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Legge 9/2005 - Legge Franci - Denunce

Articolo 1
Tutte le denunce devono essere presentate al Ministero della Giustizia. Non verranno considerate valide le denunce anonime o che non riportano prove per i fatti che in esse vengono contestati.

Articolo 2
Per presentare una denuncia è sufficiente operare in uno dei seguenti modi:
1) aprire un Topic denominato DENUNCIA, entro il quale bisogna specificare chi si intende denunciare, il reato contestato e chi espone la denuncia.
2) inviare una FFZ Mail al Ministro della Giustizia in carica, se abilitati, ed inserire gli stessi dati di cui sopra.
Tutte le denunce devono riportare in modo esauriente i fatti che si vogliono contestare e che hanno fatto scattare la denuncia.

Articolo 3
In seguito alla denuncia il Ministero concede il tempo di sette giorni per consentire a tutti coloro che sono a conoscenza dei fatti di prendere parola, e per permettere al denunciato di difendersi dalle accuse mosse contro di lui. Qualora tutte le parti abbiano preso parola e le fasi del processo si concludano prima della scadenza di una settimana, si può passare subito alla sentenza finale.

Articolo 4
Ascoltate tutte le parti in causa, il Consiglio dei Gran Maestri, che funge da giuria, stabilisce come ritiene l'imputato nei confronti delle accuse mosse contro di lui. Se uno o più Gran Maestri fanno parte dell'accusa o della difesa del processo in causa, questi non possono fare parte della giuria; verranno quindi sostituiti da un altro Gran Maestro, da un Pari Onorario o, in caso di assenza di entrambi, da un altro cittadino nominato dal Consiglio dei Gran Maestri. Sono da considerarsi esclusi i processi nei quali l'accusa o la difesa rappresentano lo Stato.

Articolo 5
In seguito alla decisione dei Gran Maestri, il Ministro della Giustizia emette la sentenza, che deve essere approvata e messa in atto dall'Imperatore.

Articolo 6
Solo il Ministro della Giustizia può decidere se concedere più tempo alla discussione inerente la denuncia.

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