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Sito creato l'1 luglio 2000
Aggiornato il 27 dicembre 2007
CODICE PENALE IMPERIALE
Primo Capitolo: Principi Generali
Articolo 1
La Giustizia è amministrata in nome dell’Impero e del Popolo, e per essi deve essere conseguita.
Articolo 2
I giudici sono soggetti sempre e solo alla legge.
Articolo 3
Sono sottoposti alla legge dell’Impero tutti i cittadini di questo, ovvero tutti coloro che hanno fatto richiesta della cittadinanza e hanno già ricevuto conferma dall’Imperatore.
Articolo 4
La legge è uguale per tutti i cittadini della micronazione.
Articolo 5
Nessuno può essere punito per reati o con pene non previste espressamente dalla legge.
Articolo 6
Un cittadino imputato è considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva.
Articolo 7
Il magistrato si impegna a cercare solamente la Giustizia e la Verità, nei termini e nei luoghi prestabiliti dalle leggi imperiali.
Articolo 8
Nessun cittadino può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge.
Articolo 9
Non possono essere sottoposti a questo codice penale i cittadini che hanno commesso reati prima della sua entrata in vigore, a meno che tali reati non continuino a perpetrarsi anche dopo la sua messa in atto.
Secondo Capitolo: Delle Pene
Le pene previste dalla legge penale sono le seguenti, in ordine decrescente.
1.Espulsione definitiva.
2.Espulsione con segnalazione dell’espulso ad altre micronazioni.
3.Espulsione temporanea (da una settimana a sei mesi di allontanamento).
4.Interdizione momentanea dai diritti politici attivi (da una settimana a sei mesi).
5.Sostituzione dalle cariche pubbliche e dalle pubbliche attività.
6.Interdizione momentanea dai pubblici uffici e dalle pubbliche attività (da una settimana a due mesi).
7.Annullamento dei gradi onorifici.
8.Interdizione dai gradi onorifici (da uno a quattro mesi)
9.Confinamento momentaneo in alcune cartelle del forum (da una settimana ad un mese).
Terzo Capitolo: Ordinamento del Sistema Giudiziario
Primo Comma: Cariche giudiziarie.
Le cariche giudiziarie sono le seguenti:
1- Magistrato
2- Corte
3- Imperatore
4- Avvocato Difensore
Secondo Comma: Competenze delle cariche.
1- Il Magistrato ha il compito di supervisionare il processo e emanare la sentenza finale. Tale carica è assunta dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato accettato anche dall’Imperatore. In casi particolari, come l'implicazione del Ministro in un reato o la sua assenza, la funzione è svolta dall'Imperatore.
2- La giuria è costituita da (5) GM, i quali non possono essere coinvolti né
come accusatori né come difensori nel processo in esame; qualora non sia
possibile raggiungere tale numero i posti rimanenti sono occupati dai Pari
Onorari o se necessario da altri cittadini scelti dal Consiglio dei Gran
Maestri. La giuria può stabilire come ritiene il colpevole solo dopo aver
sentito tutte le voci in causa.
3- L’Imperatore ha facoltà di bocciare la sentenza emanata dal Giudice e dalla Corte, sempre motivando tale scelta, affinché il processo venga nuovamente eseguito. È inoltre di sua competenza la grazia per un condannato.
4- L’imputato, se lo ritiene opportuno, può scegliere un suo concittadino che accondiscenda a svolgere il ruolo di Avvocato Difensore nella causa in cui il cittadino accusato è coinvolto.
Terzo Comma: Svolgimento di un processo.
1- Se un membro ha visto un suo concittadino compiere un reato previsto dalla
legge, o è stato vittima egli stesso della violazione da parte del suo
concittadino del codice penale, ha il diritto ed il dovere di esporre una
denuncia formale presso il Ministero della Giustizia. Ogni denuncia dovrà essere
accompagnata dalle prove di tale reato e se anonima non verrà accettata. Nel
caso in cui il cittadino, essendo stato l'unica vittima del reato, non voglia
che si applichino conseguenze penali, può ritirarsi dall'esporre denuncia.
2- Fatta la denuncia, l’Imperatore informa via mail il cittadino sulle denunce
che pendono a suo carico. L’accusato deve inviare una mail di risposta o
confermare con un messaggio nella sezione della Giustizia entro una settimana;
il Ministro della Giustizia può decidere di concedere più tempo alla discussione
inerente la denuncia se lo ritiene opportuno ai fini del processo e negli
interessi delle parti in causa. Nel caso in cui l'imputato desideri non
usufruire del tempo concessogli, il Magistrato può decidere di accontentarlo.
3- Se l’imputato non si presenta o addirittura non risponde per la conferma, il processo sarà eseguito senza la parte in difesa, con tutti gli svantaggi che questo porta per il cittadino accusato, presso il Ministero della Giustizia. Potranno prendere parte alla causa solo le cariche citate nella prima parte del terzo capitolo “Ordinamento Giudiziario” assieme alla difesa e al cittadino che ha esposto l’accusa.
