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CODICE PENALE IMPERIALE

Primo Capitolo: Principi Generali

Articolo 1
La Giustizia è amministrata in nome dell'Impero e del Popolo, e per essi deve essere conseguita.
Articolo 2
I giudici sono soggetti sempre e solo alla legge.
Articolo 3
Sono sottoposti alla legge dell'Impero tutti i cittadini di questo, ovvero tutti coloro che hanno fatto richiesta della cittadinanza e hanno già ricevuto conferma dall'Imperatore.
Articolo 4
La legge è uguale per tutti i cittadini della micronazione.
Articolo 5
Nessuno può essere punito per reati o con pene non previste espressamente dalla legge.
Articolo 6
Un cittadino imputato è considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva.
Articolo 7
Il magistrato si impegna a cercare solamente la Giustizia e la Verità, nei termini e nei luoghi prestabiliti dalle leggi imperiali.
Articolo 8
Nessun cittadino può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.
Articolo 9
Non possono essere sottoposti a questo codice penale i cittadini che hanno commesso reati prima della sua entrata in vigore, a meno che tali reati non continuino a perpetrarsi anche dopo la sua messa in atto.

Secondo Capitolo: Delle Pene

Le pene previste dal Codice Penale sono le seguenti, in ordine decrescente.

1.Espulsione definitiva con segnalazione.
- Il condannato viene espulso definitivamente dall'Impero che, in qualsiasi sede e contesto, può segnalare, evidenziare e danneggiare il criminale.
2.Espulsione definitiva.
- Il condannato viene espulso definitivamente dall'impero.
3.Espulsione temporanea (da una settimana a sei mesi).
- Il condannato viene espulso ma una volta scontata la pena può richiedere la cittadinanza imperiale.
4.Annullamento dei gradi onorifici.
- Il condannato viene degradato al grado più basso esistente.
5.Degradazione.
- Il condannato viene degradato al grado direttamente inferiore.
6.Perdita e interdizione dagli incarichi istituzionali e statali (da una settimana a sei mesi).
- Il condannato perde ogni carica istituzionale e in enti statali e non può ricoprirne per la durata indicata.
7.Interdizione dai diritti politici (da una settimana a sei mesi).
- Il condannato non può candidarsi per incarichi istituzionali, né essere eletto o nominato per gli stessi.
8.Interdizione dalle promozioni (da una settimana a sei mesi).
- Il condannato non può ottenere promozioni fino al termine della pena.
9.Confinamento momentaneo (da una settimana a sei mesi).
- Il condannato dovrà limitarsi a interagire esclusivamente in 3 sedi indicate nella pena. Il magistrato sceglierà le stesse dando eventualmente priorità alle cartelle statali necessarie all'imputato per svolgere le sue funzioni istituzionali.

A cui si aggiungono due pene alternative o aggiuntive:

10.Risarcimento
- Ove richiesto il condannato dovrà risarcire equamente con beni o azioni la parte lesa, la quale dovrà presentare la sua richiesta di risarcimento all'apertura del processo; spetterà al Magistrato valutare se quanto chiesto è equo in base al danno causato.
11.Effetto contrattuale
- Il condannato subisce gli effetti prescritti da un contratto o da un regolamento registrato.

Terzo Capitolo: Ordinamento del Sistema Giudiziario

Primo Comma: Cariche giudiziarie.
Le cariche giudiziarie sono le seguenti:
1- Magistrato
2- Giuria
3- Imperatore
4- Difesa
5- Accusa

