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Legge 28/2008 - Legge Salieri - Stato di Guerra
Articolo 1
Il periodo di tempo denominato “Stato di guerra” viene decretato esclusivamente dall’Imperatore, sentito il parere del Consiglio dei Gran Maestri e dopo averne informato il Primo Ministro. Il termine di tale periodo viene dichiarato esclusivamente dall’Imperatore, una volta assicuratosi della inesistenza di pericoli per la Nazione, informandone il Consiglio dei Gran Maestri e il Primo Ministro.
Articolo 2
La normale attività governativa e del Gran Consiglio durante il suddetto periodo può essere sospesa per consentire alle istituzioni di dedicarsi con priorità alle attività belliche, che vengono stabilite con decreto del Ministero della Difesa, sentito il parere dell’Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri.
Articolo 3
Le decisioni prese dal Ministero della Difesa in stato di guerra devono comunque essere riferite in Gran Consiglio (dopo avere ottenuto l’approvazione dell’Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri). Le eventuali norme emanate dal Ministero della Difesa hanno durata limitata e decadono con il termine dello stato di guerra.
Articolo 4
Durante lo stato di guerra i cittadini di qualsiasi grado che commettessero volontariamente un reato potenzialmente dannoso per la Nazione e per la sua sicurezza, di cui si hanno prove certe potranno essere giudicati, per iniziativa del Ministero della Difesa, da una corte marziale composta da tre (3) Gran Maestri nominati dall’Imperatore. Agli imputati è riconosciuto pienamente il diritto di giustificarsi entro un periodo massimo di 72 ore, cui farà seguito la sentenza. Terminato lo stato di guerra coloro che sono stati condannati potranno ottenere un regolare processo, svolto secondo la normativa espressa nel Codice Penale, appellandosi al Ministero della Giustizia, che avrà l’obbligo di procedere con la riabilitazione.
Articolo 5
Nessuno può agire autonomamente e secondo le sue convinzioni contro la Nazione con la quale l’Impero si trova in guerra. Tutte le operazioni belliche sono stabilite e guidate dal Ministero della Difesa, che agisce in concerto con l’Imperatore. Ogni atto volontario non ordinato verrà considerato passibile di una giudizio presso la corte marziale di cui all’articolo 4.
Aricolo 6
Chiunque si procura o divulga, notizie di cui il Ministero della Difesa (che ne avrà preventivamente informato il Ministro dell’Informazione) ha momentaneamente vietato, per motivi di sicurezza, la divulgazione può essere passibile di corte marziale. Alla stessa condizione è sottoposto chi divulga notizie false e senza fondamento che possono destare allarme e mettere in pericolo la Nazione e i pubblici amministratori che divulghino segreti di stato o informazioni riservate, sia durante che in seguito allo stato di guerra (nel caso ciò avvenga in seguito, non si pronuncerà la corte marziale ma il Ministro della Giustizia).
Articolo 7
Durante lo stato di guerra tutte le cariche istituzionali sono congelate. Eventuali cambiamenti, dimissioni o nuove nomine vengono stabilite, a tempo determinato, dall’Imperatore, sentito il parere del Consiglio dei Gran Maestri. Al termine dello stato di guerra coloro ai quali è stata assegnata una carica devono rassegnare le dimissioni, salvo essere eletti o nominati a quella carica nella modalità prescritta dalla legge.