulgare la legge quando questa sarà inserita nella Gazzetta Ufficiale. Da allora sarà esecutiva e perfetta.

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