Nuovo menù menù


Cerca
in questo sito

sitelevel.com





Copyright ® IMPERO
E' vietata la riproduzione,
anche parziale, delle
pagine contenute in questo sito.
Sito realizzato con Blocco Note
Sito creato l'1 luglio 2000
Privacy Policy






NUOVO DIRITTO IMPERIALE
di
Luca Bandieras & Giorgio Konstitution

Lezione 1: Essenza del Micronazionalismo

Non possiamo parlare di diritto imperiale senza prima introdurre il micronazionalismo.
Una micronazione, innanzitutto, cos’è?
La definizione più ovvia e generale è che si tratti di un piccolo gruppo di persone con identità e interessi comuni, su un territorio molto ristretto.
Impero tuttavia non ha territorio, quindi dobbiamo introdurre un’altra definizione, nata insieme al Regno di Talossa, quella di micronazione virtuale, ovvero senza territorio. Naturalmente queste sono considerabili nazioni a tutti gli effetti, vista l’organizzazione, la presenza dei cittadini ma soprattutto il formarsi di una cultura propria. Nel 1980 nasce anche il LOSS, un’organizzazione intermicronazionale che già nel nome delinea i principi del micronazionalismo, Lega degli Stati Secessionisti, mettendo subito in mostra il fine ultimo di riconoscimento internazionale.
Se i primi esempi di questi organismi si fondavano sulla corrispondenza, sulle lettere (le famose micronazioni di carta), l’avvento di internet darà un nuovo impulso e un nuovo volto a queste piccole nazioni.
Le principali sbarcano sulla rete ed ancora il Regno di Talossa, realizzando un proprio sito, sarà l’avvio del boom del fenomeno micronazionalista, dopo anni di crisi. A partire dal 1996 e con l’inizio del XXI secolo nascono micronazioni per tutta la rete, tra cui Impero.
E' inoltre sorta la questione dell'indipendenza dello spazio virtuale. Secondo una teoria di Cesidio Tallini, la Ius Cerebri Electronici, la giurisdizione su uno spazio virtuale dovrebbe appartenere al proprietario del server che offre tale spazio e non allo stato in cui risiede tale server.
Punti centrali e fini ultimi delle micronazioni sono chiaramente il riconoscimento internazionale, l’indipendenza territoriale o extraterritoriale, andando quindi a delineare la grande serietà di questo fenomeno.
Queste sono, a grandi linee, le principali nozioni sul micronazionalismo, base fondante di Impero, di grande importanza e che dovrebbero essere conosciute da tutti i suoi cittadini, per rendersi conto del reale status della nostra nazione.

Lezione 2: Caratteri generali di Impero

La Micronazione Sovrana Impero esiste come uno stato extra-territoriale dal 1° febbraio 2000, allorché fu proclamata la sua indipendenza. Si configurò inizialmente come una diarchia, avendo due Imperatori: Emanuele Spikas, attualmente ancora in carica, e Alessandro Stellas, che, dopo qualche mese, perse la fiducia da parte dei cittadini imperiali e abbandonerà la micronazione.
Per aumentare la partecipazione, si andò però verso il referendum che, promosso dall'Imperatore, chiamava in causa la cittadinanza per una riforma dell'ordinamento dello Stato, per dotarlo di una Costituzione che stabilisse la divisione dei poteri statali tra le istituzioni create per lo scopo e quelle già esistenti. In questa fase si ebbe quindi il passaggio da un regime monarchico assoluto ad uno costituzionale, come accaduto alla maggior parte degli europei nel corso del XIX secolo. La decisione fu demandata alla cittadinanza attraverso uno strumento di democrazia diretta: il referendum.
Si tennero tre quesiti referendari: il primo proponeva di istituire un parlamento (il futuro Gran Consiglio), il secondo di organizzare la vita politica in partiti, il terzo di riformare la legislazione.
E' bene in questa sede ricordare che è improprio fare l'equivalenza monarchia assoluta = tirannide e monarchia costituzionale = democrazia. Infatti in assenza di una costituzione vera e propria si possono avere ugualmente regimi democratici (come nel caso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) mentre una costituzione può benissimo restringere l'esercizio del potere ad una piccola oligarchia o addirittura al solo sovrano (come nel caso dell'Arabia Saudita).
Le istituzioni che nell'ordinamento imperiale sono divenute le depositarie dei vari poteri sono il Gran Consiglio, il Governo, il Consiglio dei Gran Maestri, la Corte Costituzionale e l'Imperatore.
Il Gran Consiglio, formato da dieci membri eletti per sei mesi a suffragio universale, è il principale detentore del potere legislativo, ed è l'equivalente del parlamento. Il potere legislativo appartiene anche al Governo, all'Imperatore e a singoli cittadini attraverso una procedura stabilita dalla legge. Il Ministero della Giustizia e la Corte Costituzionale hanno la facoltà di bloccare una legge approvata dal Gran Consiglio se questa va a collidere con le norme della Costituzione.
Il Governo, che rimane in carica per una legislatura del Gran Consiglio, ha il potere esecutivo.
Il potere giudiziario è esercitato da una pluralità d'istituzione. La giuria è costituita dal Consiglio dei Gran Maestri. La funzione di giudice può essere ricoperta dal Ministro della Giustizia o dall'Imperatore.
Il concetto fondamentale di Impero però, e ad esso fanno riferimento tutte le istituzioni, è la libertà individuale, nelle sue diverse forme come pensiero, parola, opinione, azione ecc. Questa libertà è inviolabile da parte di qualsiasi organo imperiale, compreso l’Imperatore. Questo principio è anche sancito dall’impossibilità di modificare i primi 6 articoli dei Principi Fondamentali della Costituzione.
Il concetto di libertà è esteso anche a tutti gli animali, non solo quindi all’uomo, vi sono quindi anche riferimenti al rispetto degli animali e dell’ambiente. Ma libertà comprende anche il concetto di “stato per contratto”, con libera e volontaria scelta di richiedere la cittadinanza e di partecipare alla vita di Impero.
Inoltre, un altro valore di Impero è l'uguaglianza formale, non un appiattimento della società ma la tutela delle stesse libertà per ogni individuo che consentono ad ognuno di far fruttare le sue capacità secondo le sue possibilità

Lezione 3: Analisi e interpretazione dei Principi Fondamentali della Costituzione

La Costituzione è il testo fondamentale della nostra nazione, contiene infatti le massime norme dello Stato, i suoi caratteri e il suo ordinamento.
In vigore dal 27 ottobre 2004, è stata redatta dall’Imperatore, dal Gran Maestro Massimo Konstitution, e dai cittadini Enrica Blau e Gianluca Blau.
Si divide in due parti principali: i Principi Fondamentali (la vera e propria base di Impero) e l’Ordinamento, suddiviso nei seguenti capi: Gran Consiglio, Consiglio dei Gran Maestri, Governo e Ordinamento Giudiziario.
In questa lezione sarà tratta la prima, importantissima, parte che, come le due precedenti, sono quasi l’abc del vero cittadino.
I Principi Fondamentali sono composti da 13 articoli, di cui i primi 7 immodificabili; vediamoli tutti.

Articolo 1
L'Impero è una nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla libertà e sull'uguaglianza formale di tutti. Nella sua forma virtuale ovvero aterritoriale essa si rifà allO Jus Cerebri Electronici, in un'eventuale forma territoriale al Principio di Autodeterminazione dei Popoli.

In questo articolo sono contenuti due importantissimi concetti, il primo è sicuramente l’indipendentismo e l’ambizione alla sovranità e quindi l’indipendenza da qualsiasi altro Stato. Il testo quindi prevede due “strade”, una aterritoriale (la forma attuale di Impero), con il rifarsi allO Jus Cerebri Electronici, ovvero che la sovranità su un server (e relativo spazio web) sia del proprietario e non dello Stato su cui questo risiede, l’altra invece in forma territoriale, con il Principio di Autodeterminazione dei Popoli, che riconosce a un popolo il diritto di poter vivere secondo l’organizzazione politica, sociale, economica che vuole.
Ma il secondo concetto, già illustrato nella precedente lezione, è il fondamento sulla libertà individuale (di pensiero, di espressione, di azione, di proprietà) e sull’uguaglianza formale, in cui tutti i cittadinI hanno le stesse libertà e possono farle fruttare come meglio credono, secondo la loro scelta e la loro capacità.

