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STORIA DELLA COSTITUZIONE
di
Luca Bandieras

Lezione 1: Le origini

Le origini della Costituzione vanno ricercate nel dopo referendum, passo fondamentale per la costruzione di uno Stato Imperiale, anche se alcuni principi erano già stati sanciti nei tre anni precedenti. Uno dei primi documenti riguardanti la Costituzione è infatti del 9 agosto 2003 e comunica infatti, alla cittadinanza, la nuova versione del testo fondamentale. Questa probabilmente è stata realizzata dopo il referendum infatti, con l’introduzione delle nuove norme riguardanti partiti, Gran Consiglio e Governo, non presenti con la precedente forma di governo di monarchia assoluta.

Analizziamo quindi questa prima forma di Costituzione, dove possiamo riscontrare molte somiglianze con gli attuali articoli.
1) Il fondatore dell'IMPERO è Emanuele Spikas, a cui sono legati sia il nome sia la gestione dell'IMPERO.
Questo primo articolo è riconducibile all’attuale art. 5 dei Principi Fondamentali, che dichiara che “L'Impero, il suo nome, la sua storia e la sua immagine sono legati innegabilmente al suo fondatore Emanuele Spikas”, in una versione ampliata di questo testo base, tralasciando però la gestione che, giustamente, sarà affare dei successori del fondatore e attuale Imperatore e naturalmente anche di tutte le istituzioni.
2) La micronazione IMPERO non è regolamentata da nessun obbligo e si basa unicamente sul buon senso e sulla coscienza dei membri.
Il secondo punto è facilmente riconducibile all’ultima parte dell’attuale art. 3, sempre dei Principi Fondamentali, che tratta il tema della libertà e della sua garanzia per tutti i cittadini. Il testo attuale è: “la libertà individuale è inattaccabile (…) la libertà è soggetta al buon senso e alla coscienza dei cittadini”
3) Tutti sono liberi di fare qualsiasi cosa purchè ciò non intacchi la libertà di qualcun altro, la quale può essere invasa solo per motivi quali la giustizia e la sopravvivenza.
In una versione un po’ grezza, è chiaro che questo articolo ritorna all’art. 3 citato precedentemente, con il passo “La libertà individuale è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui”, ma anche all’art. 4 “Il rispetto della natura, della vita e della libertà d'ogni essere vivente, è doveroso e può essere violato solo per necessità di sopravvivenza”.
4) Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione ma capendo che la espongono al giudizio degli altri e ne devono accettare le critiche.
Anche qui ci si rifà all'importantissimo 3° articolo dei Principi Fondamentali, riferendosi alla frase “la libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto ed è sacra e inviolabile, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa”.
5) L'uomo in quanto animale deve rispettare la vita e l'esistenza degli altri animali e degli altri esseri, influendo su di essi solo per motivi quali la sopravvivenza.
I temi dell’animalismo e dell’ecologismo è ancora ben presente nella nazione e si ritrova nell’art. 4 dei Principi Fondamentali, che tratta della tutela “esseri umani e non umani” con il testo: “Il rispetto della natura, della vita e della libertà d'ogni essere vivente, è doveroso e può essere violato solo per necessità di sopravvivenza”.
6) Le azioni compiute dai singoli membri non sono legate all'IMPERO, a meno che non siano stati delegati dall'imperatore.
7) Le azioni compiute dall'IMPERO non sono legate ai membri, salvo i membri che partecipano all'azione compiuta.
Questi due articoli ora vanno a costituire l’attuale art. 6, che risulta praticamente la somma di questi, con il testo, maggiormente curato di “Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio dei Gran Maestri, del Governo o del Gran Consiglio. Analogamente le azioni compiute dai vertici della micronazione non sono legate ai cittadini che non partecipano all'azione compiuta, ma vengono attuate nei loro interessi al fine ultimo di garantire prosperità alla micronazione”.
8) Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.
Paradossalmente, viste le modifiche di posizione dei precedenti articoli, questo punto 8 è ancora esattamente uguale all’attuale art. 8 dei Principi Fondamentali.
9) Ha diritto al voto il fondatore e chiunque abbia fornito una propria email e appartenga a una delle seguenti classi: DISCEPOLI, FEDELISSIMI, MEMBRI ONORARI, VICE GRAN MAESTRI, GRAN MAESTRI, MEMBRI SPECIALI.
