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CODICE PENALE IMPERIALE di Gianluca Blau
Lezione 1
Il nostro Codice Penale si divide in sette capitoli, ognuno dei quali tratta un aspetto specifico.
I capitoli di cui parlemo nella prima lezione saranno il capitolo sui PRINCIPI GENERALI e quello sulle PENE, quindi quelli che aprono il CP.
I principi generali sono riassunti in 9 articoli che rappresentano il dna, la base sulla quale gli altri capitoli si articoleranno: la giustizia è un obiettivo che dev'esser raggiunto e mantenuto in nome della Micronazione e dei suoi cittadini. Ebbene, si è visto come nelle società passate o anche nelle democrazie contemporanee il concetto di giustizia sia stato sempre astratto e spesso mai realizzato. Impero essendo una micronazione - una nazione ad adesione spontanea e non naturale - intende per 'giustizia' il rispetto dei diritti dei cittadini e l'applicazione delle leggi.
Difronte alla legge tutti gli imperiali sono uguali, perchè non esistono stratificazioni, e tutti - anche l'imperatore - sono soggetti a essa.
Una legge esercita il proprio peso soltanto quando entra in vigore. Poniamo l'esempio bizzarro che passi una legge che vieta ai cittadini di avere i capelli neri (so bene che non è costituzionale!); di conseguenza tutti quelli che hanno i capelli neri si tingono di un altro colore e quindi saranno in regola con le leggi. Se la denuncia fa riferimento a uno sgarro avvenuto quando la legge in causa non era ancora entrata in vigore, allora la denuncia non avrà peso e verrà considerata nulla.
Il nostro sistema prevede chiaramente anche delle pene per chi trasgredisce. Eccole di seguito con relative spiegazioni: espulsione definitiva, espulsione con segnalazione alle altre micronazioni, espulsione temporanea, soppressione del diritto di candidatura (diritto attivo) da una settimana a sei mesi, sostituzione per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività politiche o inerenti enti privati, interruzione dai pubblici uffici o da pubbliche attività (da una settimana a due mesi), soppressione dei gradi onorifici, interdizione di questi ultimi (da uno a quattro mesi), limitazione di accesso in alcune cartelle del forum (da una settimana a un mese).
Lezione 2
La seconda lezione parlerà dell'ORDINAMENTO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO.
Essendo un capitolo molto lungo cercheremo di concentrarci al meglio sui suoi singoli aspetti, benchè il Codice Penale sia di per sè chiaro.
Il capitolo terzo, sull'ordinamento del sistema giudiziario imperiale, si articola in tre commi: il primo parla delle parti che partecipano al processo, il secondo delle loro competenze (e limiti) e il terzo di come si svolge un regolare e giusto processo. Analizziamoli singolarmente.
Il primo comma ci spiega che parti del processo sono cinque: il Magistrato, la Giuria, la Difesa, l'Imperatore e l'Accusa. Prima erano quattro e solo in seguito a una recente modifica che ha aggiunto l'Accusa alla lista sono diventate cinque.
Nel comma successivo si spiegano quindi le cariche di ogni singola parte.
Il Magistrato è colui che effettua un compito di supervisione del processo ed emana la sentenza finale. Egli è "generalmente" (per non dire quasi sempre) il Ministro della Giustizia, ma può essere anche un suo delegato accettato anche dall'imperatore. Potendosi presentare casi eccezionali, o magari essendo il Ministro stato condannato, il ruolo di Magistrato può essere svolto anche dall'imperatore.
La Giuria è composta da cinque Gran Maestri che - solo dopo aver sentito tutte le voci - decidono se ritenere l'imputato colpevole o innocente. Se è uno di questi GM a essere l'imputato allora il posto (o anche i posti) vengono riempiti dai Pari Onorari (cioè il grado immediatamente sotto) oppure da altri cittadini scelti dal Consiglio dei Gran Maestri.
La Difesa può essere un qualsiasi cittadino scelto dall'imputato ma anche - in caso voglia auto-difendersi - l'imputato stesso.
L'Imperatore ha il potere di respingere la sentenza emanata da Magistrato e Giuria chiaramente motivando la scelta. Altro potere importante è quello di dare la grazia a un condannato.
