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SOCIOLOGIA DEL LAVORO
di
Angelo Krucatas

Lezione 1: La rivoluzione Industriale

A partire dall’XI secolo la società feudale era andata lentamente evolvendosi, fino a disgregarsi nel corso del secolo XVIII. Ad una società nella quale potere e risorse erano basati esclusivamente sulla proprietà terriera, ne succedeva una nuova basata sull’attività mercantile e manifatturiera.
Quest’ultima si presentava in due forme: l’industria domestica e quella a domicilio. Il passaggio dalla prima alla seconda vide sempre la presenza di un mercante che si occupava di collocare il prodotto sul mercato. Sicchè la dipendenza del piccolo produttore dal mercante finanziatore andò progressivamente aumentando. Fu la rivoluzione industriale ad innovare completamente l’industruia manifatturiera.
La rivoluzione industriale, al contrario di ciò che si pensa, non è sinonimo di ingresso della macchina nel sistema produttivo, ma separazione tra i due principali fattori di produzione: lavoro e capitale. Il passaggio attraverso i quattro stadi analizzati da Marx, industria domestica, a domicilio, manifattura e grande industria, fu reso possibile grazie alle introduzioni della macchina che rappresenta la condizione sine qua non della rivoluzione industriale, ma la caratteristica fondamentale di questo processo sta nello scambio di prodotto e nella divisione del lavoro, sulla base della divisione tra capitale e lavoro. Più vistoso effetto di ciò, era la trasformazione da produttori indipendenti e possessori degli strumenti di produzioni a salariati.
Ma vari furono i meccanismi che si misero in moto. La meccanizzazione di uno qualsiasi degli stadi della lavorazione creava forti tensioni negli altri e non sempre gli effetti dei miglioramenti ottenuti in un campo si propagandavano negli altri.
Sotto la pressione di una domanda illimitata, l’accelerazione di una particolare fase della produzione causava strozzature nelle altre fasi: quando la navetta automatica entrò nel sistema produttivo tessile, si verificò una grande scarsità di filato, poiché la filatura non riusciva a tenere il passo con la cresciuta domanda dei tessitori; furono introdotti i filatoi e ne conseguì l’aumento della domanda di ferro e di conseguenza la sua produzione. Ciò stimolò l’industria chimica. Ma l’elevato numero di filati ora comportava la chiusura del mercato intero e stimolava l’apertura di flussi di esportazione. In più si era sviluppata la prima concentrazione geografica di imprese nei pressi dei fiumi, in quanto le invenzioni meccaniche permettevano si la possibilità di sostituire le bestie da soma, ma avevano bisogno d’acqua. E ciò valeva anche in altri campi.
Tutte le inchieste (la più nota quella di Engles) sono concordi nel descrivere condizioni di vita spaventose in queste fasi. Tuttavia non è da sottovalutare la riduzione graduale della mortalità. Va analizzato invece l’emergere della miseria delle campagne, il peggioramento delle condizioni abitative dovuta al grande afflusso in città e un costante miglioramento nell’alimentazione. L’orario di lavoro in genere coincideva con la durata della luce solare senza pause e il diritto molto lentamente provvedeva a disciplinare l’impiego dei bambini e le norme sanitarie sul lavoro.
In questo contesto di radicali cambiamenti, le nuove forme assunte dai processi economici determinarono l’antagonismo tra lavoro e capitale con lo sviluppo del movimento sindacale. L’operaio si sente frustrato dalla monotonia, dalla sorveglianza e dalla mancanza di libertà che gli rendono il lavoro penoso ed odiato. I ritmi imposti dalle macchine aumentano sempre di più e la presenza per ore e ore in ambienti malsani, sovraffollati e rumorosi era insopportabile. Sicchè alle prime generazioni di operai la macchina apparve come un nemico. In Inghilterra per esempio si sviluppò il famoso movimento luddista, poi la svolta cartista e lentamente ci si indirizzò verso il moderno sindacato industriale. Questa strada fu imboccata in tutta Europa con forme diverse, sebbene osteggiata dalle legislazioni nazionali. Il loro comportamento conflittuale cambiò solo con lo scoppio della Guerra Mondiale, quando entrarono in uno spazio istituzionale maggiore assumendo un ruolo costruttivo nella società. Quest’impegno di collaborazione e sostegno dello sforzo produttivistico è stato alla base di tute le modifiche avutesi nel mondo del lavoro.