Qui il discorso si fa più complesso, la prima parte infatti può essere considerata premessa all’attuale art. 10 dei Principi Fondamentali che regolamenta la corrispondenza biunivoca tra cittadinanza e l’indirizzo e-mail fornito. Tuttavia il diritto di voto ora è di tutti i cittadini (vedasi art. 9) e i gradi sono stati ridelineati dal Governo Provvisorio prima e regolamentati dalla Legge Luca, del settembre 2005, poi, con la fine dei Fedelissimi, dei Vice Gran Maestri e dei Membri Speciali.
10) Chi non comunica cambi di email e lascia all'IMPERO un'email invalida e chi persegue per più tempo senza partecipare al forum o comunque senza interagire con la micronazione, perde i suoi titoli e diventa un Gregario senza diritto di voto, fatta eccezione per i Membri Speciali.
Si ritorna all’art. 10 citato in precedenza, sul rapporto e-mail-cittadinanza, che ora regolamenta con maggiore precisione tempi e dinamiche: “I cittadini sprovvisti di e-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della cittadinanza”. L’attuale passaggio al grado di Gregario (causato dalla non partecipazione e dal non voto) tuttavia non comporta più la perdita di voto.
11) Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere purchè non violi il punto 12.
12) Nessuno può essere giudicato in base a razza, religione e condizione.
La regolamentazione dei partiti nella Costituzione è nell’art. 11 dei Principi Fondamentali: “Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, il quale però non può mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione. I partiti hanno quindi piena libertà di pensiero, mentre la loro azione è vincolata alla Costituzione e alle istituzioni della monarchia costituzionale”, quindi il discorso del punto 12 è ampliato, giustamente, alla responsabilità delle azioni (e non dei principi) dei partiti alla Costituzione e ai suoi principi.
13) Il Parlamento è composto da 10 membri (di qualsiasi grado, esclusi i Gregari) eletti tramite elezioni; i seggi verranno divisi in base ai voti raccolti dai partiti e i parlamentari rappresentativi di ogni partito verranno scelti con modalità proprie e interne ad ogni partito, entro 4 giorni, altrimenti sarà l'imperatore a deciderli.
Il parlamento, cioè il Gran Consiglio, ora ha un suo capo apposito nella Costituzione, ovvero il Capo I dell’Ordinamento. Le informazioni tuttavia espresse in questo punto 13 sono principalmente contenuti nell’art. 1 “Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell’Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri. Sono eleggibili tutti i cittadini dell’Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica. La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da un singolo partito.” L’ultima parte dell’articolo (ovvero il potere dell’Imperatore di decidere gli eletti) non è tuttavia presente, infatti allo stato attuale è possibile esprimere la preferenza per il candidato e quello che ha ricevuto più preferenze viene eletto. In caso di parità la decisione spetta al capopartito, a quanto pare senza limiti di tempo.
14) Le decisioni vengono inizialmente stabilite dal Parlamento con il metodo della maggioranza dei voti, in seguito l'imperatore deciderà se omologare la decisione del Parlamento.
Sempre nel Capo I dell’Ordinamento, si possono trovare riferimenti a questa parte, con l’art. 11 “Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede a votazione. La durata della stessa è di 7 (sette) giorni durante i quali i Parlamentari sono tenuti a dare il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore, a seguito del parere di legalità e costituzionalità da parte del Ministero di Giustizia e della ratifica dell'imperatore.” Quindi la ratifica dell’Imperatore è rimasta ed è ancora necessaria per l’entrata in vigore di una legge (come recita anche l’art. 7 dell’Ordinamento “Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore”), in un procedimento ora maggiormente regolato anche dalla Legge Emanuele.
15) Una decisione può essere omologata anche contro il giudizio dell'Imperatore se viene raccolto il consenso della metà+1 degli aventi diritto al voto.
Questo riferimento non ha riscontri nell’attuale legislazione, che tuttavia contempla un altro caso in cui una legge non necessita della ratifica dell’Imperatore, espresso nell’art. 7 del Capo I: “Le deliberazioni che ottengono un voto favorevole unanime (10) non hanno bisogno del consenso imperiale”.