Secondo Comma: Competenze delle cariche.
1- Il Magistrato ha il compito di supervisionare il processo ed emanare la sentenza finale. Tale carica è assunta dal Giudice o, in caso di assenza, dal suo supplente. Ove non sia possibile, in casi particolari come l'assenza o l'implicazione del Giudice in un processo come Difesa o Accusa, la funzione è svolta dall'Imperatore. Nel caso in cui quest'ultimo non sia disponibile o sia anch'egli implicato nel processo con altri ruoli la funzione verrà svolta dal Gran Maestro più anziano per ordine di nomina non implicato nel procedimento.
2- La giuria è costituita da 5 (cinque) Gran Maestri; qualora per indisponibilità, rinuncia o inadempienza non sia possibile raggiungere tale numero i posti rimanenti sono occupati dai Pari Onorari, privilegiando in entrambi i casi l'ordine di nomina. In caso non si riesca comunque a raggiungere il numero necessario subentrano nella Giuria altri cittadini privilegiando sempre grado e ordine di nomina. I membri della Giuria non possono essere coinvolti né come accusatori né come difensori né come magistrati nel processo in esame; l'Imperatore non può in nessun caso fare parte della Giuria. La Giuria può stabilire come ritiene l'imputato solo al termine del processo.
3- L'Imperatore ha facoltà di bocciare entro 5 (cinque) giorni il verdetto emanato dalla Giuria o la sentenza emanata dal Magistrato, nel caso in cui riscontri irregolarità; in tal caso dovrà fornire le adeguate motivazioni e i corretti riferimenti per far sì che il processo venga nuovamente celebrato. È inoltre di sua competenza la grazia per un condannato. Non può applicare tali procedure alla sua persona come imputato o condannato; in questi casi le procedure per la grazia possono essere demandate al suo successore nel caso in cui la condanna abbia sancito la perdita del trono, mentre il rifacimento del processo può essere valutato ed eventualmente richiesto dal Consiglio di Reggenza, che decide a maggioranza. Nel caso in cui la condanna non comporti la perdita del trono, i procedimenti per la grazia o per la riapertura del processo devono essere valutati dal Consiglio dei Gran Maestri, che decide a maggioranza.
4- L'imputato, se lo ritiene opportuno, può scegliere un suo concittadino che accondiscenda a svolgere il ruolo di Avvocato Difensore nella causa in cui il cittadino accusato è coinvolto.
5- L'accusa rappresenta la parte lesa che, dopo la presentazione della denuncia, deve mostrare in sede di processo le prove del reato di cui accusa l'imputato. Nei reati contro la Comunità e contro l'Impero l'accusa può essere rappresentata dallo Stato.

