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Legge 18/2005 - Legge Francesco - Decreti Ministeriali
Articolo 1
Ogni Ministero competente recepisce la legge approvata dal Gran Consiglio e provvede ad integrare la medesima, ove necessario, con decreto (detto anche Regolamento) del Ministro.
Articolo 2
I decreti ministeriali dovranno rispettare i principi contenuti nelle leggi, pena l'abrogazione da parte della Corte Costituzionale.
L'abrogazione può essere anche solo parziale in caso i problemi non siano gravi.
Articolo 3
Ogni decreto ministeriale dovrà essere registrato con numero progressivo (es. decreto 01/anno) e reso pubblico, in un'apposita cartella (possibilmente messa in evidenza), nella sezione del Ministero competente. Inoltre, i decreti ministeriali dovranno essere registrati nell'apposita sezione della Corte Costituzionale, per permettere la verifica alla corte stessa.
Articolo 4
L'art. 1 della presente legge non si applica alle leggi di modifica o d'integrazione della Costituzione.
Articolo 5
I decreti ministeriali emanati fino all'approvazione del presente ddl non necessitano di registrazione presso la Corte Costituzionale.