Articolo 2
L'Impero è uno stato costituito dall'associazione libera e spontanea di individui che da esso possono secedere qualora non desiderassero più farne parte.


Questo articolo 2 rappresenta una grande verità di fondo: si entra in Impero solo per propria scelta, richiedendo la cittadinanza a uno “Stato per contratto” e si può tranquillamente, quando lo si crede, cessare di essere cittadini imperiali.
Questa verità è anche alla base del concetto che chi entra dovrebbe trovarsi d’accordo con le basi della nazione, non cercando quindi di cambiare le sue caratteristiche e le sue istituzioni.

Articolo 3
La libertà individuale è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui; la libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto ed è sacra e inviolabile, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa. La libertà è soggetta al buon senso e alla coscienza dei cittadini.


Si ritorna quindi sulla libertà individuale che, a chiarissime lettere, ha il solo limite in quella altrui.
Ognuno quindi è tenuto a rispettare la libertà altrui, pena l’intervento della giustizia dello Stato. Non esistono quindi norme di buon costume e ingerenze dello stato nella sfera individuale e la stessa non è limitata se non viola quella di altri.

Articolo 4
Il rispetto della natura, della vita e della libertà d'ogni essere vivente, è doveroso e può essere violato solo per necessità di sopravvivenza. In particolare questo articolo è diretto a tutelare gli esseri senzienti, ovvero gli animali umani e non umani.


Per Impero quindi, secondo Costituzione, non esiste solo l’uomo, ma sono rispettate anche le altre forme di esseri viventi, in particolare gli animali (nei quali è compreso il genere umano).
Questo vale a dire che gli animali hanno diritto alla vita, alla libertà, all’habitat, che possono essere violati solo in casi di grande importanza, come la sopravvivenza.

Articolo 5
L'Impero, il suo nome, la sua storia e la sua immagine sono legati innegabilmente al suo fondatore Emanuele Spikas.


Di fatto, e "innegabilmente" è un avverbio chiave, Emanuele Spikas è l’artefice di Impero: infatti l’ha creato, modellato e fatto crescere. Quindi non si poteva che riconoscere questo legame di paternità tra la nazione ed il suo primo Imperatore.

Articolo 6
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio dei Gran Maestri, del Governo o del Gran Consiglio. Analogamente le azioni compiute dai vertici della micronazione non sono legate ai cittadini che non partecipano all'azione compiuta, ma vengono attuate nei loro interessi al fine ultimo di garantire prosperità alla micronazione.


In un principio abbastanza logico, questo articolo descrive il rapporto tra le azioni dei singoli cittadini e le istituzioni e viceversa. E’ naturale che un’azione di un cittadino, se non ha delega da parte di un’istituzione, non è imputabile allo Stato. Allo stesso modo quindi il comportamento di un organo dell’ordinamento imperiale è mirato alla crescita della nazione e dei suoi cittadini, senza interessi che non siano quelli di Impero.

Articolo 7
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei Principi Fondamentali di questa Costituzione non possono, in nessun caso e da nessuna autorità, Imperatore compreso, essere abrogati o limitati nella loro azione. Tutti i più piccoli cambiamenti o le più piccole variazioni della loro forma devono essere votate all’unanimità dal Gran Consiglio e dal Consiglio dei Gran Maestri. La sostanza di quanto in essi esplicitato non deve essere assolutamente cambiata, pena l’esautorazione immediata della persona che tenta una così ignobile azione. Al medesimo trattamento è sottoposto questo stesso articolo.


Articolo chiave e che chiude la parte inattaccabile della Costituzione. In pratica i primi 6 articoli non possono essere modificati. Possiamo quindi considerare questo 7° articolo come una protezione delle fondamenta di Impero da qualsiasi istituzione, evitando quindi che eventuali governi possano danneggiare la nazione. Il divieto è assoluto, per qualsiasi organo (comprendendo quindi anche l’Imperatore), e le uniche modifiche possibili sono prettamente formali e necessitano comunque, nella votazione, dell’unanimità tra i deputati del Gran Consiglio, Gran Maestri e Imperatore (che insieme formano il Consiglio dei Gran Maestri) . Chi quindi tenterà di modificarli rischia quindi l’espulsione dallo Stato, ma rimane comunque da chiedersi perché un volontario cittadino imperiale, voglia farlo.

Articolo 8
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.


La successione al trono imperiale viene risolta in questo articolo. Viene quindi sancito che l’Imperatore sceglie il suo successore, tramite dichiarazione o testamento. Se questo non accade i cittadini decretano il nuovo monarca tramite una votazione.
Il passaggio quindi tra imperatori può garantire che, alla massima carica imperiale, ci siano veri patrioti, coerenti con Impero e i suoi principi.

Articolo 9
Tutti i cittadini hanno diritto di voto.


L’uguaglianza formale, di cui abbiamo già parlato nell’art. 1, ha una prova anche in questo articolo 9, che dichiara che ogni cittadino può esprimere il suo voto in elezioni, per scegliere la composizione del Gran Consiglio e l’incaricato per la formazione del Governo, o referendum.
Le uniche situazioni in cui il cittadino perde il diritto di voto sono in seguito a una condanna da parte della giustizia nazionale, come sancito dal Codice Penale.

Articolo 10
I cittadini sprovvisti di e-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della cittadinanza.
Per chi si è distinto nel merito ottenendo le cariche di Gran Maestro, Pari Onorario, Pari e Cittadino Onorario tale periodo è prorogato a tre (3) mesi. Non sono soggetti a questo articolo coloro i quali godono di particolare status di Cittadinanza Onoraria.


Per permettere la comunicazione tra Impero e cittadino si utilizzano le e-mail, fornite nella richiesta di cittadinanza, come requisito obbligatorio. Se questa cessa è chiaro che si debbano prendere provvedimenti e quindi il cittadino, prima di perdere la cittadinanza, ha un mese di tempo per fornire un nuovo contatto valido. Per chi ha maggiormente contribuito ad Impero questo periodo è prolungato a 3 mesi. Alcuni Cittadini Onorari, stranieri e diplomatici, in quanto appunto onorari sono esentati da questo procedimento.

Articolo 11
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, il quale però non può mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione. I partiti hanno quindi piena libertà di pensiero, mentre la loro azione è vincolata alla Costituzione e alle istituzioni della monarchia costituzionale definite nei Capi 1, 2 e 3 nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.


L’associazione politica in Impero è libera e aperta a tutti i cittadini, che possono quindi fondare partiti e concorrere alle elezioni. Ma secondo questo importantissimo articolo (e anche per l’art. 7) i movimenti politici sono legati e devono rendere conto alla Costituzione, e non possono quindi mirare a cambiamenti dei primi 6 articoli dei Principi Fondamentali né delle istituzioni previste dall’ordinamento costituzionale.
E' importante sottolineare che l'abrogazione di questo articolo è praticamente impossibile, infatti è logico che chi lo propone intende farlo per avere la possibilità di cambiare o cancellare le istituzioni, violando quindi la Costituzione.

Articolo 12
L’Impero rifiuta di ricorrere alla guerra come strumento per risolvere le divergenze con le altre micronazioni, verso le quali si impegna a rispettare i trattati diplomatici con esse stipulati.
Tuttavia, con la premessa che solo i reali colpevoli debbano essere colpiti, si riserva di ricorrere alla guerra nei seguenti casi:
- In caso di attacco da parte di un’altra micronazione, come strumento di difesa;
- In soccorso agli alleati e alle micronazioni attaccate ingiustamente;
- In difesa di valori quali libertà e giustizia, anche al di fuori dei propri confini sia fisici che virtuali.


La nostra nazione quindi ha una concezione della guerra come mezzo ultimo, impiegabile in casi di difesa (ovviamente), di soccorso a Stati alleati e amici e per la difesa dei suoi valori.
Detto questo Impero ha come canale principale la diplomazia e il rispetto tra nazioni.