Terzo Comma: Svolgimento di un processo.
1 - Se un cittadino ha visto un suo concittadino compiere un atto considerato reato dalla legge, o è stato vittima egli stesso di tale atto, ha il diritto ed il dovere di presentare una denuncia formale presso la sede della Magistratura. Ogni denuncia dovrà essere accompagnata dalle prove del reato commesso e se anonima non verrà accettata. Nel caso in cui il cittadino, essendo stato l'unica vittima del reato, non voglia che si applichino conseguenze penali, può esimersi dal presentare denuncia. Nei "Reati contro la Persona" e nei casi di "Violazione di un Contratto o di un Regolamento" prima di procedere con la denuncia è necessario informare la vittima del reato, la quale sarà libera di decidere se presentare personalmente la denuncia, delegarne la presentazione a chi l'ha informata dei fatti o esimersi dal presentarla.
Qualora la vittima del reato sia impossibilitata a operare tale scelta, chi viene a conoscenza del reato è tenuto a presentare denuncia. Se un cittadino ha subito o è a conoscenza di un reato ma non è a conoscenza del responsabile può chiedere l'apertura di un'indagine, facendone richiesta privatamente all'Imperatore o a un Gran Maestro, al Consiglio dei Gran Maestri che dovrà adoperarsi per cercare di risolvere la questione scoprendo l'eventuale responsabile e fornendo gli elementi necessari per procedere con la denuncia.
2 - Fatta la denuncia, l'Imperatore informa via e-mail il cittadino sulle denunce che pendono a suo carico. L'accusato deve inviare una mail di risposta o confermare con un messaggio in sede di denuncia entro una settimana; il Giudice può decidere di concedere un tempo ulteriore di massimo 7 (sette) giorni alla discussione inerente la denuncia se lo ritiene opportuno ai fini del processo e negli interessi delle parti in causa. Il processo viene aperto dopo 3 (tre) giorni dalla chiusura della denuncia. Nel caso in cui l'imputato desideri non usufruire del tempo concessogli, il Magistrato può decidere di accontentarlo.
3 - Se l'imputato non si presenta o non risponde per la conferma, il processo sarà eseguito senza la parte in difesa, con tutti gli svantaggi che questo comporta per il cittadino accusato, presso la sede della Magistratura; in tal caso potrà essere immediatamente aperto. Potranno prendere parte alla causa solo le cariche citate nella prima parte del terzo capitolo "Ordinamento Giudiziario" assieme alla difesa e al cittadino che ha presentato la denuncia.
4 - Se l'imputato si dichiara, già da prima dell'apertura del processo, colpevole di tutti i capi d'accusa, la Giuria non dovrà emettere nessun verdetto, ma il Giudice provvederà direttamente a stabilire la pena per ogni reato commesso.
5 - Se necessario, il Consiglio dei Gran Maestri può deliberare in merito ad un'attuazione di precauzioni nei confronti dell'imputato, al fine di garantire la sicurezza della micronazione e dei suoi cittadini. Viene consultato dunque il Giudice che, dopo aver considerato le accuse a carico del cittadino, presenta il suo parere a riguardo.
6 - All'inizio del processo il Magistrato espone le denunce a carico dell'imputato, dopodiché si passa all'ascolto dell'Accusa, quindi si lascia alla Difesa, ove presente, l'esposizione di un discorso in difesa dell'imputato. Dunque il Magistrato concede di replicare ad entrambe le parti. Il processo è dichiarato chiuso dopo sette (7) giorni dall'ultimo intervento inserito. La durata massima di un processo è di venti (20) giorni, se superato tale limite il dibattito sarà ancora in atto, prima di chiudere il processo, il Magistrato concederà alle parti un ultimo intervento, che verrà pubblicato dal Magistrato stesso, lo stesso giorno della chiusura del processo. Tali interventi dovranno pervenire al Magistrato privatamente e entro sette (7) giorni dalla richiesta. Terminati i 7 giorni, se non saranno pervenuti interventi, il processo verrà considerato chiuso. Le parti possono, esplicitandolo in sede processuale, decidere di limitare i propri interventi con la scelta di non replicare ulteriormente. Con l'accordo delle parti è possibile chiudere il processo senza attendere i sette (7) giorni previsti dall'ultimo intervento. Se la difesa, non avendo l'imputato fornito riscontri in fase di denuncia, non prende parte al processo, dopo il suo iniziale intervento l'accusa può chiederne la chiusura.