Lezione 2

Nel corso del novecento l’organizzazione del lavoro subisce numerosi cambiamenti (taylorismo e fordismo). Ma ogni passaggio è stabilizzato dall’intervento di sindacati e/o istituzioni e regole finalizzato a arginarne i difetti e incanalarne le potenzialità. Ma è soprattutto alla fine della seconda guerra mondiale che il mondo del lavoro sperimenta condizioni di miglioramento della qualità della vita prima sconosciute. La ricetta keynesiana alimentata dalla crisi del 29, solo tra il 1950 e il 1975 trova similari concretizzazioni. Ma le cose iniziano a cambiare presto. Negli anni ’80 le merci tradizionali, ma a anche beni e servizi, sviluppatesi proprio grazie alle economie di scala, raggiungono livelli di circolazione globale.
In questo periodo alti tassi di disoccupazione, aumento della durata media della stessa e accentuata tendenza a concentrarsi in segmenti specifici della forza lavoro, sono solo tre dei principali aspetti di un problema che ha messo decisamente in crisi la teoria economica.
La disoccupazione diviene cioè un fenomeno strutturale, non più un aspetto fisiologico dello sviluppo economico, né una patologia riconducibile agli alti salari o ad un declino della domanda. Non sono, cioè, sufficienti né spiegazioni neoclassiche, né quelle keynesiane. Né la riduzione dei salari, né l’incremento della domanda aggregata possono da sole riportare il sistema nell’equilibrio di piena occupazione.
La disoccupazione va ricondotta all’introduzione di tecnologie che rivoluzionano i processi produttivi in direzione di un sistematico risparmio delle unità di lavoro, che nel complesso non è seguito da una crescita del prodotto complessivo, né da una sufficiente creazione di nuove opportunità di lavoro in altri rami della produzione di merci.
Siamo dunque in una fase storica in cui la distruzione di posti di lavoro per via delle macchine, analizzata da Ricardo, non è compensata da creazione di nuovi posti di lavoro nel sistema della produzione delle macchine. Il mercato del lavoro è quindi diviso tra un leite di persone inserite in circuiti dell’informazione, dell’high tech e della ricerca scientifica e una moltitudine di giovani in cerca di prima occupazione, colletti blu e bianchi, espulsi dai processi produttivi, anche in settori relativamente nuovi. In altri termini distinguiamo tra insider e outsider. Gli outsider (giovani, donne, abitanti di determinate aree, lavoratori poco secolarizzati, sembrano destinati ad un percorso di marginalità economica e sociale, mentre agli insider si aprono prospettive di rapida crescita dei redditi e di continuo miglioramento del riconoscimento sociale.
Oltre alla disoccupazione altro aspetto importante è il mobbing, la condizione di stress intenzionalmente provocata dal leader sul lavoro contro chi si mostri inadeguato o facile al condizionamento. Il termine Mobbing, coniato da K.Lorenz nel 1963 nell’ambito dell’etologia con il significato di attacco collettivo di una moltitudine di animali più deboli nei confronti di un animale più forte, il predatore, deriva dall’inglese “to mob” ed indica "l’assalto”. Negli anni ’80 è esteso al mondo del lavoro, dove il mobber insiste sul lavoratore per espellerlo, spesso utilizza l’emotività per renderlo disponibile, oppure lo isola dal gruppo in quanto elemento fortemente sindacalizzato. È spesso una vera e propria politica volta a ridurre la quota di forza lavoro col requisito del saper essere integrata in mansioni e funzioni differenti.
Più in generale gli aspetti che caratterizzano il lavoro in questi anni sono la bassa quota di risorse destinate alla produzione di servizi, che già Baumol nel 67 aveva definito come “malattia dei costi”, modificazioni profonde nelle caratteristiche qualitative della domanda di lavoro, l’esistenza di circoli viziosi che rendono chi è disoccupato sempre più difficilmente occupabile, perché il capitale umano è deteriorato dall’inattività, e l’inadeguatezza delle istituzioni nel regolare il nuovo mercato, in quanto in una fase di rapida crescita non si può affidare allo spontaneo agire dei meccanismi di mercato né il processo d’adeguamento dei percorsi formativi, né la delicata fase del favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’implementazione di sistemi d’informazione, di facilitazione delle procedure di matching, di regole più agili nella definizione delle modalità di tutela dei lavoratori.
Riemerge più forte quel problema del distacco, già analizzato da Marx (l’alienazione strutturale che porta alla perdita del valore morale del lavoro), da Durkheim (l’anomia che lamenta la mancanza di regole per questo nuovo rapporto sociale), sulla scorta dei lavori di Smith che preannuncia le potenzialità della divisione del lavoro e della scoperta della produttività.

