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Legge 10/2005 - Legge Massimo - Partiti

Articolo 1
In Impero tutti i cittadini possono fondare un proprio partito, ma solo dopo 5 (cinque) giorni dall'ottenuta cittadinanza. I principi del partito creato non devono essere in contrasto con quelli fondamentali della Costituzione.

Articolo 2
Non esiste per legge alcun numero limite di partiti, il blocco della creazione di questi può essere decretato in via straordinaria dall'Imperatore in caso di sovrabbondanza.

Articolo 3
Ogni partito può prevedere all’interno dei suoi principi organizzativi la modalità attraverso cui viene scelto un nuovo capo partito. La modalità deve essere espressa in modo chiaro e il testo deve essere registrato nella sede apposita presso il Ministero degli Interni affinchè abbia valore legale. Nel caso in cui questa modalità non sia prevista, non sia pubblicata o non sia attuabile, verrà messa in atto la modalità sancita dalla presente legge. Affinché vengano considerati nelle procedure legali ogni partito deve anche indicare esplicitamente nella propria sede la lista degli iscritti che ne fanno parte e gli eventuali successivi aggiornamenti. Le iscrizioni devono essere palesi e pubbliche e la lista dovrà essere contrassegnata come ufficiale; le liste non aggiornate o errate verranno considerate nulle.

Articolo 4
Nel caso un capo partito si dimetta dalla carica, perda la cittadinanza o risulti passivo dalle attività del suo partito ovvero si riscontri la mancata tangibile presenza pubblica del capopartito presso la sede virtuale del suo partito o presso il Gran Consiglio nell'esercizio della sua attività di deputato da almeno 30 (trenta) giorni, il Ministero degli Interni avvia le procedure per la nomina di una nuova dirigenza. Inizialmente chiede al capopartito nella sede virtuale del partito se vuole lasciare o meno la dirigenza o eventuali giustificazioni alla lunga assenza:
- qualora si ottenga risposta positiva, se il capo partito continua ad essere assente per un periodo ulteriore di 40 (quaranta) giorni, si procede con la nomina di una nuova dirigenza, salvo decisione contraria degli iscritti;
- qualora non si ottenga risposta entro 15 giorni, il procedimento può essere reso operativo, con il previo consenso degli iscritti.
Scaduto il termine verrà quindi effettuata la richiesta agli iscritti di volere fornire il nominativo del nuovo capo partito, che sarà scelto tra gli iscritti allo stesso, con la modalità scelta dal partito se prevista. Uno dei rappresentanti del partito dovrà comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del ministero, l'avvio di tali procedure e il tempo necessario per lo svolgimento delle stesse, per un massimo di 3 (tre) mesi. Qualora scada il tempo a disposizione o il ministero non riceva risposta, si attua quanto previsto dalla presente legge.

Articolo 5
Nel caso nessuno degli iscritti ne accetti la dirigenza o nel caso il partito non abbia iscritti, deve essere inviata una newsletter nella quale si invitano i cittadini a prendere in considerazione la possibilità di farsi carico di un partito (nel caso se ne condividano gli ideali). Gli articoli successivi determinano come regolare la cosa.

Articolo 6
Dopo un (1) mese di attesa, se nessun cittadino si fa avanti, la sezione del partito viene chiusa definitivamente, e tutte le discussioni al suo interno vengono inserite nell’archivio della Sezione “PARTITI”. Resta tuttavia possibile, per chiunque ne fosse interessato scaduto il termine di un mese, riprendere il partito e riaprirlo, previa richiesta all'Imperatore.

Articolo 7
Spetta alla Dirigenza del Partito rispondere di tutte le attività dei suoi membri compiute in suo nome e approvate dal Capo Partito, e stabilire chi debba ricoprire gli eventuali seggi in Gran Consiglio ottenuti con le elezioni, dando la priorità ai candidati che hanno ottenuto un numero maggiore di voti.

Articolo 8
Nel caso in cui un partito indipendente, in seguito all'inattività o all'abbandono di tutti i suoi membri, possegga seggi in Gran Consiglio questi non possono essere assegnati ad un eventuale cambio di dirigenza.

Articolo 9
Il Simbolo, la Sigla ed il Nome del partito sono proprietà dello stesso e quindi con modalità interne ad esso possono essere modificati. Ad avvenuta decisione deve esserne informato l'Imperatore.

Articolo 10
Ogni nuova dirigenza deve accettare e condividere i principi di base del partito, che possono essere modificati senza stravolgere l'orientamento del partito.

Articolo 11
In caso di fusione tra due o più partiti che posseggono seggi in Gran Consiglio:
- se essi sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, i seggi dei partiti coinvolti nella fusione confluiranno nel nuovo partito;
- se essi non sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, il partito nato dalla fusione perde eventuali seggi e diritti sugli stessi.

Articolo 12
In caso di fusione tra due o più partiti che siano al Governo:
- se essi sono parte della stessa coalizione non sortiscono alcun effetto e le percentuali di voti dei partiti fusi insieme si assommano;
- se essi non sono parte della stessa coalizione fuoriescono dal Governo e quest'ultimo viene a perdere la percentuali vi voti dei partiti che si vanno a fondere; il medesimo procedimento con perdita della percentuale di voti lo sortiscono le coalizioni non al Governo in caso di fusioni non interne alla coalizione.

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