7 - Al termine del processo il Magistrato invita il cittadino con grado e ordine di nomina più alti tra coloro che possono far parte di diritto della Giuria a riunire gli altri quattro membri, sempre seguendo i criteri stabiliti da questo Codice Penale; l'Imperatore invierà via e-mail la convocazione per la Giuria alle persone designate che verranno abilitate alla sede preposta per tali operazioni e fornirà loro tutte le indicazioni del caso segnalando loro denuncia, processo e i reati di cui è accusato l'imputato. Ogni membro dovrà quindi esprimere se ritiene l'imputato colpevole o innocente per ogni reato imputatogli. In situazioni particolari quali lo Stato di Emergenza, eventualmente, dopo aver preso visione del processo, i membri della Giuria potranno anche esprimersi via e-mail e l'Imperatore comunicherà il loro giudizio presso la sede della Giuria o al cittadino che ne è a capo.
Qualora uno dei 5 membri della Giuria non si esprima entro 7 giorni, verrà sostituito seguendo sempre gli stessi criteri e il medesimo procedimento andrà applicato per il giurato che deve guidare le operazioni descritte. Ottenuto il verdetto di tutta la giuria, che decide a maggioranza, il cittadino a capo della Giuria ne comunicherà il risultato in sede di processo.
Se trascorsi i 7 giorni previsti per ogni composizione della Giuria si è comunque raggiunta una maggioranza di voti per un verdetto (ovvero almeno 3 giurati hanno espresso lo stesso verdetto), non ci saranno ulteriori subentri.
Ove l'imputato risulti colpevole il Magistrato stabilisce la pena cui sottoporlo.
8 - Se l'accusa o la difesa sono in possesso di prove o elementi tali da poter indurre il Magistrato a riaprire il processo, hanno il diritto di ricorrere in appello entro una settimana dalla fine del processo. Tale richiesta deve essere effettuata presso la sede della Magistratura, presentando anche le nuove prove e i nuovi elementi in loro possesso. Il ricorso in appello non è possibile per coloro che si dichiarano colpevoli.
9 - Il processo in appello si svolgerà con le modalità di seguito esposte: il cittadino ricorso in appello espone gli elementi in proprio possesso a dimostrazione della propria posizione nei confronti dei reati contestatigli. Quindi il Magistrato concede alla controparte di replicare a quanto affermato in apertura. Il Magistrato concederà a questo punto di replicare nuovamente ad entrambe le parti. Il processo d'appello è dichiarato chiuso dopo sette (7) giorni dall'ultimo intervento inserito. La durata massima di un processo d'appello è di quindici (15) giorni, se superato tale limite il dibattito sarà ancora in atto, prima di chiudere il processo d'appello, il Magistrato concederà alle parti un ultimo intervento, che verrà pubblicato dal Magistrato stesso, lo stesso giorno della chiusura del processo d'appello. Tali interventi dovranno pervenire al Magistrato privatamente e entro cinque (5) giorni dalla richiesta. Terminati i 5 giorni, se non saranno pervenuti interventi, il processo d'appello verrà considerato chiuso. Le parti possono, esplicitandolo in sede processuale, decidere di limitare i propri interventi con la scelta di non replicare ulteriormente. Con l'accordo delle parti è possibile chiudere il processo senza attendere i sette (7) giorni previsti dall'ultimo intervento. Non è possibile ricorrere nuovamente al termine di un processo d'appello.
10 - L'imputato, in caso di condanna, dovrà scontare la pena definitiva assegnata in quest'ultimo processo al termine dello stesso.
11 - L'eventuale richiesta di rescissione della cittadinanza successiva a una denuncia a carico del cittadino può essere accolta solo alla conclusione del processo (comprensiva di sentenza e eventuale emanazione della pena) ma comporterà l'impossibilità del cittadino di partecipare al processo; in caso di sentenza con pena che comporti la perdita della cittadinanza verrà applicata quest'ultima anziché la rescissione.