Articolo 13
Le decisioni relative alla micronazione sono regolamentate dalle norme inserite nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.


Chiude i Principi Fondamentali questo art. 13, che introduce la 2° parte della Costituzione, dove saranno spiegati i meccanismi di Impero, nel suo ordinamento e nelle sue istituzioni: Gran Consiglio, Consiglio dei Gran Maestri, Governo e Ordinamento Giudiziario.

Lezione 4: Il Governo - 1° parte

La Costituzione imperiale prevede che il potere esecutivo spetti al Governo, che è presieduto dal Primo Ministro (capo III, art. 1). Secondo la legge elettorale vigente, a diventare Primo Ministro è, dopo ogni elezione del Gran Consiglio, il candidato espresso dal partito o dalla coalizione di partiti che raggiunge la maggioranza relativa dei voti espressi. La Costituzione prevede anche un certo numero di Ministeri fondamentali (Affari Esteri, Difesa, Propaganda, Affari Interni, Giustizia, Informatica, Cultura e Informazione) ai quali se ne possono affiancare eventualmente degli altri, qualora ve ne sia la necessità. I Ministri degli Affari Esteri e della Difesa, per la delicatezza dei loro compiti (che, come quelli degli altri Ministri, sono stabiliti dalla legge 2/2005, nota anche come "Legge Lovernato"), sono nominati dall'Imperatore con l'approvazione del Consiglio dei Gran Maestri, gli altri sono designati dalle forze politiche uscite vittoriose dalle elezioni. I vari ministri iniziano il loro operato dopo aver giurato fedeltà alla Costituzione Imperiale; lo cessano in seguito a perdita della cittadinanza imperiale, dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Imperatore per inadempienza, scioglimento del Gran Consiglio per scadenza naturale del mandato o caduta anticipata del Governo. In questi ultimi due casi, tuttavia, i Ministri di nomina imperiale rimangono attivi finché non giurano i loro successori.
La durata del Governo è legata a quella del Gran Consiglio, che è attualmente di sei mesi, ma può essere prorogata in circostanze particolari. Nonostante, come già detto, la legge leghi direttamente la scelta del Primo Ministro ai risultati elettorali, a causa del numero limitato dei membri del Gran Consiglio nessuna forza politica o coalizione vi ha mai avuto la maggioranza assoluta dei seggi. Inoltre, per il numero relativamente piccolo di cittadini attivi, tutti i Governi succedutisi finora si sono avvalsi dell'operato di personalità apolitiche o facenti parte di forze avversanti quella a cui apparteneva il Primo Ministro. E' garantito il diritto di partecipazione dei Ministri al Gran Consiglio; nel caso in cui non ne facciano parte come eletti, non possono ovviamente votare le proposte di legge.
Passiamo ora in rassegna le funzioni dei vari ministri.
Il Ministro degli Affari Esteri cura i rapporti diplomatici dell'Impero con altre micronazioni e organizzazioni sovranazionali e cura gli interessi internazionali dell'Impero occupandosi di trattati e convenzioni.
Il Ministro degli Affari Interni controlla il corretto funzionamento delle istituzioni imperiali e, senza intervenire direttamente nel merito della vita politica, le associazioni come i partiti. Si occupa dello svolgimento delle elezioni e dell'iniziativa legislativa generale del Governo.
Il Ministro della Cultura si occupa delle varie attività culturali imperiali e patrocina quelle ispirate dal Governo.
Il Ministro dell’Informatica si occupa di come appaiono il sito e il forum imperiali e delle possibili migliorie tecniche che vi si possono apportare; gestisce i servizi informatici offerti dalla Micronazione Impero.
Il Ministro della Giustizia controlla la costituzionalità delle Leggi proposte in Gran Consiglio, può correggerne la forma se lo ritiene necessario e amministra la giustizia ordinaria.
Il Ministro della Difesa si occupa, come dice il nome, della difesa dell'Impero, coordinando le forze armate e le varie attività necessarie a questo scopo.
Il Ministro della Propaganda ha il compito di propagandare l’immagine dell’Impero nelle altre micronazioni e nazioni e di ricercare nuovi cittadini anche attraverso la pubblicità in altri forum e siti.
Il Ministro dell’Informazione ha il compito di informare i cittadini sui fatti salienti dell'attualità Imperiale, di occuparsi della regolare Newsletter e di gestire i mezzi di comunicazione dello stato e del Governo.

Lezione 5: Il Governo - 1° parte

Nella precedente lezione si è ampiamente introdotta l’istituzione del Governo, che detiene in Impero il potere esecutivo.
In questa ne riprendiamo il discorso, andando più nel dettaglio di alcune questioni.

La prima è il ruolo del Primo Ministro. Questo è il candidato, designato dal partito prima dell’inizio ufficiale delle elezioni, del partito/coalizione con il maggior numero di voti. Il suo ruolo (secondo la Legge Rubagotti- Istituzione della carica di Primo Ministro) è quello di dirigere e occuparsi dei lavori del governo avendo poteri molto importanti come:
-innanzitutto la facoltà di nominare e revocare i ministri (a parte, ricordiamo quelli di Esteri e Difesa che sono nominati dall’Imperatore e subordinati al Consiglio dei Gran Maestri)
-il controllo dell’operato del governo
-il diritto di veto su azioni proposte dai ministri.
Il PM può comunque essere rimosso dal suo incarico, per assenteismo, incapacità con il parere favorevole della maggioranza dei deputati del Gran Consiglio. In questo caso, o in periodi di assenza, o in seguito a dimissioni, l’incarico viene ricoperto da un sostituto, nominato nel momento di formazione del governo, denominato comunemente come Vice Primo Ministro.
Il Primo Ministro presiede anche il del Consiglio dei Ministri. Il CdM è quindi uno strumento del governo formato da tutti i ministri dipendenti dal PM, viene indetto dal Ministro degli Interni (ovviamente in accordo con il capo del governo) ed è utilizzato per mettere a punto la situazione dell’esecutivo, interpellando i ministri. Il potere tuttavia principale è quello di decidere, a maggioranza, quale sia il Ministero idoneo per occuparsi di una certa situazione, che non rientra nelle competenze (Legge Lovernato- Competenze dei Ministri).

Un secondo punto da chiarire sono i Decreti Ministeriali, gli unici atti normativi emanati dal Governo. Secondo la Legge Francesco sono dei particolari regolamenti scritti dai Ministri per integrare alcune leggi imperiali. Come tutti gli atti legislativi sono naturalmente soggetti ai gradi superiori delle fonti del diritto, in primis la Costituzione.
In caso questi non ne rispettino i principi la Corte Costituzionale può segnalare il fatto e procedere all’abrogazione totale o parziale del documento.
I Decreti (che possono essere emanati anche dall’Imperatore) possono essere ritirati in caso siano diventati, nel frattempo, inutili o obsoleti. Per l’emanazione, oltre che la concordanza con le leggi e la Costituzione, è necessaria l’approvazione del Primo Ministro e l’Imperatore.

I Ministeri possono anche dotarsi di apposite squadre (Legge Vota DC- Squadre Ministeriali), per l’aiuto nella realizzazione di alcuni compiti. La loro creazione è libera e permessa ad ogni ministro (ovviamente nel Ministero di sua competenza), senza limiti di numero. I membri delle squadre dipendono esclusivamente dal Ministro di riferimento e non hanno legami con il capo del governo. La creazione di squadre, sempre secondo la legge, è permessa anche ai Ministeri di Esteri e Difesa che però, come sempre, devono seguire le disposizioni dell’Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri.

In quanto responsabili della sede virtuale nel forum imperiale i ministri sono soggetti alla Legge Mod- Moderatori del forum, non hanno quindi diritto di cancellare messaggi (tranne che in casi di volgarità, di inutilità, sicurezza o violazione della privacy). Per messaggi ormai divenuti obsoleti è permessa solo l’archiviazione, in quanto i messaggi, ritenuti facenti parte del patrimonio imperiale, non possono comunque essere completamente eliminati.

