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Decreto 16/06/2012 - Presidente del Gran Consiglio Genideus - Sulle modalità di votazione per la nomina, in seconda tornata, di funzionari primari

IL PRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO DELLA SOVRANA MICRONAZIONE IMPERO
Vista la Legge 27/2008 Legge Decreti - Decreti emanati da un qualsiasi organismo imperiale;
Visto il decreto dell’Imperatore del 12 maggio 2012, col quale è stato proclamato lo stato di prorogatio del Gran Consiglio per la XIV legislatura;
Considerata la necessità di assicurare la tempestiva nomina, in seconda tornata, di tre funzionari primari, ai sensi dell’art.6, comma 2, della Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali;
Considerata altresì la situazione generale della Micronazione e delle sue Istituzioni, ivi compresa la vacanza di tutte le attività secondarie;
Sentito l’Imperatore, anche in qualità di facente funzione di Giudice pro tempore, in virtù della quale ha espresso parere favorevole di costituzionalità e legittimità del presente, ai sensi dell’art.5 della Legge 27/2008 Legge Decreti - Decreti emanati da un qualsiasi organismo imperiale;
EMANA IL PRESENTE DECRETO
Articolo 1
La premessa è parte integrante del presente.
Articolo 2
Per garantire la nomina delle cariche ancora vacanti dell’esecutivo, consistenti, allo stato attuale, in tre funzionari primari, quando la seconda tornata di votazione di cui all’art.6, comma 2, della Legge Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali si concluda con la parità tra due o più candidati, si procede ad un ballottaggio tra essi.
Articolo 3
La durata del ballottaggio di cui all’art.2 del presente è fissata in cinque giorni. Scaduto tale termine, è nominato funzionario il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei voti.
Qualora sussistesse parità, saranno considerate avverate le condizioni di cui all’art.6, comma 2 della Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali nella parte in cui si dispone che “se non vi sono cittadini, appartenenti ai gradi citati, senza attività, viene eseguita la medesima procedura con la candidatura automatica di tutti i possessori dei gradi indicati, che hanno una sola attività, Imperatore incluso e lo stesso procedimento viene ripetuto considerando chi ha il minor numero di attività”.
Articolo 4
Il presente decreto cessa di validità nel giorno, fissato da decreto dell’Imperatore, di cessazione delle attività del Gran Consiglio per la legislatura in corso. Esso sarà pubblicato, oltre che in Gazzetta Ufficiale, presso sedi idonee a renderlo noto ai deputati e all’intera cittadinanza.
La Presidenza del Gran Consiglio, di concerto con i deputati, assumerà ordinaria iniziativa di legge affinché la Legge 33/2011 – Legge Sperantia – Gestione delle Attività Imperiali recepisca i contenuti sostanziali del presente decreto.
IL PRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO
Genideus

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