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Legge 10/2005 - Legge Massimo - Partiti

Articolo 1
Tutti i cittadini possono fondare un proprio partito. I partiti non possono avere programmi né compiere azioni in contrasto coi principi fondamentali della Costituzione Imperiale. Per fondare un partito è necessario comunicare: Nome, Sigla, Simbolo, Principi.

Articolo 3
Ogni partito può prevedere all'interno dei suoi principi organizzativi la modalità attraverso cui viene scelto un nuovo capo partito. La modalità deve essere espressa in modo chiaro e il testo deve essere registrato nella sede apposita presso il Ministero degli Interni affinchè abbia valore legale. Nel caso in cui questa modalità non sia prevista, non sia pubblicata o non sia attuabile, verrà messa in atto la modalità sancita dalla presente legge. Affinché vengano considerati nelle procedure legali ogni partito deve anche indicare esplicitamente nella propria sede la lista degli iscritti che ne fanno parte e gli eventuali successivi aggiornamenti. Le liste di partito, contrassegnate come "Lista Ufficiale degli Iscritti", devono presentare i nominativi degli iscritti allo stesso e la data di accettazione da parte della Dirigenza. Le iscrizioni devono essere palesi, pubbliche ed effettuate direttamente dal cittadino interessato. Le liste non aggiornate o errate verranno considerate nulle.

Articolo 4
Nel caso un capo partito rientri in uno dei seguenti casi:
- si dimetta dalla carica;
- perda la cittadinanza;
- risulti passivo dalle attività del suo partito (ovvero si riscontri la mancata tangibile presenza pubblica del capopartito presso la sede virtuale del suo partito) da almeno 30 (trenta) giorni;
- risulti passivo presso il Gran Consiglio nell'esercizio della sua attività di deputato da almeno 30 (trenta) giorni;
- risulti passivo, in caso di incarichi ministeriali, presso la sede virtuale del suo dicastero, o presso le sedi virtuali dei ministeri governativi se è Primo Ministro o Vice Primo Ministro da almeno 30 (trenta) giorni;
il Ministero degli Interni avvia le procedure per la nomina di un nuovo capopartito.

Articolo 5
Per la nomina di un nuovo capopartito il Ministero degli Interni esegue le seguente procedura:
1) richiede, presso la sede virtuale del partito, se l'attuale capopartito intende mantenere la sua carica;
2) in caso di risposta positiva la procedura si interrompe ma viene riattivata qualora il capopartito prolunghi la sua assenza di altri 40 giorni, data in cui il capopartito verrà considerato automaticamente decaduto; in caso di risposta negativa o assenza di risposta entro 15 giorni il Ministro, nella medesima sede, concede agli iscritti altri 10 giorni entro i quali devono comunicare se intendono mantenere l'attuale capopartito o il nominativo di un nuovo capopartito, scelto all'unanimità, o l'avvio delle procedure interne per nominarlo, se indicate, le quali dovranno portare alla comunicazione, entro 1 (un) mese del nome del nuovo capopartito;
3) se non vi sono altri iscritti oppure non viene comunicato alcun nominativo entro i 10 giorni previsti o entro 1 mese dalla data di avvio delle procedure interne, viene inviato un avviso alla cittadinanza per cercare un nuovo capopartito;
4) dopo 1 (un) mese di attesa, se nessun cittadino si fa avanti, il partito viene chiuso e la sede virtuale dello stesso viene smantellata; il partito potrà comunque essere successivamente riaperto.

Articolo 7
Spetta alla Dirigenza del Partito rispondere di tutte le attività dei suoi membri compiute in suo nome e approvate dal Capo Partito, e stabilire chi debba ricoprire gli eventuali seggi in Gran Consiglio ottenuti con le elezioni, dando la priorità ai candidati che hanno ottenuto un numero maggiore di voti.

Articolo 8
Nel caso in cui un partito indipendente, in seguito all'inattività o all'abbandono di tutti i suoi membri, possegga seggi in Gran Consiglio questi non possono essere assegnati ad un eventuale cambio di dirigenza.

Articolo 9
Il Simbolo, la Sigla ed il Nome del partito sono proprietà dello stesso e dallo stesso possono essere modificati. Ogni nuova dirigenza è tenuta a non stravolgere l'orientamento del partito.

Articolo 11
In caso di fusione tra due o più partiti che posseggono seggi in Gran Consiglio:
- se essi sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, i seggi dei partiti coinvolti nella fusione confluiranno nel nuovo partito;
- se essi non sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, il partito nato dalla fusione perde eventuali seggi e diritti sugli stessi.

Articolo 12
In caso di fusione tra due o più partiti che siano al Governo:
- se essi sono parte della stessa coalizione non sortiscono alcun effetto e le percentuali di voti dei partiti fusi insieme si assommano;
- se essi non sono parte della stessa coalizione fuoriescono dal Governo e quest'ultimo viene a perdere la percentuali vi voti dei partiti che si vanno a fondere; il medesimo procedimento con perdita della percentuale di voti lo sortiscono le coalizioni non al Governo in caso di fusioni non interne alla coalizione.

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