Un ultimo sguardo va al Ministero della Propaganda, che si trova in una posizione molto delicata. Essendo la propaganda infatti strumentalizzabile da parte dei partiti la Legge Carto, regolamenta alcune questioni sull’indipendenza del Ministero. Questo infatti dovrà non solo occuparsi della propaganda per il solo bene della micronazione (controllando quindi le azioni dei partiti e dei cittadini) ma ha anche la facoltà di porsi come base delle iniziative propagandistiche partitiche, garantendo anche la par condicio. In caso un ministro non svolga correttamente questi compiti non solo può essere licenziato dal PM, ma anche controllato, ed eventualmente giudicato, dal Ministero della Giustizia e l’Imperatore (ultimo articolo della Legge Carto- Regolamentazione della propaganda imperiale)

Lezione 6: Il Gran Consiglio - 1° parte

Il Gran Consiglio è la sede del potere legislativo nella micronazione Impero, in parole povere è il parlamento, con il principale compito di fare le leggi.
E’ una delle componenti democratiche dello Stato, infatti viene eletto a suffragio universale (cioè da tutti i cittadini) durante le elezioni. Alle elezioni possono concorrere partiti, coalizioni o liste che, con il sistema proporzionale, ovvero con i seggi ripartiti in base solamente ai voti, senza premi di maggioranza o altro, eleggono i 10 deputati facenti parte del Gran Consiglio (art. 1 Capo I della parte Ordinamento della Costituzione).
Una legislatura dura sei mesi, un periodo che non può essere prorogata a esclusione che non lo faccia l’Imperatore, con l’accordo del governo, in casi di estrema necessità come la guerra, o delicate questioni politiche (art. 3 Capo I). Alla chiusura del Gran Consiglio le elezioni vanno eseguite entro e non oltre un mese, in questo periodo di tempo il potere legislativo passa temporaneamente e nominalmente al Consiglio dei Gran Maestri, fino alla nuova composizione del nuovo parlamento (art. 4 Capo I).
Il compito principale del Gran Consiglio, come già detto, è quello della creazione delle leggi (oppure la modifica di leggi già esistenti), un procedimento regolamentato e ben preciso: innanzitutto possono proporre leggi tutti i deputati del Gran Consiglio, i ministri del Governo, i Gran Maestri, l’Imperatore e ogni cittadino, mediante richiesta al Ministro della Giustizia (art. 8 e 10 Capo I). Questi devono aprire una discussione con titolo “DISCUSSIONE”, seguita dalla legge e l’argomento trattato o la modifica (art. 2 Legge Emanuele). A questo punto la legge entra in discussione, in cui possono partecipare anche i Ministri, i Gran Maestri e l’Imperatore (art. 8 Capo II Costituzione), al fine di esaminare le questioni espresse nella proposta ed eventualmente modificare alcune cose. L’eventuale modifica deve essere accettata dal legislatore che può comunque ignorare le proposte degli altri deputati e arrivare alla votazione. Prima di questa però c’è il controllo della legalità da parte del Ministero della Giustizia (art. 2 Legge Emanuele e art. 5 Capo II della Legge Lovernato), che deve stabilire la costituzionalità della proposta ed eventualmente modificarla o bloccarla, se in contrasto con la prima fonte del diritto imperiale.
Se la legge viene dichiarata costituzionale si ha l’apertura della votazione (con una discussione dal titolo VOTAZIONE seguito dal nome della legge o la modifica), da parte del Presidente del Gran Consiglio, in cui i deputati devono dichiarare il loro parere sulla legge. Parere che può essere “Favorevole” o “Contrario”, ma il deputato può anche non giudicare, dichiarandosi “Astenuto”. I voti “Astenuto” non sono conteggiati, in quanto non esiste quorum e decide la maggioranza sui voti espressi. Tutte le altre forme di espressione saranno conteggiate nulle. (art. 2 legge Emanuele).
La legge dovrà essere ratificata dall’Imperatore e, dopo l’inserimento nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore (sempre art. 2 Legge Emanuele).
Per le modifiche il procedimento è lo stesso, l’unica variazione, se la modifica riguarda più articoli di una legge, è la facoltà dei deputati di votare articolo per articolo, in una sola votazione (art. 3 legge Emanuele).
A questo punto il cittadino può chiedere l’abrogazione al Ministro della Giustizia, che può quindi rimettere in discussione la legge (art. 11 Capo I).
Dopo la ratificazione la legge è quindi inserita nella Gazzetta Ufficiale, che raccoglie tutte le leggi e tutti i decreti emanati del governo, con numero e anno di emanazione, seguite dal nome scelto dal legislatore e l’argomento trattato. Le sezioni sono stabilite dal governo e ora, dopo la recente riforma, Affari Interni, Giustizia, Difesa, Affari Esteri, Cultura,Informatica, Propaganda, Informazione (art. 12 Capo I).
Il Gran Consiglio elegge autonomamente il suo presidente, che coordina l’attività del Gran Consiglio, fa da referente verso l’Imperatore (art. 5 Capo I) e stende la classifica meritocratica deputati (art. 1 Legge Sioux). Sono eleggibili tutti i deputati a parte, eventualmente, chi ricopre la carica di Primo Ministro o Vice Primo Ministro (art. 2 Legge Sioux) , in una votazione di 7 giorni e che richiede la maggioranza assoluta dei votanti, che non possono autovotarsi o votare eventualmente chi sostituiscono (art. 3 Legge Sioux). I deputati possono escludersi dagli eleggibili alla carica di presidente con una notifica al Ministro degli Interni (art. 4 legge Sioux).
L’ultima funzione del Gran Consiglio è il conferimento del grado onorifico di Cittadino Onorario, ma si tratta di un compito molto meno importante e fin’ora non utilizzato (art. 4 Legge Luca).

Lezione 7: I deputati al Gran Consiglio

Come specificato nelle lezioni precedenti, l'organo imperiale destinato ad esercitare maggiormente il potere legislativo è il Gran Consiglio. I suoi membri vengono eletti semestralmente dai cittadini imperiali secondo un sistema elettorale proporzionale basato su liste e coalizioni; è possibile, ma non obbligatorio, esprimere una preferenza. I voti alle liste senza preferenze sono assegnati automaticamente al capolista o ad altro candidato segnalato dal partito. Il calcolo dei seggi spettanti alle coalizioni e alle liste indipendenti viene fatto in base ai voti totali; sono eletti, salvo rinuncia, i candidati più votati all'interno delle singole liste o coalizioni. Se un deputato rinuncia o si dimette, subentra il primo dei non eletti; nel caso non ci siano altri candidati disponibili, il seggio viene congelato. L'elezione dei deputati è strettamente legata al partito che li ha candidati, al punto che, se un deputato abbandona il suo partito, perde anche il diritto al seggio, mentre un cittadino che aderisca successivamente ad un partito con un seggio vacante può andare a ricoprirlo. Il numero dei mebri del Gran Consiglio è di 10, ma può essere inferiore per i motivi succitati; tuttavia, se questo numero scende a meno di 8, si va ad elezioni anticipate. I deputati possono farsi sostituire da altri membri dello stesso partito per assenze inferiori ad un mese; se l'assenza si prolunga, si ha la decadenza dall'incarico, che può avvenire anche nel caso di processi penali per colpe particolarmente gravi come il tradimento. I membri del Gran Consiglio hanno il diritto di proporre disegni di legge e l'obbligo di votarli; alla discussione possono partecipare anche i Ministri ed i Gran Maestri non eletti, che però non possono votare. Per evitare un eccessivo affollamento nella discussione e nella votazione delle leggi, c'è un limite di 3 disegni che si possono discutere contemporaneamente.
Poco dopo l'entrata in carica del nuovo Gran Consiglio, si sceglie tra i deputati un Presidente che ha il compito di coordinare i lavori e chiudere le discussioni. Viene eletto a maggioranza dai deputati stessi, che non possono autovotarsi.