L'Accusa, infine, è colei che presenta le prove del reato di cui l'imputato è accusato.
Il terzo comma parla, come abbiamo detto, dello svolgimento di un processo.
La denuncia viene fatta presso la sede del Ministero della Giustizia e denunciare è un diritto (nonchè un dovere morale) di ogni cittadino che abbia visto un concittadino compiere un reato.
La denuncia deve essere accompagnata dalle prove (le stesse che verranno presentate al processo) e non deve essere anonima, altrimenti viene rifiutata. In caso colui che denuncia non vuole che si applichi la legge su chi viene accusato, può tranquillamente ritirare la denuncia.
In seguito alla spedizione della denuncia l'Imperatore avvisa l'accusato via mail della denuncia pendente e da quel momento l'accusato ha una settimana di tempo per prendere visione nel suddetto ministero; se non vuole utilizzare questa settimana il magistrato può accontentarlo. Sta al buonsenso - e al buon intuito - del Magistrato se concedere più tempo alla discussione in modo da agevolare lo svolgimento del processo.
Se l'imputato non si presenta o, peggio, non risponde neanche all'avviso, il processo si svolgerà comunque senza di lui con le parti che svolgono le loro normali cariche, come spiego nelle righe qui sopra. In caso egli si dichiari direttamente colpevole la Giuria non dovrà nominare sentenze e quindi si passerà direttamente al verdetto del Magistrato.
I GM e l'Imperatore possono anche optare per uno dei reati previsti dal secondo capitolo del Codice come precauzione nei confronti dell'imputato; viene sentito il Magistrato, il quale sulla base delle accuse esprime il pare a riguardo.
Ma cosa succede da quando inizia il processo? Il Ministro della Giustizia esponde i motivi del processo e cede la parola all'Accusa che presenta le prove a sostegno della colpevolezza dell'imputato, per poi arrivare al turno della Difesa che - oserei dire, per definizione - contrasta quanto detto dai rivali. Il processo si ritiene chiuso dopo una settimana dall'ultimo intervento inserito. Da qui si arriva alla corte dei GM che proclamano se l'imputato è da ritenersi innocente o colpevole e quindi al Magistrato che decide la pena.
Se l'imputato non si è dichiarato da subito colpevole e se la Difesa o l'Accusa non sono soddisfatte della sentenza, possono fare ricorso. Il processo di ricorso viene svolto seguendo la stessa prassi del primo processo e non può essere seguito da un secondo ricorso. Se anche dopo il ricorso l'imputato è colpevole, allora inizierà a scontare la pena dopo quest'ultimo processo.
Lezione 3
Il nostro codice penale prevede nei capitoli quarto e quinto la descrizione dei reati in generale e poi di quelli contro la persona. I reati in generale prevedono "parametri" come le aggravanti, sarebbero a dire il caso in cui l'imputato riveste cariche pubbliche, la recidività, il non aver scontato pene le pene precedenti, il compiere un reato per coprirne un altro (ovviamente in questo caso l'accusa è doppia), la partecipazione a un reato e la premeditazione di un reato (quest'ultima è una pericolosa aggravante in quanto il progetto, in quanto frutto di un piano sul quale si è lavorato, può esprimersi tramite gravi azioni come la sovversione).
Nello stesso capitolo troviamo le attenuanti, opzione che può essere scelta dalla Magistratura solo se la pena è inferiore alla interdizione dei diritti politici attivi (vedi la prima lezione). Tra le attenuanti vengono riconosciuti i casi in cui: l'imputato ammette la propria colpevolezza prima che inizino le indagini; l'imputato facilita lo svolgimento dell'indagine e/o del processo; l'imputato avvisa di un reato in associazione prima che il reato lo compiesse lui; l'i. si dichiara pubblicamente colpevole; l'i. agisce dopo aver subito un reato. Dopo l'eventuale presentazione di queste attenuanti, Magistrato e Giuria ne esaminano l'attendibilità. Se il reato è commesso da più persone, chi si allontana prima dell'attuazione o della scoperta non è punibile, ma la punibilità può avvenire - anche se con pena minore - se un cittadino viene scoperto di aver provato ad attuare un reato. Altri casi di punibilità previsti dal CP sono indirizzati verso chi forza un'altra PERSONA (attenzione, non necessariamente un cittadino) a compiere un reato (è il caso anche di un mandante, per esempio - quindi non stiamo parlando di un caso da niente!!) e verso chi viola un contratto liberamente e volontariamente da egli stesso sottoscritto. Questo può essere il caso del gestore di un'ente privato, il quale, una volta infranto quanto sottoscritto, deve scontare la pena espressa dallo stesso contratto; qualora non ve ne sia una, l'attore dovrà risarcire la comunità tramite beni e/o servizi per compensare. Inoltre, in quanto denunciare un reato è dovere, è passibile di denuncia anche chi non denuncia, dato che un reato è un pericolo dalle conseguenze a volte anche smisurate.