Lezione 2: I lavori

La stesura della Costituzione, un lavoro che ha occupato buona parte del Governo Provvisorio, è avvolta un po’ in un’aura di mito, data la scarsa disponibilità di dati sul forum.
Questa lezione cerca di far luce su tutte le procedure che hanno portato alla creazione della prima forma della Costituzione, prima quindi delle varie modifiche fatte dopo il 27 ottobre 2004.
Ecco i principi fondamentali:
Articolo 1
Il fondatore dell'IMPERO è Emanuele Spikas, a cui sono legati nome, immagine e storia dell'IMPERO.
Articolo 2
Il valore principale della micronazione è la libertà coaudivata dal buon senso e dalla coscienza dei cittadini.
Articolo 3
Tutti sono liberi di fare qualsiasi cosa purchè ciò non intacchi la libertà di qualcun altro, la quale può essere invasa solo per motivi quali la giustizia e la sopravvivenza.
Articolo 4
Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione e i propri ideali ma capendo che la espongono al giudizio degli altri e ne devono accettare le critiche.
Articolo 5
L'uomo in quanto animale deve rispettare la vita e l'esistenza degli altri animali e degli altri esseri, influendo su di essi solo per motivi quali la sopravvivenza.
Articolo 6
Le azioni compiute dai singoli cittadini non sono legate all'IMPERO, a meno che non siano stati delegati dall'imperatore o stiano svolgendo la propria funzione. Allo stesso modo le azioni compiute dai vertici della micronazione non sono legate ai cittadini che non partecipano all'azione compiuta.
Come abbiamo visto nella precedente, questi articoli si richiamano molto a quelli della prima bozza, è facilmente intuibile quindi che siano stati realizzati senza molta discussione, prendendo semplicemente spunto dai vecchi principi fondamentali. Tuttavia l’art. 8 ha subito dei cambiamenti, infatti il diritto di voto, oggi sancito dall’art. 9 dei Principi Fondamentali, non era concesso ai gregari, ovvero ai cittadini senza contatto valido, mentre con la riforma il diritto di voto è di tutti i cittadini, quelli senza contatto infatti perderanno la cittadinanza (secondo modifica correlata dell’allora art. 9).
L’ordinamento invece ha avuto una genesi più variegata, le parti principali di Governo, Consiglio dei Gran Maestri e Gran Consiglio sono state redatte infatti dall’allora Ministro degli Interni Massimo Konstitution, nell’aprile 2004 (la data di pubblicazione in Gran Consiglio è del 21 aprile), mentre per l’Ordinamento Giudiziario bisognerà attendere il 27.
Nella parte del Gran Consiglio c’è una differenza importante, nell’art.7.
Articolo 7
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dalla maggioranza dei membri (6).
Tutti gli atti devono essere controfirmati dall’Imperatore e dal Ministro interessato.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore.
Le deliberazioni che ottengono un voto favorevole unanime (10) non hanno bisogno del consenso imperiale.