Lezione 8: Il Consiglio dei Gran Maestri

Il Consiglio dei Gran Maestri è il 3° organismo che compone l’organizzazione dello Stato imperiale, insieme a Governo e Gran Consiglio.
A differenza degli altri due questo non è eletto dalla cittadinanza, ma ne fanno parte solo l’Imperatore (il capo di Stato) e i Gran Maestri.
Ma per spiegare cos’è il Consiglio dei Gran Maestri (da qui in poi: CGM) bisogna spiegare chi sono i Gran Maestri: sono infatti cittadini scelti dall’Imperatore, in base ai loro meriti e ai criteri di fedeltà, attaccamento alla nazione, affidabilità, contributi ed esperienza. Rappresentano il nucleo delle persone più importanti che compongono la micronazione e hanno alcuni poteri molto importanti e delicati, che giustificano la grande attenzione usata nelle nomine dei cittadini a questo grado [Art. 1 Capo II Ordinamento della Costituzione].
Il CGM rappresenta quindi la componente meritocratica dello Stato, mentre il Governo e il Gran Consiglio sono inquadrabili in quella democratica.
Il primo potere importante del CGM è il controllo dei Ministeri di Esteri e Difesa [Art. 2 Capo II Ordinamento]. Questi, che nella gran parte delle nazioni territoriali sono comunque subordinati al vincitore delle elezioni, sono per la micronazione di gran lunga i due ministeri più delicati, il primo per la complessità e il rischio nei rapporti diplomatici con altre nazioni, in cui il modo di impostare le trattative e i contatti significa molto per la posizione l’immagine di Impero all’estero; il secondo, ma è facilmente intuibile, per il compito fondamentale e pieno di responsabilità di proteggere la nazione da attacchi esterni.
Quindi, vista la grande responsabilità, i Ministri di Esteri e Difesa sono nominati e controllati dal CGM (compreso quindi l’Imperatore, che presenta ufficialmente la nomina), eliminando così buona parte di possibilità che ci siano errori gravi in questi delicati settori ma anche che i partiti possano usare questi Ministeri per interessi privati o di coalizione. [Art. 3 Capo II Ordinamento]
Per lo stesso motivo le leggi proposte in Gran Consiglio non sono soggette all’approvazione da parte dei deputati, ma sono discusse e votate nel CGM.
Il secondo potere del CGM è parte di quello giudiziario, infatti nell’iter processuale [Legge Franci-Denunce] si stabilisce che siano i Gran Maestri (l’Imperatore quindi è escluso) a decretare l’innocenza o la colpevolezza dell’accusato [Art. 5 Capo II Ordinamento]. La pena, tuttavia, sarà decretata dal Ministro della Giustizia. Alla votazione partecipano 5 Gran Maestri che hanno la possibilità di definire che l’accusato sia colpevole o innocente, non possono quindi astenersi. Nel caso che uno di questi sia implicato nel processo in qualità sia di accusatore che di difensore non può votare, sono escluse solamente le cause in cui l’accusa è lo Stato. Nel caso non si riesca, per assenza o per il caso citato precedentemente, ad arrivare ai 5 Gran Maestri quelli che mancano vengono sostituiti da altrettanti Pari Onorari. [Legge Franci- Denunce e Art. 2 Secondo Comma Terzo Capitolo Codice Penale]
Un compito sicuramente meno ufficiale ma altrettanto importante del CGM è quello di salvaguardare lo spirito imperiale, nelle sue componenti interne (il rispetto per la libertà, la meritocrazia, la Costituzione, le istituzioni) ed esterne (il micronazionalismo). E’ quindi importante che questi svolgano una funzione di rappresentanza degli ideali della micronazione, come esempio per i cittadini.
Anche per questo il grado di Gran Maestro non è permanente, infatti in caso di mancato svolgimento delle responsabilità che il grado comporta, un cittadino può essere degradato su mozione dell’Imperatore e su parere favorevole degli altri Gran Maestri al grado di Pari Onorario [Legge Luca].

Lezione 9: I Gradi

Come già affermato nelle precedenti lezioni, l'ordinamento micronazionale imperiale si basa su due pilastri: la DEMOCRAZIA e la MERITOCRAZIA.
L'aspetto più evidente di quest'ultima sta nei gradi che vengono assegnati ad ogni cittadino. I gradi inferiori sono per lo più simbolici; quelli superiori permettono l'esercizio di particolari prerogative. La legge che li stabilisce nella forma corrente è la Legge Luca del 2005.
Partendo dal basso, s'incontrano i gregari, i discepoli, i cittadini onorari, i pari, i pari onorari, i gran maestri e l'Imperatore.
I gregari sono i cittadini passivi, che non partecipano attivamente alla vita politica, sociale o culturale della micronazione. Qualsiasi cittadino, subito dopo l'ottenimento della cittadinanza, parte da questo grado.
I discepoli partecipano attivamente alla vita della micronazione, per lo meno adempiendo il diritto al voto. L'Imperatore può decidere autonomamente di degradare un discepolo rimasto inattivo per molto tempo.
I cittadini onorari si sono distinti per azioni particolarmente importanti a favore della micronazione. Tale grado, che viene conferito dall'Imperatore o dal Gran Consiglio, può essere attribuito anche a stranieri che portino il loro aiuto all'Impero o a diplomatici di altre micronazioni. Si tratta di un grado permanente I pari sono cittadini che hanno fatto parte almeno una volta del Gran Consiglio, hanno ricoperto una carica ministeriale o sono stati giudici della Corte Costituzionale.
I pari onorari sono scelti tra i pari che abbiano svolto il loro incarico con particolare impegno, a discreazione dell'Imperatore. Anche questo grado era un tempo permanente, e poteva essere perduto solo per decesso o cessazione della cittadinanza imperiale; a partire dall'approvazione delle modifiche alla legge Luca nel 2006 si è stabilito che un cittadino in possesso di un questo grado potesse perderlo, ed eventualmente esserne successivamente reintegrato, per prolungata assenza dalla vita imperiale. La degradazione sarebbe decisa dall'Imperatore in accordo col Consiglio dei Gran Maestri.
I Gran Maestri sono cittadini da cui viene un contributo decisivo allo sviluppo della micronazione. Fanno parte dell'istituzione imperiale denominata Consiglio dei Gran Maestri, con particolari poteri (vedi lezione VIII) e possono partecipare ai lavori del Gran Consiglio, tranne che per il voto se non sono stati eletti. Quanto è stato scritto per i pari onorari si applica anche ai gran maestri.
L'Imperatore è il capo dello stato; tale grado è di esclusiva pertinenza del fondatore d'Impero e sovrano in carica e dei suoi futuri successori, una volta entrati in carica.

Lezione 10: L'Imperatore

L’Imperatore è il capo dello Stato, un grado molto importante e con compiti e doveri precisi.
L’attuale Imperatore è il fondatore Emanuele P., al quale, secondo l’art. 5 della Costituzione, l’Impero è fortemente legato in immagine, storia e ideali.
Oltre però a questo ruolo onorifico e ispiratore del fondatore, tutti gli Imperatori, quindi anche i futuri, avranno dei compiti molto importanti, che ci teniamo a illustrare e spiegare in questa lezione.