Per quanto riguarda i reati contro il singolo, credo valga la pena schematizzare:
1) Ingiuria. Se un cittadino usa parole particolarmente gravi e pesanti contro altre persone - in particolare offese morali o di stampo razzista - rischia pene fino al confinamento in alcune cartelle del forum e l'interdizione momentanea dei gradi onorifici.
2) Calunnia. Se si verifica un episodio di calunnia, il cittadino è passibile di denuncia con le stesse pene del reato di ingiuria.
3) Violazione della privacy. Chiunque pubblichi materiale privato di un altro cittadino senza il consenso di quest'ultimo o chi ne violi in altri modi la privacy, può esser denunciato col rischio anche dell'espulsione definitiva.
4) Violazione del segreto di voto. Chi è a conoscenza del voto di un concittadino e va a diffonderlo senza il permesso esplicito di quest'ultimo, è punibile fino all'interdizione momentanea dei diritti politici attivi (che, ripetiamo, riguardano la candidatura).
5) Appropriazione illecita di dati. Anche questa punibile fino all'espulsione definitiva, riguarda chiunque si impossessi e faccia uso di nickname e password di un suo concittadino. E' un reato legato in un certo senso alla violazione della privacy, tant'è che le pene sono le stesse.
6) Obbligo nel voto. Se un cittadino obbliga un altro cittadino a seguire un preciso movimento o a sostenerlo tramite il voto è punibile fino all'interdizione dei diritti politici attivi.
Come potete vedere, questi sono solo alcuni dei provvedimenti che tutelano il singolo nella sua libertà e nel suo spazio. Nella prossima lezione concluderemo il corso parlando dei reati contro la comunità (intesa come insieme di persone) e dei reati contro Impero (cioè quelli di carattere più "legislativo").
Lezione 4
Chiudiamo il corso con gli ultimi due argomenti: reati contro la comunità e reati contro Impero.
Prestiamo attenzione a questi argomenti perchè non sono la stessa cosa. Come ho provato ad anticipare nella lezione precedente, i primi sono reati contro l'insieme di persone, mentre i secondi sono reati di tipo più legislativo. Ovviamente non basta questo per conoscere questa parte del CP, per cui andiamo ad approfondirli insieme cominciando dai reati contro la comunità.
Il primo dei casi previsti è quello della censura indebita, questo perchè un moderatore di una sezione ha sì dei poteri all'interno ma devono anche essere usati con un certo criterio (e qui potremmo anche rimandare all'appello al buonsenso della Costituzione). In caso, quindi, un moderatore applichi censure ingiustificate è punibile con la sostituzione delle cariche pubbliche che in quel momento riveste.
Discorso analogo va fatto per la censura indebita in chat, che merita un discorso diverso perchè mentre il forum è più "meccanicistico" la chat è in tempo reale, quindi i meccanismi di censura sono diversi. Se viene, all'interno di una chat, applicata una censura o una qualsiasi limitazione di libertà individuale, l'attore (o censore, in questo caso) subisce prima l'interdizione dalla carica di moderatore e poi può essere soggetto anche all'interzione di pubblici uffici o pubbliche attività.
Il terzo punto previene contro chi ostacola l'andamento delle indagini, che è punibile fino all'interdizione momentanea dei diritti politici attivi.
Pene più severe sono previste per chi corrompe o opera concussione, in quanto compromette il normale svolgimento degli eventi (e della giustizia), con un provvedimento che può andare dall'interdizione del diritto di candidatura all'espulsione definitiva.