La seconda frase infatti sancisce la necessità di almeno 6 voti favorevoli per il passaggio di una legge, mentre ora basta qualsiasi maggioranza. Viene tolto quindi il quorum, annullando praticamente gli effetti reali dell’astensione dal voto (sia esplicita nella votazione che voto non espresso).
E se nella parte riguardante il Consiglio dei Gran Maestri tutto è rimasto inalterato, ci sono novità nell’ordinamento del Governo, a partire dal primo articolo.
Articolo 1
Il Governo è composto dai Ministri e presieduto dall’Imperatore.
La forma attuale infatti prevede che il governo sia presieduto dal Primo Ministro, ovvero un candidato designato da una lista, un partito o una coalizione ed eletto dai cittadini. La differenza quindi è notevole.
Articolo 2
Il numero dei Ministri non è fisso, ma esso può variare a seconda delle necessità.
La legge stabilisce comunque quali debbano essere i Ministeri fondamentali.
Essi sono:
Ministro degli Esteri non Italici: si occuperà del rapporto tra la nostra micronazione e le micronazioni (o persino le nazioni) di lingua straniera.
Ministro degli Esteri Italici: si occuperà dei rapporti con le micronazioni/nazioni di lingua italiana.
Ministro della Difesa: si occuperà della difesa della micronazione (in questo caso forum e sito principalmente).
Ministro della Propaganda: si occuperà di fare pubblicità alla micronazione, di diffonderne gli ideali, di curarne l’immagine ed eventualmente di trovare nuovi cittadini.
Ministro degli Affari Interni: si occuperà della gestione degli affari di carattere generale che non interessano specificatamente nessun altro ministro.
Ministro della Giustizia: si occuperà della amministrazione della Giustizia, quindi collaborerà con i Gran Maestri.
Ministro dell’Informatica: si occuperà di migliorare sempre più il nostro sito ed il forum e sarà un punto di riferimento per le questioni informatiche. Collaborerà con i colleghi della Difesa e della Propaganda.

E’ da citare innanzitutto la fusione del Ministero degli Esteri non Italici con quello degli Esteri Italici, in un unico Ministero degli Affari Esteri. Per quanto riguarda le competenze invece attualmente non sono più regolamentate dalla Costituzione vera e propria, ma questa contiene un riferimento alla Legge Lovernato, che ancora oggi è la base delle competenze di ogni singolo ministero.
Articolo 3
I Ministeri degli Esteri e della Difesa sono di nomina esclusivamente Imperiale.
Gli altri vengono nominati dal partito di maggioranza.
Essi possono essere anche membri del Gran Consiglio.
Nel caso in cui non lo siano, hanno il diritto di assistere alle assemblee ma non quello di votare.

Per quanto riguarda Esteri e Difesa, la nomina ora è affidata ancora all’Imperatore, ma dev’essere confermata dal Consiglio dei Gran Maestri.

Lezione 3: L’ultimazione

Dopo l’entrata in vigore ufficiale della Costituzione è chiaro che il tutto non è rimasto fermo, bensì ci sono state varie modifiche, di variabile importanza.
Una sicuramente necessaria è quella fatta tra il 5 e l’8 gennaio 2005 dall’Imperatore e il Ministro della Giustizia del Govenro Provvisorio Francesco Konstitution: la creazione dell’attuale art. 7 dei Principi Fondamentali. Questo articolo, che è stato citato numerose volte per via della sua importanza, infatti proibisce il cambiamento della sostanza dei primi sei articoli dei Principi Fondamentali della Costituzione, impedendo quindi di cambiare, di fatto, le basi della micronazione. Per quanto riguarda la forma invece i cambiamenti necessitano dell’unanimità da parte di Gran Consiglio e Consiglio dei Gran Maestri.
Nello stesso periodo avvengono anche cambiamenti di facciata, infatti, su iniziativa di Francesco Konstitution, viene abrogato l’art. 11 dei Principi Fondamentali di allora, che si riferiva al Gran Consiglio nel seguente testo:
Il Parlamento è composto da 10 membri (di qualsiasi grado, esclusi i Gregari) eletti tramite elezioni; i seggi verranno divisi in base ai voti raccolti dai partiti e i parlamentari rappresentativi di ogni partito verranno scelti con modelatità proprie e interne ad ogni partito, entro 4 giorni, altrimenti sarà l'imperatore a deciderli.
La motivazione era e rimane semplice, non c’era bisogno di mantenerlo in quanto tutto il necessario sul parlamento si trovava nell’Ordinamento. Quindi l’8 gennaio, dopo una votazione in Gran Consiglio l’articolo venne eliminato.
Sempre nel gennaio 2005 vengono aggiunti altri articoli, riguardanti la guerra ed elaborati ancora una volta da Francesco Konstitution, il primo fa ancora parte dei Principi Fondamentali (art. 12):
L’Impero rifiuta di ricorrere alla guerra come strumento per risolvere le divergenze con le altre micronazioni, verso le quali si impegna a rispettare i trattati diplomatici con esse stipulati.
Tuttavia, con la premessa che solo i reali colpevoli debbano essere colpiti, si riserva di ricorrere alla guerra nei seguenti casi:
- In caso di attacco da parte di un’altra micronazione, come strumento di difesa;
- In soccorso agli alleati e alle micronazioni attaccate ingiustamente;
- In difesa di valori quali libertà e giustizia, anche al di fuori dei propri confini sia fisici che virtuali.