Innanzitutto si deve ricordare che anche l’Imperatore, come tutti i cittadini imperiali, è soggetto alle leggi e non ha il potere di modificare i Principi Fondamentali della Costituzione, le istituzioni e quindi l’intero Stato.
Detto questo passiamo a vedere le principali funzioni. L’Imperatore è infatti al vertice dei gradi imperiali e della politica meritocratica. In questo campo ha la funzione di nominare i Gran Maestri e di degradarli (ma solo con il consenso dei Gran Maestri non coinvolti dalla degradazione). Nomina altresì i Cittadini Onorari e i Pari Onorari (ed eventualmente degrada questi ultimi).
Presiede il Consiglio dei Gran Maestri e, insieme a quest’ultimo, controlla l’attività dei Ministeri degli Esteri e della Difesa. In questo modo decreta anche lo stato di guerra, dopo aver sentito il CGM e il Governo.
Nel potere legislativo l’Imperatore ha il diritto di proporre e discuteredelle leggi, ma non quello di votarle, di convocare il Gran Consiglio qualora ce ne fosse il bisogno e ratifica le leggi. Questa ratifica è necessaria, per l’entrata in vigore, tranne quelle che votate favorevoli all’unanimità da parte di tutti i deputati del parlamento.
Nel potere esecutivo tutti gli atti ministeriali devono essere ratificati dall’Imperatore, analogamente al trattamento delle leggi. Ha anche la possibilità, in casi di grande importanza come la guerra e problemi interni, di prolungare la durata del governo oltre al suo mandato regolamentare di 6 mesi. Può, come il Primo Ministro, revocare i Ministri se assenti o inadempienti, anche se questa funzione è solitamente utilizzata solo dal capo del governo.
In quello giudiziario l’Imperatore può rappresentare, insieme al Ministro della Giustizia, lo Stato in un processo, in qualità sia di accusa che di difesa. In caso di assenza, fa le veci del magistrato, avendo quindi il potere di sancire le pene, dopo il verdetto di innocenza o colpevolezza del Consiglio dei Gran Maestri. Ha inoltre la facoltà sia di ripetere un processo, per fondati motivi, sia di graziare un condannato.
Oltre a questi ci sono poteri e compiti minori.
Sancisce infatti l’inizio e la fine delle elezioni, presenta i risultati ufficiali delle votazioni.
Decreta ufficialmente l’apertura di un nuovo ministero, dopo il parere favorevole della maggioranza del Gran Consiglio, e ha la facoltà di proporne la creazione.
Nomina ufficialmente il Primo Ministro, una volta avuto il risultato delle elezioni e rappresenta, a metà mandato, i Ministeri di Esteri e Difesa presentando il resoconto.
In caso di contratti tra enti privati o cittadini e lo Stato, rappresenta quest’ultimo, firmando il contratto. Inoltre ratifica e registra i contratti stipulati dalla cittadinanza.
Nomina, insieme al Ministro della Giustizia, i giudici della Corte Costituzionale, in base al merito e alla conoscenza della Costituzione e delle Leggi.
Inoltre l’Imperatore è l’ultima fonte del diritto imperiale, avendo quindi l’ultima parola sulle questioni su cui non vi sono riferimenti nelle leggi, nei decreti o nella consuetudine.

Lezione 11: Le Fonti del Diritto Imperiale

Le fonti del diritto imperiale sono tutti quegli atti, scritti od orali, che formano la base della legislazione imperiale. Da esse si attinge tutto ciò che serve a regolare la vita politica, amministrativa ed istituzionale dell'Impero.

Se ne possono individuare almeno cinque, in ordine d'importanza: Costituzione, Leggi ordinarie, Decreti, Consuetudine e per finire l'Imperatore, che in realtà è un'istituzione ma può essere considerata un'ulteriore fonte del diritto imperiale in casi particolari.
La Costituzione, in quanto legge fondamentale della Micronazione, è la fonte primaria del diritto imperiale. Tutte le leggi e gli atti devono richiamarsi alle norme da cui essa è formata, e tutte le istituzioni, incluso l'Imperatore, devono riferirsi ad essa. Leggi in contrasto con la Costituzione non possono essere votate (a verificarne la coatituzionalità è il Ministro della Giustizia al termine del dibattito in seno al Gran Consiglio), né decreti che la contraddicono possono entrare in vigore.
Le Leggi ordinarie sono quelle normalmente vengono discusse e approvate dal Gran Consiglio. Esse devono essere formulate in concordanza con la costituzione, e possono regolare tutte le attività imperiali. Le leggi sono vincolanti per tutte le istituzioni imperiali e per i cittadini. A queste si deve aggiungere il Codice Penale Imperiale, che è in pratica la sistemazione delle leggi che si occupano di reati di rilevanza penale.
I Decreti sono atti con valore di legge emanati dai Ministri o dall'Imperatore in casi eccezionali o per motivi di normale amministrazione. Devono essere concordi con la costituzione e con le leggi ordinarie quando vanno ad interagire con esse. Se diventano inutili possono essere ritirati dall'istituzione che li ha emessi. La loro caratteristica principale è anche quella che devono essere frutto di una intesa del Governo (ovvero del Ministro interessato e del Primo Ministro) con l'Imperatore. Non sono soggetti alla votazione e alla discussione del Gran Consiglio ma hanno una scadenza temporale. Agli enti che possono emettere Decreti si raccomanda di farne un uso moderato in modo da non togliere potere legislativo all'organo che ne è maggiormente depositario, ossia il Gran Consiglio.
Nella Consuetudine rientrano tutte le scelte o decisioni che non sono scritte nella giurisprudenza imperiale, ma che vengono prese durante gli incontri in chat o via mail, o che per "tradizione" o "usanza" vengono effettuate. Si fa riferimento alla Consuetudine solo nel caso non ci sia una norma scritta e nel caso esista un precedente al fatto che si vuole regolare. Nel caso le norme consuetudinarie si rivelino insufficienti, si provvede a sostituirle con delle norme scritte opportune (Leggi o Decreti).
L'Imperatore è l'ultima fonte del diritto imperiale, in quanto è tenuto a rispettare la Costituzione, le Leggi ordinarie e i Decreti, e ad utilizzare le norme nate dalla consuetudine. In casi eccezionali non previsti nelle varie fonti del diritto, ci si rivolge all'Imperatore, facendo affidamento sulla sua imparzialità e sulla posizione al vertice dello stato imperiale.

Lezione 12: La sfera privata

Per capire la realtà della micronazione, la sua struttura e il suo pensiero, è necessario introdurre anche una nuova parte, ovvero la sfera privata. Con questo termine intendiamo il ruolo dei cittadini e degli enti privati nella micronazione, il loro rapporto con lo Stato e i possibili rapporti tra di loro.

Al fine di spiegare questa realtà bisogna subito citare l’art. 3 della Costituzione, ovvero:
La libertà individuale è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui; la libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto ed è sacra e inviolabile, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa. La libertà è soggetta al buon senso e alla coscienza dei cittadini.
Da questo deriva che lo Stato, nei confronti dei cittadini e le loro proprietà ha un solo ruolo di guardiano, non intaccando la libertà del cittadino ma controllando solo che lui non invada quella altrui.
A questo punto ogni ente privato e ogni cittadino può intrattenere, se entrambe le parti sono d’accordo, rapporti con lo Stato, con la stipulazione di contratti.
Tuttavia prima dobbiamo definire la vera entità degli enti privati, che secondo la Legge Pidichu, sono attività, di qualsiasi genere, di proprietà dei cittadini.
Questi sono soggetti, come chiunque altro, alla Costituzione (e non possono promuovere attività contrarie ad essa, come la modifica dei Principi Fondamentali o delle Istituzioni) e al Codice Penale. Ogni ente privato può essere dotato di una sede virtuale nel forum, spazio che sarà gestito esclusivamente dal proprietario. In un eventuale dipartita del proprietario (o un abbandono di 3 mesi) l’ente può essere ereditato o, nel caso non fosse possibile, temporaneamente rilevato dello Stato, che può quindi affidarlo a un altro cittadino richiedente. Nel caso anche questo non sia possibile l’attività può divenire statale oppure essere chiusa. Essendo gli enti sottoposti in ogni caso alla legge, lo Stato, se questi la violano, può richiamare a far apportare modifiche all’ente, agire penalmente e chiudere l’ente.
Spiegata la realtà degli enti privati si può passare ai contratti, che possono intercorrere sia tra enti e cittadini, sia tra questi e lo Stato.
I contratti, secondo la Legge Navajo, si dividono in due categorie: registrati e concordati.
Nei primi sono compresi anche tutti quelli tra privati e Stato e sono registrati nel Ministero della Giustizia, assumendo quindi valore legale. Questi quindi vengono tutelati dallo Stato, che su esplicita richiesta di una parte del contratto, può verificare che questo venga rispettato e, in caso contrario, agire penalmente. Per la registrazione è necessaria la richiesta nel Ministero della Giustizia, la ratifica (ovvero la firma) delle due parti contraenti e il controllo di legalità del Ministro della Giustizia. A questo punto i contratti approvati vengono inseriti un apposito registro e assumono valore legale.
Al contrario i contratti concordati sono semplici accordi tra le parti, senza alcun valore e quindi possono essere infranti da una delle due parti senza conseguenze legali, spetta quindi al privato agire, sempre legalmente, per far rispettare l’accordo.
Per concludere questa lezione, su un argomento fuori dalla sfera privata ma comunque legato agli enti, una breve spiegazione degli enti statali, che sono sotto il controllo dello Stato e affidate a gestori, che rendono conto al Ministero più vicino alle attività dell’ente.

