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Legge 23/2007 - Legge Logero - Sistema Giornalistico

Articolo 1
La gestione dei giornali e la libertà di stampa come già sancito dalla legge sui Giornali [Legge Eris] è libera e aperta al cittadino, ma le stesse procedure verranno regolamentate per un più ordinato sistema giornalistico.

Articolo 2
I giornali verranno classificati come enti, e in quanto tali saranno suddivisi nelle seguenti categorie: Statali e Privati. I giornali regolari saranno soggetti a diritti e doveri, nel caso in cui entrino in rapporti con il Governo; quelli Statali inoltre sono soggetti a decreti speciali (art. 6).
Oltre alle categorie sopraccitate, i giornali verranno classificati in: annuali/periodici, mensili, quindicinali, settimanali, quotidiani.
Questa è puramente di scopo formale per garantire maggior ordine.

Articolo 3
E' opportuno che ogni giornale sin dalla sua nascita sia iscritto allo "Albo dei Giornali" (art. 4), e periodicamente riscritto all'Albo in base alla dimostrazione d'attività , in proporzione al formato del giornale (art. 7). La dimostrazione consiste nella effettiva realizzazione d'articoli giornalistici regolarmente pubblicati. Se la passività persiste il giornale stesso verrà considerato "chiuso" (art. 5). Ciò prima sarà da considerarsi come un effetto temporaneo, ma nel caso rimanga passivo nonostante gli inviti a riprendere l'attività, il giornale verrà considerato definitivamente chiuso. A questo punto sarà considerato un Ente chiuso, e per riaprilo si rimanda alle procedure dell'art. 5 della Legge Pidichu [Enti pubblici e privati].

Articolo 4
L'Albo dei giornali è sotto la diretta gestione del Ministero dell'Informazione. Esso indica la li lista dei giornali attivi.

Articolo 5
I giornali statali sono soggetti a diritti e doveri aggiuntivi oltre a quelli relativi all'apparato legislativo. Avranno il dovere di seguire consapevolmente le leggi sull'Informazione, mostrando un imparzialità e trasparenza verso fatti e impegni presi.
I diritti implicano agevolazioni al loro compito dinformazione:
1)Supporto Ministeriale, consistente nella richiesta e realizzazione di un tot di articoli secondo i patti che si verranno a concordare tra il ministero e il giornale stesso.
2)Diritto ad ogni agevolazione aggiuntiva in eventuali promozioni statali.

Articolo 6
I giornali di servizio statale sono così suddivisi: canali d'informazione diretta statale e giornali con compartecipazione statale. I primi sono sotto la diretta gestione statale, i secondi sono Enti privati con la compartecipazione statale alla sua realizzazione e gestione.
Questi ultimi soggetti a particolari decreti che verranno negoziati e stabiliti tra Stato e Giornale, con dei contratti registrati [Legge Navajo - Contratti].

Articolo 7
I giornali, perché possano essere accettati come statali, potranno essere nei seguenti formati: carta, word, P.D.F.

Articolo 8
I giornali partitici sono particolari enti privati gestiti non da un privato, bensì dai partiti.

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