Segue l'uso di più nickname e/o di dati falsi nella richiesta di cittadinanza, dato che IL cittadino in quanto tale è uno solo e, quindi, non può avere più identità. Per cui ritengo importante precisare che nel momento della richiesta di cittadinanza è fondamentale, anzi obbligatorio, dichiarare tutti i veri dati che NON VERRANNO DIVULGATI se non col consenso dello stesso cittadino (come spiego nella lezione precedente riguardo la privacy); dunque è legale dire per esempio nel forum cose false sul proprio conto purchè non si menta al momento della richiesta di cittadinanza. E' un punto che tengo particolarmente a precisare perchè penso possa causare parecchi malintesi, tant'è vero che la pena è molto aspra: dalla perdita momentanea dei diritti politici attivi all'espulsione definitiva con segnalazione ad altre Micronazioni.
Inoltre, il capitolo sesto parla del rispetto verso il sito e il forum imperiale: chiunque danneggi forum e sito della Micronazione con virus o altri sistemi subisce, anche in questo caso, dall'interdizione della candidatura fino all'espulsione perentoria con segnalazione ad altre Micronazioni.
Questi sono quindi i reati che danneggiano la Micronazione e chi vive all'interno.
Ora passiamo ai reati contro Impero, che costituiscono i reati più gravi.
Sono nove articoli: il primo riguarda l'inosservanza di norme imposte da un'autorità (inclusi anche i ministeri). Chiunque le trasgredisca può subire pene fino all'espulsione da uno a sei mesi.
Il secondo caso è quello del danneggiamento dell'immagine della Micronazione: se un cittadino danneggia l'immagine di Impero nei confronti, per esempio, di enti esteri è punibile con l'interdizione momentanea dei diritti attivi da una settimana a sei mesi.
L'articolo tre parla dell'uso di più cittadinanze, forse il reato più compiuto all'interno di Impero e sempre prontamente sventato. Si sa che l'appartenenza alla Micronazione è una soltanto, per cui chi venga scoperto in possesso di più cittadinanze può essere espulso da uno a sei mesi. Inoltre viene prevista l'aggravante secondo la quale, se le più cittadinanze vengono usate per danneggiare l'immagine di Impero, si può arrivare fino all'espulsione definitiva.
Il quarto articolo riguarda la diffusione di informazioni riservate, per cui chi è a conoscenza di informazioni riservate e va a diffonderle a chi non è autorizzato, è punibile fino all'interdizione momentanea dei diritti politici attivi.
Il reato di tradimento - articolo cinque - riguarda chiunque supporti Micronazioni false o avverse a Impero ed è punibile con provvedimenti che vanno dall'interdizione dei diritti politici attivi fino all'espulsione permamente con segnalzione ad altre Micronazioni.
Rapporti analoghi sono citati anche nell'articolo successivo, finalizzati però allo spionaggio, reato che comporta le stesse pene dell'articolo precedente.
Il reato di sovversione è invece quel tentativo di attaccare le istituzioni imperiali ed è punibile anch'esso con pene che vanno dall'interdizione momentanea dei diritti attivi all'espulsione con segnalazione. Ovviamente quando il divario tra due possibili pene è così ampio, il tutto è proporzionato alla sua riuscita, quindi alla sua effettiva pericolosità.
L'articolo otto previene le violazioni della Costituzione, con particolare attenzione ai principi fondamentali. Il cittadino atto a violare quanto detto in questo articolo è punibile con pene fino all'espulsione definitiva con segnalazione ad altre Micronazioni, in modo tale da evitare che l'attore possa ripetere la stessa cosa in altri territori.
L'ultimo articolo riguarda l'abuso d'ufficio, argomento ai tempi a lungo trattato in Gran Consiglio: chi usa la propria carica per procurare vantaggio a sè stessi o al proprio schieramento dusbisce pene non inferiore all'interdizone momentanea dei diritti politici attivi. La denuncia deve mostrare l'intenzionalità di tale gesto, dato che è facilmente fraintendibile, e sta al Magistrato stabilire il grado di gravità; in caso sia lo stesso Magistrato l'autore del reato, il compito passa all'Imperatore. La pena, ovviamente, varia a seconda dell'abuso.