3bis- Se l'imputato si dichiara, già da prima dell'apertura del processo, colpevole a tutti i capi d'accusa, la Corte non dovrà emettere nessun verdetto, ma il Ministro della Giustizia provvederà direttamente a scegliere la pena per ogni reato imputatogli dall'accusa.
4- Se necessario, i Gran Maestri e l'Imperatore possono deliberare in merito ad un'attuazione di precauzioni nei confronti dell'imputato usando le pene previste dal codice stesso nel secondo capitolo, al fine di garantire la sicurezza della micronazione e dei suoi cittadini. Viene consultato dunque il Ministro della giustizia, che, dopo aver considerato le accuse a carico del cittadino, presenta il suo parere a riguardo.
5- All’inizio del processo il Giudice espone le denunce a carico dell’imputato,
dopodiché si passa all’ascolto del cittadino che ha sporto denuncia, quindi si
lascia all’imputato, e/o l’avvocato da esso delegato, l’esposizione di un
discorso in propria difesa. Dunque il Magistrato concede alcune repliche ad
entrambe le parti. Il processo è dichiarato chiuso dopo sette (7) giorni
dall'ultimo intervento inserito.
6- Ascoltate tutte le parti, la Corte, dopo consultazione, prende una decisione sulla sentenza da emanare, dichiarando l’imputato innocente o colpevole, quindi, in quest'ultimo caso, il Magistrato stabilisce la pena da porre al condannato.
7- Se l’accusa o la difesa non sono soddisfatte della delibera espressa dal Giudice, hanno il diritto di ricorrere in appello entro una settimana dalla fine del processo. Il ricorso in appello non è possibile per coloro che si dichiarano colpevoli.
8- Il processo in appello si svolgerà con le stesse modalità del primo. Dopo questo reclamo, non si avrà più la possibilità di fare ricorso.
9- Nel caso in cui sia trovato colpevole anche in appello, l'imputato dovrà cominciare a scontare la pena dalla data di fine di quest'ultimo processo.
Quarto Capitolo: Dei Reati in Generale
Articolo 1 - Aggravanti e attenuanti
La misura del cambiamento della pena in seguito ad aggravanti od attenuanti è di decisione del Magistrato e della Corte.
- Sono da considerarsi aggravanti del reato le seguenti circostanze:
1) Se l'imputato riveste una carica pubblica e ne abusa per i suoi reati.
2) Se l'imputato è recidivo
3) Se l'imputato non ha rispettato pene e sentenze precedenti
4) Se vi è associazione o concorso di reato
5) Se l'imputato compie un reato per occultarne un altro
6) Se il reato commesso è premeditato
- Sono da considerarsi attenuanti del reato le seguenti circostanze
1) Se l'imputato si costituisce prima della sua denuncia
2) Se l'imputato avvisa di un reato in associazione prima della sua commissione
3) Se l'imputato agevola un processo o un'indagine
4) Se l'imputato agisce dopo aver subito egli stesso un reato
5) Se il colpevole dichiara apertamente il proprio pentimento
- Considerando le attenuanti, la Corte ha facoltà di decidere per il colpevole un'ulteriore diminuzione della pena, condizionate al comportamento del condannato in un determinato periodo di tempo successivo alla sentenza finale. Questa facoltà è valida solo per i reati la cui pena è inferiore all'interdizione dei diritti politici attivi.
Articolo 2 - Prove a testimonianza
Giudicano la Corte e il Magistrato l'attendibilità di eventuali prove
Articolo 3 - Imputabilità
Non sono imputabili coloro che, in un reato di più agenti, si allontanano dal concorso prima che il fatto sia commesso e scoperto.
Articolo 4 - Tentativo di reato
E' punibile chi, in particolare nei reati verso l'Impero, è scoperto di aver tentato l'attuazione di un reato, ma la pena è diminuita.
Articolo 5 - Omissione di denuncia e concorso in reato
Il cittadino che, a conoscenza di un reato nei confronti della Comunità o della Micronazione, è scoperto di non aver denunciato il fatto, è punibile con la metà della pena con la quale è condannato il fautore effettivo del reato.
Articolo 6 - Induzione sull'individuo
Chiunque induca un individuo a compiere reato, è punibile con pene non minori di quelle scelte per il fautore effettivo del reato.
Articolo 7 - Violazione di un Contratto Registrato
Chiunque violi quanto prescritto da un Contratto Registrato da lui stesso liberamente e volontariamente sottoscritto è sottoposto alle penali prescritte nel contratto. Qualora non vi sia la possibilità o la disponibilità ad assolvere quanto stabilito dalle penali del contratto o queste siano assenti, il cittadino è tenuto a risarcire i danni causati alla controparte attraverso servizi o beni equamente all'entità del danno provocato. Ove il cittadino rifiuti penali e possibilità di risarcimento è punibile con pene fino all'Interdizione momentanea dai diritti politici attivi.