Lezione 13: Il sistema elettorale

Nella nostra Micronazione l'organo elettivo è il Gran Consiglio, che detenendo il potere legislativo ha la funzione di un parlamento monocamerale. La sua elezione è disciplinata dalla legge 1/2005 (meglio nota col nome di "Legge Ospitaletto"), che fissa le modalità con cui l'elezione si tiene, e dalla legge 13/2005 (detta anche "Legge Scoglio"), che lega la formazione del Governo ai risultati elettorali.
Le legislature imperiali durano di norma sei mesi. Un mese prima della scadenza naturale della legislatura le elezioni vengono indette attraverso un decreto del Ministero degli Affari Interni. In caso di cessazione anticipata della legislatura per caduta del governo, vengono indette le elezioni anticipate, che comunque non possono tenersi prima di un mese dalla loro indizione. Di ciò viene data informazione a tutti i cittadini, anche quelli non attivi, con un'e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica usato per ottenere la cittadinanza imperiale, che sarà usato anche per le operazioni di voto.
Nel corso del mese che porta alle elezioni è possibile per i cittadini imperiali candidarsi al Gran Consiglio all'interno di liste elettorali. Queste sono sia presentate dai partiti (che candidano i propri membri), sia da eventuali liste autonome create dai cittadini, senza legami con i partiti. I candidati, una volta inseriti nella lista, devono confermare poi la propria disponibilità nella cartella del Ministero degli Interni, a cui compete l'organizzazione delle elezioni. Ogni lista è tenuta anche a presentare un proprio programma di governo da attuare in caso di vittoria.
Le liste che partecipano alle elezioni possono presentarsi singolarmente oppure in coalizioni. Ogni lista contiene i nominativi dei cittadini che si candidano al Gran Consiglio e del cittadino che ricoprirà la carica di Primo Ministro in caso di vittoria. Nel caso di liste coalizzate, il nominativo dell'aspirante Primo Ministro è comune, come il programma elettorale.
Le votazioni si effettuano seguendo le istruzioni di un'apposita e-mail che contiene anche l'elenco dei candidati e delle liste partecipanti alle elezioni. Hanno la durata di sette giorni, durante i quali è possibile che i cittadini che non abbiano ancora votato ricevano ulteriori e-mail di sollecito, fino all'adempimento del diritto di voto.
Ogni cittadino può votare una sola lista ed esprimere eventualmente una sola preferenza per un candidato di quel partito; nel caso il voto vada solo alla lista ma non al candidato, viene attribuito automaticamente al capolista (o ad altro candidato espressamente designato dai vertici del partito al momento della presentazione dalle liste).
Dopo una settimana al massimo dalla chiusura delle votazioni sono proclamati i risultati elettorali.
La lista o la coalizione che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti ottiene di investire il proprio candidato della carica di primo ministro. In caso di parità c'è la possibilità che le due parti si accordino, in caso contrario si procede al ballottaggio.
I seggi del Gran Consiglio sono ripartiti, in modo proporzionale ai voti ottenuti, tra le coalizioni o le liste indipendenti. L'ordine degli eletti è stabilito secondo i voti di preferenza personali assegnati a ciascun candidato della coalizione o della lista indipendente. I primi dei non eletti possono subentrare in caso di rinuncia o di successive dimissioni dei candidati eletti.
Entro dieci giorni dalla nomina, i ministri e i deputati designati devono giurare fedeltà alla Costituzione nel Ministero degli Interni, pena la decadenza dalla carica.
L'elezione del Governo è contestuale a quella del Gran Consiglio; ciò significa che la sua caduta provoca la fine anticipata della legislatura. A scanso di equivoci, è bene puntualizzare che l'uscita di uno o più partiti dalla coalizione di maggioranza, se i voti ottenuti da questi partiti erano determinanti rendere la coalizione maggioritari, si ha ugualmente la caduta del governo, anche se altre forze esterne alla coalizione continuano a partecipare al Governo.
Ad Esempio (v. Legge Scoglio), se la "Coalizione 1" (Partiti A & B) ha avuto il 60% e la "Coalizione 2" (Partiti C & D) ha avuto il 40% e il partito A, che conta almeno l'11% dei voti, esce dalla Coalizione 1, il governo non cade se A non si allea con nessuno (si passa a un rapporto 49%-40%), ma si ha la caduta se A si allea con la Coalizione 2 (si andrebbe a 49%-51%, così la Coalizione 1 perderebbe il diritto di esprimere il Primo Ministro).

Lezione 14: I Partiti

L’amministrazione della nazione è naturalmente compito delle istituzioni, ma quelle elettive (Governo e Gran Consiglio), fanno da base ad un altro importante discorso: la politica di Impero.
Come in qualsiasi nazione infatti, per la “conquista” di un posto nelle istituzioni democratiche, i cittadini si possono e si sono organizzati in partiti, ovvero in movimenti politici con propri ideali e propri progetti per la nazione e che possono partecipare alle elezioni.
I partiti sono regolamentati dalla Legge 10/2005 (Legge Massimo) e da altre norme, anche consuetudinarie.

Secondo l’art. 1 di questa legge tutti i cittadini possono fondare un partito, un altro punto importante della libertà presente in Impero e per la partecipazione dei cittadini alla vita della nazione. Questa possibilità ora è fissata solo dopo due settimane l’ottenimento della cittadinanza, per evitare progetti di partiti che si esauriscono in paio di giorni, con la sparizione dei fondatori, e la moltiplicazione di soggetti politici simili, indirizzando magari il cittadino verso partiti già esistenti.
I principi di questo partito dovranno rispettare la Costituzione, non prospettando quindi progetti liberticidi o di cambiamento delle istituzioni.
Il numero dei partiti è assolutamente variabile e non fissato da alcuna autorità, solo l’Imperatore (in casi di estrema necessità e sovrabbondanza) può sospendere temporaneamente la creazione dei partiti.
L’organizzazione dei partiti è libera e decisa dal dirigente, o capopartito, che è l’unica figura fissa e necessaria. Quando questo dirigente manca da tempo viene avviata la procedura di verifica, nella quale si dà un tempo (1 mese o nel caso ci sia stata una verifica sullo stesso capopartito, 2 settimane) affinché il leader del partito si faccia vivo e chiarisca la sua posizione. Nel caso non lo faccia il partito passa in mano a uno degli iscritti oppure si lascia vacante, in attesa di un cittadino interessato alla gestione dello stesso. Questa ricerca dura un mese, nel caso non abbia successo il partito viene chiuso e archiviato, sarà tuttavia possibile riprenderlo, previa richiesta all’Imperatore. La dirigenza del partito è responsabile degli atti dei membri compiute in nome del partito e approvate dal leader, inoltre decide i candidati alle elezioni e chi, in caso non ci siano preferenze degli elettori (come spiegato nella scorsa elezioni) dovrà ricoprire eventuali seggi in Gran Consiglio.
Il passaggio da una dirigenza all’altra (oltre a quello già detto) è invece regolamentato dagli art. 7, 8 e 9. Una nuova dirigenza ha infatti la facoltà di modificare i principi del partito, a patto che non vengano cambiate le linee fondamentali. Possono venire modificati anche, seguendo ancora questa regola, il simbolo e il nome. In caso il partito, se partecipante alle ultime elezioni, abbia ottenuto dei seggi in Gran Consiglio, una dirigenza completamente nuova non può ottenerli. Se invece gli iscritti del partito, che ha appena perso il titolare del seggio e non ha altri candidati, indicano un sostituto, anche se non candidato alle elezioni, il partito mantiene il seggio.
Un partito può tenere un proprio giornale, emettere comunicati nel forum e, naturalmente, unirsi ad altri partiti per formare alleanze, chiamate comunemente coalizioni. Queste partecipano alle elezioni quasi come una lista unica, infatti il seggio appartiene alla coalizione (quindi se un partito esce dall’alleanza perde i seggi). Queste, alle elezioni, presentano anche un unico programma elettorale e un unico candidato Primo Ministro, che comunemente è anche il leader della coalizione stessa.
I partiti possono anche unirsi e fondersi tra di loro, andando a creare un nuovo partito con conseguenze regolamentate dagli ultimi due articoli della legge. Se questi partiti (due o più) fanno infatti parte della stessa coalizione non perdono alcun seggio e, se la coalizione è al governo, non ci sono conseguenze per l’esecutivo. Invece, se non lo sono, i due partiti perdono eventuali seggi, se un partito inoltre sta nella coalizione al governo, con la fusione i voti ottenuti da quel partito vengono sottratti a quelli dell’alleanza, con tutte le conseguenze per il governo, caduta compresa.