Lezione 3: La divisione del lavoro

Emile Durkheim in “Della divisione del lavoro sociale", individua lo strano intreccio che lega un individuo via via sempre più autonomo alla società. Per Durkheim lo sviluppo dell’individuo che caratterizza la modernità non corrisponde ad un indebolimento dei legami sociali, ma piuttosto da un cambiamento. Le società premoderne dominate da una solidarietà “meccanica”, non conoscono spazi per le differenze e e c’è profonda similitudine tra le individualità sottoposte all’unità di grado superiore (famiglia, clan, tribù). Al contrario, le società moderne, danno spazio ad ogni individuo di svolge funzioni diverse. La solidarietà non si fonda cioè più sull’uguaglianza ma sulla differenza. Accade che gli individui stanno tutti insieme perché nessuno è autosufficiente e tutti dipendono da altri. Questo tipo di solidarietà è detta “organica” da Durkheim. Di qui Durkheim procede a studiare la solidarietà organica e il suo manifestarsi attraverso la differenziazione di funzioni specializzate che implica la cooperazione cosciente e libera degli agenti. E’ quella che si definisce “divisione del lavoro”. Questa divisione caratterizza le moderne società dove c’è spazio per la contrattualizzazione delle relazioni sociali e per la nascita del diritto privato (o restituivo), fatto da diritto domestico, diritto commerciale, diritto amministrativo… Le relazioni regolate da tali diritti sono caratterizzate dal fatto che esprimono un concorso positivo, una compartecipazione che deriva essenzialmente dalla divisione del lavoro.
Tali tesi sostenute nel 1893, si conciliano in parte anche con quanto sostenuto da Herbert Spencer, fondatore della sociologia organicista. Egli concependo la storia come un succedersi ininterrotto di fasi di evoluzione di tipo eminentemente progressivo, riteneva che la società si muovesse verso una sempre maggiore complessità. Tale complessità riguardava innanzitutto le attività sociali, quelle lavorative, e si poneva alla base della moderna industria tecnologica. In queste condizioni la sfera d’intervento dello Stato si sarebbe ristretta perché aumentando col tempo il grado di specializzazione sarebbe divenuto impossibile per lo stato esercitare sulle attività un reale controllo. Per tale motivo, esse si sarebbero trasformate in attività private, ovvero gestite dai singoli cittadini, solo per i propri interessi privati, lacerando così il tessuto sociale e dando luogo ad una reciproca competizione che sarà fonte di altre differenziazioni.
Ma alla base della nuova economia che nasce proprio nella seconda metà dell’800 c’è l’esigenza di produrre plus-valore. La nuova organizzazione del lavoro che introduce la cooperazione, è invece per Marx una fase di maturazione di una società in decadenza. Ogni lavoratore compie un'operazione elementare; tecnicamente semplice, e solo quella. E’ sottoposto a condizioni di controllo rigide. Peraltro, con la divisione del lavoro, non viene diviso solo il ciclo produttivo, ma anche il lavoratore stesso, il quale deve scindere in sé la limitata abilità richiestagli da tutto il resto della sua umanità, cioè dalle sue antiche competenze, dalle sue disposizioni naturali, dalla sua intelligenza, dalla sua immaginazione; col che egli, degradato nella sua personalità, finisce col dipendere sempre piú strettamente dai voleri e dagli obiettivi del capitalista. Però la cooperazione moltiplica la forza produttiva dei singoli operai; infatti, ad esempio, tempi di produzione di una merce vengono tagliati da tutti gli intervalli improduttivi, necessari quando l'intero processo lavorativo era compiuto da un singolo operaio; pertanto la forza-lavoro viene utilizzata in modo piú intensivo. Ciò consente di generare un alto altro margine di plus-lavoro. A ciò va aggiunta, sostiene Marx, la trasformazione in industria meccanizzata che introduzione, nel ciclo di lavorazione, le macchine, che sostituiscono sempre piú il dispendio di energia fisica e i vecchi arnesi di lavoro. Con esse aumenta notevolmente la quantità di merce prodotta nello stesso tempo aumenta il plusvalore, ma il lavoratore subisce un'ulteriore degradazione; egli è solo un mezzo per far funzionare le macchine.