Quinto Capitolo: Reati contro la Persona
Articolo 1 - Ingiuria
Chiunque offenda con gravi ingiurie un suo concittadino, in particolare se con queste si mira a offendere la diversità di etnia, credo, o altro genere, qualora denunciato da quello, può essere condannato al confinamento in alcune cartelle del forum fino all'interdizione momentanea dei gradi onorifici.
Articolo 2 - Calunnia
Se un cittadino commette reato di calunnia verso altre persone, può essere condannato al confinamento in alcune cartelle del forum fino all'interdizione momentanea dei gradi onorifici.
Articolo 3 - Violazione della privacy
Chiunque violi la privacy di un cittadino rendendo pubbliche informazioni od oggetti che lo riguardano senza il suo permesso, è punibile con pene fino all'espulsione definitiva.
Articolo 4 - Violazione della segretezza del voto
Se una persona, a conoscenza del voto espresso da parte di un cittadino in qualsiasi elezione o referendum di Impero, viola la sua segretezza senza il permesso di quello, è punibile con pene fino all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi.
Articolo 5 - Appropriazione illecita di dati
Chi si appropria di dati come nickname e password di un suo concittadino, facendone talora uso, è punibile con pene fino all'espulsione definitiva.
Articolo 6 - Obbligo nel voto
Chi obbliga un suo concittadino a seguire una certa ideologia o a sostenere una forza politica tramite il voto, è punibile con pene fino all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi.
Sesto Capitolo: Reati contro la Comunità
Articolo 1 - Censura pubblica indebita
Chiunque, moderatore di una sezione statale, applichi censure ingiustificate su uno o più cittadini, può essere punito con la sostituzione dalle cariche pubbliche che riveste in quel momento.
Articolo 2 - Censura indebita in chat
Chiunque, amministratore o moderatore di una sezione del forum, usi nella chat statale del forum censure o altre forme di limitazione della libertà individuale verso un cittadino, è punibile con pene fino all'interdizione momentanea da pubblici uffici o pubbliche attività, oltre che l'istantanea interdizione dalla carica di moderatore.
Articolo 3 - Ostacolamento della verità giudiziaria
Chiunque pratichi l'ostruzione delle indagini e degli atti processuali a carico di un imputato, è punibile con pene fino all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi.
Articolo 4 - Corruzione e concussione
Chiunque, rivestendo una carica pubblica, ha operato corruzione o concussione, è punibile con una condanna non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 5 - Uso di falsi dati o più nickname
Chiunque usi più nickname indicandoli come cittadini diversi o comunichi dati falsi riguardo la sua cittadinanza, risponderà di una condanna non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 6 - Danneggiamento del forum e del sito
Chiunque danneggi il sistema informatico del forum o del sito internet della Micronazione, tramite mezzi come virus, risponderà di una condanna non inferiore alla perdita momentanea dei diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero
Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato con pene fino all'espulsione temporanea da uno a sei mesi.
Articolo 2 - Danneggiamento dell'immagine della Micronazione
Chi, tramite comportamenti incresciosi o addirittura contravvenzionali, danneggi l'immagine dell'Impero nei riguardi di enti esteri, è punibile con pene fino all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi da una settimana a sei mesi.
Articolo 3 - Uso di più cittadinanze
Chiunque tra i cittadini possegga cittadinanze in più micronazioni,è punibile, se non diversamente deciso dall'autorità statale, con una pena fino all'espulsione momentanea da uno a sei mesi; se usa le diverse cittadinanze a scopi di danneggiamento dell'Impero, può essere condannato all'espulsione permanente.
Articolo 4 - Comunicazione illecita di notizie segrete
Chiunque comunichi notizie segrete sullo Stato a concittadini che non devono venirne a conoscenza, è punibile con pene fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 5 - Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o comunità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità, o intraprenda rapporti e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micronazioni è punito con una pena non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 6 - Spionaggio
Se un cittadino intrattiene rapporti atti allo spionaggio a scapito dell'Impero con individui estranei allo Stato, o con altre comunità o micronazioni, è punibile con una pena non inferiore all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 7 - Sovversione
Chiunque usi atti di stampo sovversivo nei confronti dell'Impero e delle sue istituzioni, è punibile con una pena non inferiore all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 8 - Violazione della Costituzione
Chiunque trasgredisca gli articoli presenti nella Costituzione Imperiale, in particolar modo i Principi Fondamentali,
commettendo un reato non inquadrabile in quelli prescritti da questo codice penale, può essere condannato con pene fino all'espulsione definitiva con segnalazione ad altre micronazioni.
Articolo 9 - Abuso d'ufficio
Chiunque sfrutti intenzionalmente la propria carica a scopi personali, procurando vantaggio alla propria persona, al proprio partito o alla propria coalizione, è punibile con una pena non inferiore all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi. La denuncia, per essere valida, deve dimostrare che il reato è stato compiuto intenzionalmente e premeditatamente per le finalità sopra citate. E' compito del Magistrato stabilire la validità delle denunce. Qualora lo stesso Magistrato fosse implicato nella denuncia, la decisione spetta all'imperatore. La pena può aumentare, a seconda della gravità dell'abuso.