Quarto Capitolo: Dei Reati in Generale

Articolo 1 - Aggravanti e attenuanti
La misura del cambiamento della pena in seguito ad aggravanti od attenuanti è di decisione del Magistrato e della Giuria. Quest'ultima potrà segnalare eventuali attenuanti o aggravanti alla pubblicazione del verdetto, chiedendo al Magistrato di prenderle in considerazione.
- Sono da considerarsi aggravanti del reato le seguenti circostanze:
1) Se l'imputato riveste una carica istituzionale e ne abusa per i suoi reati
2) Se l'imputato è recidivo
3) Se l'imputato non ha rispettato pene e sentenze precedenti
4) Se vi è associazione o concorso di reato
5) Se l'imputato compie un reato per occultarne un altro
6) Se il reato commesso è premeditato
- Sono da considerarsi attenuanti del reato le seguenti circostanze
1) Se l'imputato si costituisce prima della sua denuncia
2) Se l'imputato avvisa di un reato in associazione prima della sua commissione
3) Se l'imputato agevola, in termini temporali, lo svolgimento del processo
4) Se l'imputato agevola un'indagine
5) Se l'imputato agisce dopo aver subito egli stesso un reato
6) Se il colpevole dichiara apertamente il proprio pentimento
7) Se il colpevole agisce per la propria sopravvivenza
8) Se l'imputato in sede processuale dichiara spontaneamente la propria colpevolezza
Articolo 2 - Prove a testimonianza
Giudicano la Giuria e il Magistrato l'attendibilità di eventuali prove.
Articolo 3 - Imputabilità
Non sono imputabili coloro che, in un reato di più agenti, si allontanano dal concorso prima che il fatto sia commesso.
Non sono imputabili coloro che compiono un'azione attraverso il consenso contrattuale (registrato) tra le parti interessate.
Articolo 4 - Tentativo di reato
E' punibile chi si scopre abbia tentato l'attuazione di un reato; la pena potrà essere attenuata.
Articolo 5 - Omissione di denuncia e concorso in reato
Il cittadino che, a conoscenza di un reato nei confronti della Comunità o della Micronazione, è scoperto di non aver denunciato il fatto, è punibile con la metà della pena con la quale è condannato il fautore effettivo del reato.
Articolo 6 - Induzione sull'individuo
Chiunque induca un individuo a compiere reato, è punibile con pene non minori di quelle scelte per il fautore effettivo del reato.
Articolo 7 - Mancato rispetto della pena
Il condannato che manchi di scontare la pena attribuitagli, è punibile col raddoppio temporale o pratico della medesima pena e se nuovamente recidivo con la pena successiva.
Articolo 8 - Danni materiali derivanti dal reato
La parte lesa qualora dovesse riportare danni materiali causati dal reato commesso nei suoi confronti può chiedere che l'imputato incorra nel 10.Risarcimento, indicando le sue pretese all'apertura del processo. Spetterà al Magistrato, all'atto dell'eventuale condanna, valutare l'equità della richiesta ed eventualmente modificarla equiparandola alla reale entità del danno.
Qualora non vi sia la possibilità o la disponibilità ad assolvere quanto sancito come Risarcimento, il cittadino subirà un'aggravante della pena.
Articolo 9 - Violazione di un Contratto o di un Regolamento
Chiunque violi quanto prescritto da un Contratto o da un Regolamento Registrato, avente quindi valore legale, da lui stesso liberamente e volontariamente sottoscritto deve essere condannato a:
- 11.Effetto contrattuale
Qualora non vi sia la possibilità o la disponibilità ad assolvere quanto stabilito dalle penali del contratto o queste siano assenti, il cittadino è tenuto a risarcire i danni causati alla controparte, attraverso servizi o beni, equamente all'entità del danno provocato. Ove il cittadino rifiuti penali e possibilità di risarcimento può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.

Quinto Capitolo: Reati contro la Persona

Articolo 1 - Ingiuria
Chiunque offenda con gravissime ingiurie un suo concittadino, in particolare se con queste si mira a offendere la diversità dello stesso, qualora denunciato da quello, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
Articolo 2 - Calunnia
Se un cittadino commette reato di calunnia verso altre persone, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
Articolo 3 - Violazione della privacy
Chiunque violi la privacy di un cittadino rendendo pubbliche informazioni od oggetti personali che lo riguardano senza il suo permesso, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 4 - Violazione della segretezza del voto
Se una persona, a conoscenza del voto espresso da parte di un cittadino in qualsiasi elezione o referendum di Impero, viola la sua segretezza senza il permesso di quello, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
Articolo 5 - Appropriazione illecita di dati
Chi, attraverso un'azione, si appropria di dati privati di un suo concittadino e/o chi usa tali dati per violare account del cittadino o per compiere altre azioni contro lo stesso, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 6 - Violazione della libertà
Chi impone a un suo concittadino di compiere un'azione contro la sua volontà o ne limita la libertà, con azioni non giustificate dalla costituzione o dalla legge, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 7 - Aggressione
Chi, in qualsiasi contesto, aggredisca fisicamente un suo concittano imperiale attentando alla sua integrità fisica può essere condannato a:
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 8 - Violazione della vita
Chi, in qualsiasi contesto, attenti volontariamente alla vita di un suo concittadino imperiale e chi volontariamente e direttamente privi lo stesso della vita, con azioni non giustificate dalla costituzione o dalla legge, può essere condannato a:
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 9 - Violazione della proprietà
Chi si appropri unilateralmente della proprietà di un suo concittadino o la danneggi può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 10 - Censura indebita
Chiunque, amministratore o moderatore di sedi statali/pubbliche presso una piattaforma virtuale interattiva imperiale applichi censure o altre forme di limitazione della libertà individuale, ingiustificate o non prescritte da norme prestabilite, su uno o più cittadini può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
Articolo 11 - Violazione della proprietà intellettuale
Chi utilizza senza consenso un'opera appartenente ad altri o viola un Diritto d'Autore è punibile con:
- 9.Confinamento momentaneo in alcune sedi imperiali.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 12 - Contraffazione
Chiunque, senza l'autorizzazione delle autorità imperiali, produca, modifichi, contraffaccia o diffonda documenti o materiali ufficiali imperiali, può essere condannato a:
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.

