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Legge 16/2005 - Legge Putelli - Corte Costituzionale

Articolo 1
La Corte Costituzionale è un gruppo di tre (3) cittadini scelti e messi alla salvaguardia della Costituzione dell’Impero. I membri della Corte Costituzionale mantengono il loro incarico per la durata di una legislatura, cessano il loro mandato con l'elezione di un nuovo Governo dopo di che vengono riconfermati o sostituiti, in base agli altri incarichi ricevuti.

Articolo 2
Le decisioni della Corte Costituzionale devono sempre fare riferimento ad articoli o titoli o capoversi della Costituzione che vanno citati nelle sentenze. Le decisioni della Corte Costituzionale possono essere contestate dal Consiglio dei Gran Maestri, al quale i cittadini possono appellarsi per fare ricorso in riferimento a un errore o a un'errata interpretazione di un articolo costituzionale.

Articolo 3
È compito del Ministro della Giustizia e dell'Imperatore scegliere i cittadini che formano la Corte Costituzionale in base ai meriti, alla loro attività su Impero e soprattutto alla conoscenza delle fonti del diritto imperiale. La scelta non deve ricadere su chi ricopre le cariche di Primo Ministro, di Presidente del Gran Consiglio o di Ministro della Giustizia, e se possibile non deve essere conferita a Ministri e Deputati.

Articolo 4
Il Presidente della Corte Costituzionale è il referente delle decisioni della Corte presso Gran Consiglio, Governo e Consiglio dei Gran Maestri. Può essere designato, insieme alla nomina degli altri giudici, dal Ministro della Giustizia e dall'Imperatore. Se questi non intendono direttamente specificare il destinatario di tale carica o non provvedono ad assegnarla entro dieci (10) giorni, i giudici della Corte lo eleggono a maggioranza.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un vice-presidente, che ne svolge le funzioni in caso di assenza.
Il Presidente ha il dovere di segnalare al Ministro eventuali inadempienze dei giudici della Corte, in modo che si possa procedere con una eventuale sostituzione.

Articolo 5
Compito della Corte Costituzionale è quello di:
- salvaguardare la Costituzione, i suoi principi fondamentali e le istituzioni citate nella stessa;
- individuare in partiti, cittadini o iniziative comportamenti non conformi alla Costituzione, farli presente al Ministero della Giustizia il quale prenderà provvedimenti.

Articolo 6
Si decade dal formare la Corte Costituzionale per:
- tradimento;
- comportamento non idoneo alla Costituzione;
- inadempienza dei compiti di giudice della Corte Costituzionale;
- condanna sancita in base al Codice Penale.

Articolo 7
Le modifiche di articoli costituzionali potranno essere poste ai voti, nel Gran Consiglio, solo in forza di un parere favorevole del presidente della Corte Costituzionale dopo aver udito i giudici della stessa. Il parere deve essere fornito entro 10 giorni dall'avvenuta richiesta. In caso di mancata presentazione del parere nei tempi previsti, questo può essere richiesto dal Presidente del Gran Consiglio all'Imperatore. Il parere dovrà essere dato dal Presidente della Corte Costituzionale segnalando se esso è scaturito dalla maggioranza ("A maggioranza") o dall'unanimità ("All'unanimità") dei giudici. Il Ministro potrà nel primo caso chiedere al Presidente di segnalare gli eventuali giudici che non si sono espressi. I giudici che non si sono espressi nei tempi previsti decadono dall'incarico e devono essere sostituiti, qualora non avessero avvisato della loro assenza.

Articolo 8
Alla formazione della Corte Costituzionale, i giudici hanno il dovere di giurare fedeltà alla Costituzione. Il giuramento dura dieci (10) giorni dalla presentazione delle nomine, si svolge nella sede indicata al momento delle nomine e con modalità libera. Il giuramento è obbligatorio anche per giudici nominati successivamente durante la legislatura. Coloro i quali non prestano giuramento non possono accedere all'incarico di giudice.

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