Lezione 4: Il diritto del lavoro in Italia

PARTE I

L'insieme delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro è ciò che definiamo diritto del lavoro, ossia la relazione giuridica intercorrente tra il prestatore ed il datore di lavoro. La Carta costituzionale italiana è nota per il contenuto dell'art. 1: "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Ma gli articoli che seguono hanno certamente un rilievo maggiore:
-l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi anche i diritti civili dei lavoratori
-l'art. 3, che sancisce il principio dell'eguaglianza giuridica e, dunque, implicitamente, il divieto, per il legislatore, di discriminazione fra lavoratori
-l'art. 4, che statuisce che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro"
-l'art. 35, che dispone che la Repubblica tutela il lavoro (in tutte le sue forme ed applicazioni), la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove gli accordi e le organizzazioni internazionali volti ad affermare i diritti dei lavoratori, riconosce la libertà di emigrazione
-l'art. 36, che enuncia il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente nonché il diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie
-l'art. 37, relativo al lavoro femminile ed al lavoro minorile, che stabilisce, tra l'altro, che alla donna lavoratrice spetta, a parità di lavoro, parità di retribuzione rispetto ai lavoratori maschi
-l'art. 38, in cui è prefigurato l'intervento assistenziale nonché quello previdenziale a favore dei lavoratori subordinati "in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"
-l'art. 39, che tratta della libertà sindacale, del sindacato riconosciuto e del contratto collettivo
-l'art. 40, a norma del quale "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".

Ulteriori regolamentazioni sono poi contenute nel libro V del Codice Civile:

-Lavoro subordinato: l'art. 2094, c.c., riferendosi al rapporto di lavoro alle dipendenze di un'impresa, definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Per i rapporti di lavoro con datori non imprenditori provvede l'art. 2239, c.c., che dispone l'applicabilità anche a questi ultimi della normativa del lavoro nell'impresa, in quanto compatibile con la specialità del rapporto. La subordinazione del lavoratore è tecnica e funzionale, cioè determinata dalla prestazione ed a questa collegata; è personale, in quanto investe la personalità stessa del prestatore, assoggettato perciò al potere direttivo e disciplinare del datore e dei collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; è patrimoniale, avendo origine contrattuale e ricollegandosi alla retribuzione; è costante, poiché variano solo, in relazione alle mansioni a ciascuno attribuite, i limiti della subordinazione.

-Lavoro Autonomo: Ai sensi dell'art. 2222, c.c., si ha lavoro autonomo o "locatio operis" o contratto d'opera "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". Dunque, il lavoratore autonomo si trova in una posizione di autonomia, essendo rimessa alla sua piena discrezionalità la scelta circa le modalità, il luogo ed il tempo di organizzazione della propria attività e ricadendo completamente su di lui il rischio inerente all'esercizio dell'attività lavorativa (salva l'ipotesi di cui all'art. 2228, c.c.).