Il secondo invece riguarda la deliberazione dello stato di guerra, che ancora oggi viene decretato dall’Imperatore, con il parere del Governo e dei Gran Maestri. Il 10 marzo 2005 viene inoltre proposta la modifica dell’art. 3 del capo del Governo portandolo nella versione attuale. L’argomento era la nomina dei Ministeri di Esteri e Difesa che ora, secondo il testo ancora oggi in vigore di Massimo Konstitution, “vengono nominati dall'imperatore, e in seguito confermati dal Consiglio dei Gran Maestri”. La modifica viene approvata il 17 aprile.
Tra il 19 e il 26 marzo viene inoltre inserita la questione Gazzetta Ufficiale, con la creazione dell’art. 12 della parte dell’Ordinamento dedicata al Gran Consiglio. Bisognerà aspettare novembre per altre modifiche, infatti ci sarà la fin’ora unica modifica della forma dei Principi Fondamentali, che vengono portati alla forma attuale. La votazione terminerà il 26 novembre 2005.
Nel marzo 2006 viene modificato anche l’art. 10 (che non è sottoposto, ricordiamo, alla votazione all’unanimità di Gran Consiglio e Gran Maestri), in cui vengono regolamentate le forme di contatto tra i cittadini e lo Stato. L’articolo, ancora oggi in vigore è:
I cittadini sprovvisti di E-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della cittadinanza.
Per chi si è distinto nel merito ottenendo le cariche di Gran Maestro, Pari Onorario, Pari e Cittadino Onorario tale periodo è prorograto a tre (3) mesi. Non sono soggetti a questo articolo coloro i quali godono di particolare status di Cittadinanza Onoraria.

La modifica verrà approvata il 5 aprile 2006.
Il problema astensione dalla votazione, citato nell’art. 7 dell’Ordinamento (Gran Consiglio) viene sbrigato nel maggio 2006, con il testo, in cui viene tolto il quorum dei 6 voti favorevoli:
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Discorso molto meno semplice per quanto riguarda l’art. 11, ancora sul Gran Consiglio, la modifica (proposta da Marco Aquila) partiva dalla forma:
Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede a votazione. La durata della stessa è di 7 (sette) giorni durante i quali i Parlamentari sono tenuti a dare il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore, a seguito della ratifica dell'imperatore, se nessuno dei cittadini ne chiederà la modifica o l’abrogazione. Affinché una legge venga ritirata per essere corretta o abrogata è necessario un cittadino ne faccia richiesta al Ministro della Giustizia.
In base a questo articolo quindi il cittadino, dopo la ratifica dell’Imperatore, aveva il potere di richiedere al Ministro di Giustizia eventuali correzioni, da discutere in Gran Consiglio.
Nella forma del proponente a raccogliere la richiesta sarebbe stato il Presidente del Gran Consiglio, che avrebbe valutato l’eventuale ridiscussione o meno. Dopo una lunga discussione, si raggiunge in compromesso, con la modifica della parte:
Essa entrerà in vigore, a seguito del parere di legalità e costituzionalità da parte del Ministero di Giustizia e della ratifica dell'imperatore.
Il cittadino può proporre l'abolizione o la modifica di una legge dal momento in cui questa entra in vigore, e non prima, destinando la proposta al Ministro di Giustizia. Tutte le mozioni approvate dal Ministro di Giustizia saranno discusse in Gran Consiglio.

La modifica verrà approvata il 23 novembre 2006.
Anche nel maggio 2007 si trova una modifica, con la nuova suddivisione della Gazzetta Ufficiale proposta da Luca Bandieras e poi ampliata dagli altri deputati. La Gazzetta Ufficiale, che raccoglie tutte le leggi dello Stato, viene quindi divisa nei singoli ministeri e non più in coppie. L’11 giugno anche questa modifica sarà approvata.


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