Sesto Capitolo: Reati contro la Comunità

Articolo 1 - Ostacolamento della verità giudiziaria
Chiunque pratichi l'ostruzione delle indagini e degli atti processuali a carico di un imputato, può essere condannato a:
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
Articolo 2 - Falsa testimonianza
Chiunque durante un processo o un'indagine pronunci il falso può essere condannato a:
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
Articolo 3 - Corruzione e concussione
Chiunque, rivestendo una carica istituzionale, ha operato corruzione o concussione, o ha accettato eventuali offerte e tentativi di corruzione o concussione può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 4 - Uso di falsi dati o identità multiple o fittizie o account multipli non autorizzati
Chiunque usi sulle piattaforme virtuali imperiali più account non autorizzati o indicandoli come cittadini diversi o comunichi dati falsi riguardo la sua cittadinanza o tenti di ottenere più cittadinanze usando identità multiple o fittizie, può essere condannato a:
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.

Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero

Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
Articolo 2 - Danneggiamento dell'immagine della Micronazione
Chi, tramite comportamenti incresciosi o addirittura contravvenzionali, danneggi l'immagine dell'Impero nei riguardi di enti esteri, può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 3 - Uso di più cittadinanze
Chiunque tra i cittadini, senza autorizzazioni delle autorità statali o concessioni legislative, possegga cittadinanze in più micronazioni può essere condannato a:
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 4 - Comunicazione illecita di notizie segrete
Chiunque comunichi notizie segrete sullo Stato a concittadini che non devono venirne a conoscenza, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo in 3 sedi imperiali.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
Articolo 5 - Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micronazioni può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 6 - Alto Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre nazioni o entità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 7 - Spionaggio
Se un cittadino intrattiene rapporti atti allo spionaggio a scapito dell'Impero con individui estranei allo Stato, o con altre nazioni o entità, può essere condannato a:
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 8 - Sovversione
Chiunque usi atti di stampo sovversivo nei confronti dell'Impero e delle sue istituzioni, può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 9 - Abuso d'ufficio
Chiunque, sfrutti intenzionalmente la propria carica a scopi personali, procurando vantaggio alla propria persona, alla propria forza politica o a propri enti può essere condannato a:
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
Articolo 10 - Danneggiamento delle piattaforme imperiali
Chiunque danneggi volontariamente le piattaforme virtuali della micronazione può essere condannato a:
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.
Articolo 11 - Violazione della Costituzione
Chiunque trasgredisca gli articoli presenti nella Costituzione Imperiale, in particolar modo i Principi Fondamentali, commettendo un reato non inquadrabile in quelli prescritti da questo codice penale, può essere condannato a:
- 9.Confinamento momentaneo.
- 8.Interdizione dalle promozioni.
- 7.Interdizione dai diritti politici.
- 6.Perdita degli incarichi istituzionali e statali.
- 5.Degradazione.
- 4.Annullamento dei gradi onorifici.
- 3.Espulsione temporanea.
- 2.Espulsione definitiva.
- 1.Espulsione definitiva con segnalazione.

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