-Lavoro Parasubordinato: Il rapporto di lavoro parasubordinato può essere definito come quel rapporto che, a prescindere dalla sua formale ed incontestata autonomia, si caratterizza, oltre che per la continuità, per il carattere strettamente personale della prestazione, integrata dall'impresa. Tale rapporto è caratterizzato dalla continuatività, nel senso che ha stabilità e durata nel tempo; dalla coordinazione; dalla personalità della prestazione, che deve prevalere sull'aspetto imprenditoriale.

Altra regolamentazione, che si aggiunge a quella generale, può essere rinvenuta nel contratto collettivo, che è il contratto stipulato tra il sindacato dei lavoratori e l'associazione sindacale degli imprenditori, a livello interconfederale, o di categoria, o aziendale, al fine di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro a cui dovranno uniformarsi i singoli contratti individuali In Italia si è instaurata una prassi di contratto a tre (CGIL, CISL, UIL) dalla parte dei lavoratori con la Confindustria dalla parte dei datori di lavoro. I livelli principali della contrattazione sono:
-il livello interconfederale, in cui contrattano le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil e le associazioni negoziali delle imprese, come la Confindustria, la Confapi, le organizzazioni rappresentative dell’artigianato e della cooperazione. A questo livello si producono i protocolli d’intesa sulle relazioni industriali;
-il livello nazionale di categoria, in cui contrattano sindacati nazionali rappresentanti le varie categorie (es. metalmeccanici, chimici ecc.) e le relative associazioni imprenditoriali. Questo livello produce i contratti collettivi nazionali di lavoro;
-il livello aziendale, che produce un accordo valido per i lavoratori di una determinata impresa, solitamente migliorativo rispetto ai CCNL.
Oggetto della contrattazione collettiva sono il contenuto normativo, che attiene al complesso di clausole che sono destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti di lavoro: in altre parole, la disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato, e il contenuto obbligatorio, che vincola a determinati comportamenti le associazioni (dei lavoratori e datori) tra loro. Nella realtà aziendale, le clausole obbligatorie possono essere molteplici. Fra le più importanti abbiamo le clausole istituzionali, sono quelle che pongono in essere organi o istituti particolari con il fine di assolvere a specifici compiti; le clausole di amministrazione, sono quelle che istituiscono collegi di conciliazione o di arbitrato o particolari organi paritetici con il compito di accettare reclami e controversie, sia individuali che collettivi, insorgenti su determinate materie; le clausole di tregua sindacale, consistono in un impegno da parte degli agenti contrattuali dei lavoratori di non far ricorso all’azione diretta e a non organizzare agitazioni per conseguire la modifica del contratto prima della sua scadenza naturale e senza che si presenti un valido motivo di revisione dello stesso.

Altra fonte contrattuale è il lavoro interinale, in cui un’agenzia di collocamento privata smista soggetti in cerca di occupazione indirizzandoli temporaneamente presso imprese che necessitano di manodopera. Il rapporto di lavoro interinale consta di tre figure cardine l’impresa fornitrice che ha il compito di fornire all’impresa richiedente un proprio lavoratore per un certo periodo di tempo; l’impresa utilizzatrice; il prestatore di lavoro temporaneo. Il contenuto sostanziale della prestazione, e cioè l’attività dedotta nel rapporto, è desunta da una serie di elementi, e precisamente dalle mansioni, dalle qualifiche e dalle categorie. Le mansioni indicano l’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore di lavoro: indicano, in sostanza, l’oggetto specifico dell’obbligazione lavorativa. La qualifica designa lo status professionale del lavoratore, legalmente e contrattualmente identificato secondo il contenuto delle mansioni. In particolare essa esprime il tipo e il livello di una figura professionale e concorre con le mansioni a determinare la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell’impresa, da cui derivano una serie di diritti e doveri inerenti al rapporto di lavoro. Le categorie costituiscono delle entità classificatorie che raggruppano i vari profili professionali, ma la distinzione tra impiegati ed operai è oggi parzialmente superata dall'introduzione, ad opera della contrattazione collettiva, di un nuovo sistema di inquadramento professionale: il c.d. sistema di inquadramento unico che si fonda su una classificazione unica dei lavoratori, che vengono ordinati in una pluralità di livelli professionali, e non più, come avveniva in passato, per gruppi di qualifiche all'interno delle varie categorie.