Lezione 15: La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è un organismo creato per salvaguardare i principi sui cui si fonda la Micronazione Impero attraverso la salvaguardia della sua legge fondamentale, la Costituzione. È stata istituita con la legge 16/2005 (Legge Putelli).
È formata da cinque cittadini, detti anche Giudici costituzionali, che mantengono il loro incarico per la durata di una legislatura. In seguito all'insediamento di un nuovo governo possono essere riconfermati oppure sostituiti, in base agli altri incarichi ricevuti. Infatti la prassi è che i Giudici costituzionali non ricoprano incarichi ministeriali e, possibilmente, neppure all'interno del Gran Consiglio; il Primo Ministro, il Presidente del Gran Consiglio e il Ministro della Giustizia sono espressamente esclusi dalla possibilitàdi far parte della Corte Costituzionale. La scelta è effettuata congiuntamente dal Ministro della Giustizia e dall'Imperatore, che provvedono a nominare anche un presidente tra i membri designati.
Un membro della Corte Costituzionale può essere rimosso dal suo incarico anche prima della scadenza della legislatura per un motivo d'indegnità, (tradimento, comportamento inidoneo alla Costituzione, inadempienza nel proprio compito e condanna penale).
Oltre al compito generale di salvaguardia, la Corte può individuare in partiti, cittadini o iniziative svoltesi all'interno d'Impero dei comportamenti non conformi alla Costituzione. Tali comportamenti sono posti all'attenzione del Ministero della Giustizia che ha il compito di prendere provvedimenti.
In caso di discussioni di modifiche costituzionali nel Gran Consiglio, al presidente della Corte Costituzionale è richiesto un parere di ammissibilità, dopo aver udito i giudici della stessa. Se il parere è negativo, le modifiche non possono essere poste ai voti.

Testo Riassuntivo

Questo testo riassume i contenuti del corso di Nuovo Diritto Imperiale, tenuto per rendere i cittadini imperiali maggiormente partecipi delle istituzioni della loro Micronazione. In questa forma vuol essere solo un promemoria per i concetti di maggior rilievo; per gli approfondimenti si rimanda alle lezioni del corso.

CONCETTI GENERALI
Micronazione: entità costituita da un piccolo gruppo di persone con identità e interessi comuni, su un territorio molto ristretto.
Micronazione virtuale: una micronazione senza territorio (come Impero).
Lega degli Stati Secessionisti (LOSS): un’organizzazione intermicronazionale che si propone di perseguire il fine ultimo di riconoscimento internazionale delle micronazioni.
Ius Cerebri Electronici: principio enunciato da Cesidio Tallini, fondatore di micronazioni, secondo cui la giurisdizione su uno spazio virtuale dovrebbe appartenere al proprietario del server

ORDINAMENTO DELLA MICRONAZIONE SOVRANA IMPERO
Gran Consiglio: è l'equivalente del parlamento. È formato da dieci membri eletti per sei mesi a suffragio universale ed è il principale detentore del potere legislativo.
Governo: detiene il potere esecutivo. Rimane in carica per una legislatura del Gran Consiglio ed è formato dai Ministri (alcuni dei quali fondamentali: Propaganda, Affari Interni, Giustizia, Informatica, Cultura e Informazione) diretti dal Primo Ministro. I Ministeri di Esteri e Difesa dipendono invece dal Consiglio dei Gran Maestri. Consiglio dei Gran Maestri: è il 3° organismo che compone l’organizzazione dello Stato imperiale, insieme a Governo e Gran Consiglio. Non è eletto dalla cittadinanza, ma ne fanno parte solo l’Imperatore (il capo dello Stato) e i Gran Maestri, cittadini scelti in base ai loro meriti verso la micronazione. Esercita funzione di controllo e di giuria nei processi, oltre alla nomina e revoca dei Ministri di Esteri e Difesa.
Imperatore: è il capo dello Stato. Tra le sue prerogative vi sono quelle di rappresentare la Micronazione, proporre e ratificare le leggi, ratifica, concedere la grazia.
Corte Costituzionale: organismo a tutela della Costituzione. È formata da cinque cittadini, detti anche Giudici costituzionali, che mantengono il loro incarico per la durata di una legislatura.
Il concetto fondamentale di Impero, a cui fanno riferimento tutte le istituzioni, è la libertà individuale, nelle sue diverse forme come pensiero, parola, opinione, azione, ecc. Questa libertà è inviolabile da parte di qualsiasi organo imperiale, compreso l’Imperatore.
Un altro valore di Impero è l'uguaglianza formale, che non va intesa come un appiattimento della società ma come la tutela delle stesse libertà per ogni individuo, che consentono ad ognuno di far fruttare le sue capacità secondo le proprie possibilità.
Costituzione: è il testo fondamentale della nostra nazione, che contiene le massime norme dello Stato, i suoi caratteri e il suo ordinamento. Si divide in due parti principali: i Principi Fondamentali, immodificabili, e l’Ordinamento. suddiviso nei seguenti capi: Gran Consiglio, Consiglio dei Gran Maestri, Governo e Ordinamento Giudiziario.

GRADI DEI CITTADINI
L'ordinamento micronazionale imperiale si basa su due pilastri: la DEMOCRAZIA e la MERITOCRAZIA. In base a ciò, ad ogni cittadini è assegnato un grado (gregario, discepolo, cittadino onorario, pari, pari onorario, gran maestro, Imperatore). I gradi inferiori sono per lo più simbolici; quelli superiori permettono l'esercizio di particolari prerogative.
FONTI DEL DIRITTO IMPERIALE
Tutti quegli atti, scritti od orali, che formano la base della legislazione imperiale. Da esse si attinge tutto ciò che serve a regolare la vita politica, amministrativa ed istituzionale dell'Impero. Sono la Costituzione, le Leggi ordinarie, i Decreti, la Consuetudine e l'Imperatore.
Leggi ordinarie: quelle normalmente discusse e approvate dal Gran Consiglio.
Decreti: atti con valore di legge emanati dai Ministri o dall'Imperatore in casi eccezionali o per motivi di normale amministrazione. Consuetudine: tutte le scelte o decisioni che non sono scritte nella giurisprudenza imperiale, ma che vengono prese durante gli incontri in chat o via mail, o che per "tradizione" o "usanza" vengono effettuate.
Imperatore: in casi eccezionali non previsti nelle varie fonti del diritto ci si rivolge a lui, facendo affidamento sulla sua imparzialità e sulla posizione al vertice dello stato imperiale.

ATTIVITÀ ENTRO L'IMPERO
Enti privati: attività, di qualsiasi genere, di proprietà dei cittadini.
Contratti: si dividono in due categorie, registrati e concordati. Nei primi sono compresi anche tutti quelli tra privati e Stato e sono registrati nel Ministero della Giustizia, assumendo quindi valore legale. I secondi sono semplici accordi tra le parti, che possono essere infranti da una delle due parti senza conseguenze legali.


CORSI DELL'UNIVERSITÀ IMPERIALE


menù




NEWS