PARTE II

La prestazione di lavoratore deve essere lecita, possibile, determinata e determinabile, personale, patrimoniale. Sussiste l’obbligo di diligenza indicato all'art. 2104 del C.C, l’obbligo di obbedienza, cioè il lavoratore deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro che gli vengono impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza. I diritti del lavoratore sono il diritto alla retribuzione; il diritto al trattamento di fine rapporto; le indennità speciali, i diritti personali.

Anche la posizione giuridica del datore di lavoro ha diritti e doveri. Abbiamo il potere direttivo che è il potere di dare istruzioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro; il potere di vigilanza, di controllo e di disciplinare. Mentre suoi obblighi precisi sono:
-obbligo di corrispondere la retribuzione nei modi e nei termini stabiliti nel contratto;
-obbligo di tutela delle condizioni di lavoro o di sicurezza;
-obbligo di tutela assicurativa o previdenziale del lavoratore;
-obbligo di assicurare i dipendenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali;
-obbligo di procedere a determinati accertamenti sanitari prima dell’assun-zione o in costanza di rapporto nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente;
-obbligo di custodire e di tenere aggiornato il libretto individuale di lavoro di ciascun prestatore;
-obbligo di informazione che si articola in due direzioni: nei confronti del lavoratore, al quale devono essere comunicati qualifica, mansioni, periodi di ferie, prospetto paga ecc.; nei confronti del sindacato che deve essere informato non solo sullo svolgimento dei rapporti di lavoro ma anche sulla gestione complessiva dell’azienda.

Per quel che concerne i rapporti di lavoro speciali rimandiamo alla Legge 30 (Biagi-Maroni). Ci soffermiamo poi sui diritti sindacali. Ai sensi dell’art. 19 St. Lav. si può definire la rappresentanza sindacale aziendale come qualunque tipo di organizzazione attraverso cui il sindacato è presente nell’azienda, purché derivi dall’iniziativa dei lavoratori ed abbia qualificazione sindacale, cioè sia riferibile alla struttura sindacale. Inoltre, in seguito al referendum ex D.P.R. 312/95 che ha portato alla riformulazione dello stesso art. 19, “rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”. Ma il diritto sindacale si esplicità soprattutto nel diritto di sciopero.
Lo sciopero si configura come una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. La titolarità del diritto di sciopero è attribuita al singolo prestatore di lavoro, il quale lo può esercitare senza il bisogno di alcun benestare sindacale. Tuttavia, se è vero che il diritto di sciopero si configura come individuale quanto alla sua titolarità, è anche vero che si configura come collettivo quanto al suo esercizio.
Il diritto di sciopero incontra limiti esterni (relativi cioè ad eventuali contrasti tra l’interesse garantito dal diritto di sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati) ed interni (derivanti cioè dalla stessa nozione di sciopero). In particolare nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è consentito nel rispetto di tre condizioni:
-adozione di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili;
-preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e comunicazione al pubblico almeno 5 gg. Prima attraverso i media;
-indicazione preventiva della durata delle astensioni dal lavoro.
I soggetti che promuovono lo sciopero devono garantire un minimo esercizio del servizio, nonché le prestazioni indispensabili. Inoltre, una apposita Commissione permanente nominata dal Presidente della Repubblica, deve procedere ad un tentativo di conciliazione fra le parti. Nel caso in cui lo sciopero possa recare gravi pregiudizi ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, la pubblica autorità può precettare le organizzazioni sindacali ed i singoli lavoratori, affinché il servizio non sia sospeso. Infine, sono previste sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni legislative per i prestatori di lavoro (è escluso tuttavia il licenziamento), le organizzazioni sindacali e di datori di lavoro.

CONCLUSIONI

Bene con questa lezione si conclude il corso di Sociologia del Lavoro, col quale abbiamo affrontato la nascita delle società industriali e l'attuale sistema del lavoro. Speriamo di poter approfondire questi temi in futuro, ma in ogni caso rappresentano un buon punto di partenza per chi si avvicina alla materia.


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